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..Rimborso delle rette relative agli asili nido frequentati dai rispettivi figli..

Dettagli

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RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 21-09-2012, n. 997
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I ricorrenti sono dipendenti della Polizia di Stato ed in quale qualità agiscono in giudizio per vedersi riconoscere il diritto ad essere rimborsati delle rette relative agli asili nido frequentati dai rispettivi figli, nonché per vedersi rimborsare i relativi importi corrisposti nel corso degli anni, di cui ai documenti in atti.
Dopo aver premesso che l'art. 16 del D.P.R. n. 147 del 1990, nel recepire l'Accordo tra il Governo ed i sindacati delle forze di Polizia del 22.12.89, sanciva il diritto dei dipendenti delle forze di Polizia ad usufruire gratuitamente di apposite strutture per i servizi sociali e per asili nido e che l'esercizio di tale diritto era stato reso possibile da un Protocollo di Intesa del 7 aprile 1993, con cui il Ministero dell'Interno a partire dall'anno scolastico 1993/94 si impegnava a rimborsare le rette di frequenza degli asili nido frequentati dai figli del personale della Polizia di Stato, i ricorrenti sostengono di essere titolari, al riguardo di un diritto soggettivo perfetto non suscettibile di subire limitazioni determinate da esigenze di finanza pubblica. Di conseguenza le sospensioni e le limitazioni di tale diritto introdotte negli anni successivi, appunto per esigenze di contenimento di finanza pubblica, sarebbero illegittime ed in opponibili ai ricorrenti.
Costoro hanno pertanto concluso per l'accoglimento delle domande come in epigrafe indicate.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha insistito per la reiezione del ricorso, trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2012.
Il ricorso non può essere accolto.
Va infatti chiarito che i dipendenti delle forze di polizie non sono mai divenuti titolari di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione gratuita di asili nido per i propri figli.
Come rilevato dalla difesa erariale, l'art. 16 del D.P.R. n. 147 del 1990 non stabiliva affatto l'obbligo per l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza di istituire nelle proprie strutture asili nido ed altri servizi ricreativi a servizio del personale delle forze di Polizia, né poneva l'obbligo di demandare tali servizi ad altri enti: la norma infatti affermava che "...l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad Enti forniti di personalità giuridica ......, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, asili nido.....", con ciò evidenziando la natura meramente programmatica della disposizione nonché la discrezionalità del potere attribuito in tal senso alla Amministrazione (Consiglio di Stato n. 4070/2006). Inoltre va sottolineato che da tale norma non è dato minimamente argomentare che la fruizione degli asili nido interni alle strutture della Amministrazioni sarebbe stata completamente gratuita e priva di oneri a carico del personale della forze di Polizia, di guisa che un eventuale diritto ad accedere al rimborso integrale delle rette degli asili nido "sostitutivi" neppure potrebbe farsi discendere dalla circostanza che il personale avrebbe potuto usufruire di tale servizio gratuitamente, ove esso fosse stato attivato dalla Amministrazione all'interno delle varie strutture.
Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la situazione di cui sopra non è mutata con il Protocollo di Intesa del 7 aprile 1993 siglato tra il Ministro ed i sindacati delle forze di Polizia, nel quale si legge che "Al fine di dare attuazione alla previsione dell'art. 16 del D.P.R. n. 147 del 1990 in materia di asili nido, l'Amministrazione,.................., si impegna a prevedere l'apposito stanziamento di bilancio finalizzato al rimborso delle spese sostenute dal personale della Polizia di Stato per la frequenza dell'asilo nido pubblico da parte dei propri figli che non abbiano compiuto il terzo anno di età a partire dall'anno scolastico 1993/94": la previsione in esame si risolve, a ben vedere, in null'altro che in un impegno del Ministero a prevedere il necessario stanziamento in bilancio, stanziamento sulla cui entità nulla si dice e - del resto - nulla si sarebbe potuto stabilire in quella sede, stante che gli stanziamenti necessari a far fronte alle spese dei vari Ministeri possono essere determinati solo in sede di redazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri medesimi, i quali sono poi soggetti ad approvazione parlamentare. Ma l'assenza - per quanto sopra detto - di un obbligo giuridico del Ministero di corrispondere ai dipendenti delle forze di Polizia l'intero ammontare delle rette degli asili nido comportava che il Ministero dell'Interno non avesse comunque l'obbligo di prevedere nel proprio stato di previsione della spesa, quale voce di spesa corrente, uno stanziamento corrispondente all'intero ammontare delle rette presumibilmente dovute.
