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..Promozione marescialli capi dell'Arma dei carabinieri al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianità assoluta .

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2012, n. 8002
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano il decreto del Ministero della Difesa, prot. 1874 del 17 maggio 2004, con il quale l'intimata Amministrazione ha promosso i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1 gennaio 2003.
Essi deducono un unico, articolato motivo di gravame per violazione dell'art. 3 della Costituzione ad opera dell'art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001 nella parte in cui modifica l'art. 38 del D.Lgs. n. 198 del 1995 ed introduce l'art. 38 bis al medesimo D.Lgs. n. 198 del 1995.
Gli interessato espongono in fatto ed in diritto che:
-l'art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001 ha apportato modifiche all'art. 38 del D.Lgs. n. 198 del 1995 recante norme in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
-tali modifiche hanno comportato l'esclusione dell'applicazione di tale articolo agli ispettori, nel cui ruolo rientrano i marescialli capi, con la previsione per questi ultimi di una diversa disciplina contenuta nel nuovo art. 38 bis;
-le innovazioni apportate introducono, però, una disparità di trattamento tra il ruolo dei sovraintendenti ed il grado dei marescialli capi, laddove i primi sono, nel quadro dell'avanzamento "a scelta", promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto nella tabelle C2-d, D.Lgs. n. 198 del 1995; i secondi, invece, oggi devono attendere il 1 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui hanno compiuto il periodo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella C1 del D.Lgs. n. 198 del 1995;
-i ricorrenti, pur avendo maturato il periodo di permanenza il 26 gennaio 2001 e rientrando nel primo terzo di cui all'art. 38, punto 2, lett. a), hanno dovuto attendere il 1 gennaio 2003 per essere promossi a maresciallo aiutante e, quindi, con ben 11 mesi di ritardo rispetto alla precedente normativa;
-i sovrintendenti (vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo) rientranti nel primo terzo, invece, sono stati promossi al grado superiore il giorno successivo a quello di maturazione del periodo di permanenza previsto, con una disparità di trattamento rispetto ai primi che risulta priva di qualunque logica;
-la violazione dell'art. 3 Cost. da parte della nuova disciplina apportata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001 è di tutta evidenza e rende la stessa incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza;
- gli artt. 38 e 38 bis disciplinano, infatti, entrambi l'avanzamento "a scelta" ed a "scelta per esami".
Si è costituito il Ministero della Difesa depositando atti e documenti.
All'udienza del 18 luglio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità del decreto n. 1847/2004 con il quale è stata disposta la decorrenza della loro promozione al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. con anzianità assoluta e decorrenza assegni 1 gennaio 2003.
Il decreto è stato emanato sulla scorta dell'art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001 il quale ha apportato modifiche a quanto disposto in precedenza in materia di avanzamento dall'art. 38 del D.Lgs. n. 198 del 1995.
In particolare, il art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001 ha introdotto l'art. 38 bis al testo normativo riguardante l'avanzamento " a scelta" ed "a scelta per esami" dei marescialli capi, sopprimendo le parole "ispettori" ed il riferimento alla tabella C1 a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Per effetto della suddetta innovazione, la promozione a scelta degli "ispettori" (nel cui ruolo rientrano i marescialli capi) avviene previa maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella C1 del D.Lgs. n. 83 del 2001 e valutazione di avanzamento con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
In applicazione della citata normativa, i ricorrenti - marescialli capi - sono stati promossi al grado superiore con decorrenza 1 gennaio 2003.
Essi sospettano dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 D.Lgs. n. 198 del 1995 - nel testo modificato dall'art. 28, D.Lgs. n. 83 del 2001 - nella parte in cui ha comportato l'esclusione dell'applicazione di tale articolo agli ispettori, con la previsione per questi ultimi di una diversa disciplina contenuta nel nuovo art. 38 bis.
Il ricorso è infondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in una serie di giudizi in cui erano stati proposti profili esattamente speculari riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo ispettori (cui appartengono i ricorrenti) rispetto a chi rivestiva la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, aveva già dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1992, n. 216, chiarendo l'evoluzione legislativa successiva alla riforma della polizia del 1981 (caratterizzata dall'inizio della unificazione del trattamento economico per le forze di polizia mediante estensione di quello previsto per la Polizia di Stato: art 43 della L. n. 121 del 1981), ed individuando i contenuti della delega di cui all'art. 3 della predetta L. n. 216 del 1992.
La vicenda in esame presenta i medesimi connotati.
L'art. 38 bis del D.Lgs. n. 198 del 1995, introdotto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 83 del 2001, è una tipica misura di perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime ordinamentale) che rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione.
Tale discrezionalità, ha chiarito la Corte Costituzionale, ricomprende tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, che non incorre di per sé in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione (sentenza n. 133 del 1985), quanto la possibilità che nell'ambito del pubblico impiego siano attribuite voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti; ciò ovviamente, se non vi siano appiattimenti retributivi (sentenza n. 65 del 1997) o non si verifichino altre forme sintomatiche di palese arbitrarietà o di manifesta non ragionevolezza (sentenze n. 133 del 1996 e n. 217 del 1997).
Il legislatore può, dunque, modificare nel numero (in riduzione o in aumento) i livelli retributivi, così come può procedere a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza (vedi sentenza n. 63 del 1998).
In particolare, il Giudice delle leggi ha chiarito che la delega di cui all'art. 3 della L. n. 216 del 1992 riguardava "le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale" delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, "per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge"; inoltre per le anzidette finalità era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero "prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste", con le occorrenti disposizioni transitorie".
Ebbene, "il ruolo dei sovrintendenti è rimasto distinto da quello degli ispettori, essendosi operato in via transitoria un inquadramento degli allora sovrintendenti e vice sovrintendenti in qualifiche del ruolo ispettori, con un beneficio concesso al principale scopo di riallineare la originaria equiparazione tra sottufficiali e di ridurre le discrasie dovute alle differenze dei vice sovrintendenti e sovrintendenti rispetto alle altre forze di polizia".
Le norme costituiscono, ad avviso della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/1998), una scelta discrezionale di politica legislativa, esercitata, in modo non palesemente arbitrario né manifestamente irrazionale, entro l'oggetto, i criteri e i principi direttivi della delega legislativa a motivo della esistenza di un'ampia discrezionalità del legislatore in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all'altro (cfr sentenze Corte Cost. n. 217 del 1997; n. 4 del 1994; nn. 448 e 324 del 1993).
Le norme di cui all'art. 38 bis, D.Lgs. n. 198 del 1995 non appaiono, pertanto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione avendo lo scopo di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamenti economici, collegata ai rispettivi compiti istituzionali, e una sostanziale equiordinazione dei compiti raggiungibile anche attraverso modifiche degli ordinamenti e dei ruoli con le occorrenti disposizioni transitorie.
Più in particolare, il Collegio osserva che non sussiste un principio alla stregua del quale, in caso di inquadramento in un ruolo superiore o sovraordinato, debba essere garantita la conservazione della anzianità pregressa in funzioni non completamente equiparabili e/o comunque con minori responsabilità.
Sotto altro profilo, nel caso in esame neppure consta si siano prodotte alterazioni alla omogeneità della disciplina o/o alla equiordinazione dei compiti e connessi trattamenti economici, né tantomeno alcuno scavalcamento rispetto a posizioni anteriormente poziori, per cui, anche per tal via, non viene all'evidenza alcuna manifesta non infondatezza della eccepita questione di costituzionalità della norma in commento.
Neppure esiste un principio cogente sul piano costituzionale (cfr Corte Cost. n. 151/1999) che imponga la intangibilità degli sviluppi di carriera o delle aspettative di promozione o la conservazione delle pregresse anzianità in altra qualifica (con responsabilità e funzioni non coincidenti) del dipendente di pubblica amministrazione, essendo rimesso alla discrezionalità del Legislatore stabilire il passaggio tra posizioni e sistemi ordinamentali modificati, con il limite della non manifesta irragionevolezza e nel rispetto del principio di buona amministrazione (v. Corte Cost. sentenza n. 217 del 1997).
In conclusione, viste le sopra cennate sentenze della Corte Costituzionale, il decreto impugnato è legittimo siccome adottato sulla scorta di disposizioni normative che non incorrono nel sospetto di incostituzionalità.
Il ricorso in esame è, pertanto, infondato e va, perciò, respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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