Negli anni successivi gli stanziamenti sono stati previsti ed il rimborso delle rete degli asili nido è stata regolamentata da alcune circolari ministeriali, che hanno disciplinato sia la procedura di liquidazione sia la natura ed entità delle spese rimborsabili, ad esempio ammettendo solo quelle relative alle giornate di effettiva frequenza: contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti tali limitazioni sono state legittimamente deliberate, stante appunto che sul Ministero non gravava l'obbligo giuridico puntuale ed incondizionato di corrispondere l'ammontare delle rette per gli asili nido pagate dai dipendenti delle forze di Polizia, e tanto meno gravava l'obbligo di corrispondere l'intero ammontare di esse.
L'accesso ai fondi stanziati a tal fine dal Ministero è stato bloccato sino al 1999 dall'art. 3 del D.L. n. 323 del 1996 per essere riattivato con il D.P.R. n. 254 del 1999, che ha recepito l'accordo sindacale per le forze di Polizia relativo al biennio 1998/99. L'art. 36 del citato provvedimento, peraltro, si è limitato a stabilire che "Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione , in luogo della istituzione degli asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al comma 1, rispettivamente L. 700.000.000 e L. 350.000.000.", così ribadendo la natura discrezionale del beneficio nell'an che nel quantum.
L'incapacità degli stanziamenti a soddisfare le domande pervenute da tutti i dipendenti interessati ha quindi indotto l'Amministrazione, con circolari successive, a limitare l'accesso al rimborso delle rette in misura proporzionale al rapporto esistente tra l'importo degli stanziamenti e l'importo dell'effettivo fabbisogno determinato dalle domande presentate, criterio questo che all'evidenza era il solo che garantisse la par condicio tra tutti i dipendenti e che pertanto è stato legittimamente adottato. In particolare con la circolare ministeriale 559/D/2/S la percentuale di rimborso è stata fissata, considerato il numero delle domande pervenute e l'importo totale delle rette, nella misura del 13,77% per l'anno scolastico 1998/99 e del 26,81% per l'anno scolastico 1999/2000.
Previsioni del tutto analoghe sono contenute all'art. 38 del D.P.R. n. 164 del 2002, che ha recepito l'accordo sindacale per le forze di Polizia per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2202/2003, al quale hanno fatto seguito circolari ministeriali simili a quelle dianzi esaminate, le quali hanno di volta in volta fissato la misura percentuale di rimborso in funzione degli stanziamenti e dell'ammontare complessivo del fabbisogno determinato dalle domande.
L'esame della normativa di riferimento non consente, dunque, di affermare che i dipendenti delle forze di Polizia siano mai stati titolari di un diritto perfetto ed incondizionato, azionabile in giudizio, avente ad oggetto l'integrale rimborso delle rette per gli asili nido corrisposte: le circolari ministeriali sopra ricordate hanno quindi legittimamente fissato delle percentuali massime di rimborsabilità di tali rette, stabilendo nel contempo l'emissione di mandati di pagamento per l'importo da corrispondere in base a tali criteri.
Per le ragioni dianzi esposte le domande in epigrafe indicate, tutte intese a far ottenere ai ricorrenti il rimborso integrale delle somme corrisposte per gli asili nido dei loro figli, a titolo di obbligazione ex lege o di risarcimento da danno ingiusto, debbono essere respinte, non sussistendo alcuna obbligazione perfetta gravante in tal senso sul Ministero né potendosi configurare l'illegittimità delle circolari ministeriali che hanno fissato la percentuale di rimborsabilità.
Ma le suddette domande vanno ugualmente respinte anche a volerne limitare l'oggetto alle percentuali fissate dalle varie circolari ministeriali, e ciò per la ragione che nelle stesse si legge che, a seguito della determinazione della percentuale rimborsabile, l'Amministrazione avrebbe proceduto direttamente alla emissione dei mandati di pagamento in base agli importi indicati nelle domande: allo stato si deve quindi presumere che l'Amministrazione abbia proceduto al rimborso delle rette nei limiti delle percentuali indicate, e del resto nel ricorso introduttivo i ricorrenti non contestano di aver ricevuto ed incassato tali mandati.
Il ricorso va conclusivamente respinto in ogni domanda.
Le spese possono essere compensate attesa la particolarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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