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..dipendenza da causa di servizio delle patologie "Gastrite iperemica" e "Cervicoartrosi con protrusioni discali C4-C5-C6-C7 ed L4-L5 a lieve e media incidenza funzionale"..

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Puglia (Lpd) Sez. II, Sent., 12-09-2012, n. 1524
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. di (Lpd) ((Lpd)), ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui l'Amministrazione, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso nell'adunanza n. 395 del 14.11.2007, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie "Gastrite iperemica" e "Cervicoartrosi con protrusioni discali C4-C5-C6-C7 ed L4-L5 a lieve e media incidenza funzionale", lamentandone l'illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità della motivazione.
In particolare, egli si duole del fatto che il Ministero avrebbe recepito acriticamente il parere reso dal Comitato, senza alcuna preventiva verifica in merito alla correttezza delle valutazioni in esso contenute; il Comitato, a dire del ricorrente, non avrebbe, infatti, considerato le circostanze concrete in cui il servizio si è svolto, in modo da accertare in esso la possibile presenza di quei fattori causali e/o concausali tali da avere una incidenza nel determinismo delle affezioni di che trattasi, essendosi invece limitato ad esprimere un giudizio generico mediante formule stereotipate.
Con atto depositato il 21.12.2010, seguito produzione documentale, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e va respinto.
Ferma restando, infatti, la natura tecnico-discrezionale del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, che è sindacabile anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio adoperato ed al procedimento applicativo (Cons. di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il Collegio non riscontra alcun errore e/o vizio motivazionale nel parere suddetto, né le argomentazioni addotte dal Comitato possono dirsi contraddittorie rispetto alla documentazione versata in atti; in essa non emergono elementi significativi che possano far propendere per un giudizio di dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate o che siano idonei a provare le circostanze solo genericamente indicate in ricorso.
Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute a turni diurni e notturni, anche oltre il normale orario di lavoro ed in condizioni ambientali avverse, sopportando abitudini alimentari scorrette e continuamente sottoposto a sollecitazioni alla colonna vertebrale, causa di microtraumi ripetuti nel tempo, senza tuttavia allegare, né provare, alcuna specifica circostanza di servizio particolarmente gravosa, eccezionale ed esorbitante rispetto alle ordinarie mansioni che il dipendente era chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, tali da aver influito in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
Né i rapporti informativi versati in atti riferiscono di specifici episodi verificatisi durante il servizio o di condizioni lavorative particolarmente gravose ed eccezionali, non potendo ritenersi tali i generici richiami ai turni lavorativi diurni e notturni, ai disordini alimentari ed alle inclemenze atmosferiche cui il dipendente sarebbe stato esposto. Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sent. n. 2024 del 22.11.2011), infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
Alcuna contraddittorietà od omissione, quindi, né in relazione al profilo istruttorio né con riguardo all'aspetto motivazionale, è riscontrabile negli atti impugnati, con la conseguenza che le censure prospettate in ricorso, sia con riferimento al parere del Comitato di Verifica, sia rispetto al decreto dell'Amministrazione che lo recepisce, si rivelano del tutto infondate.
Con particolare riferimento a quest'ultimo atto, si osserva che l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001 stabilisce che "l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'Amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato". Il Collegio ha già avuto modo di chiarire quale sia il senso da attribuire alla norma citata (cfr. ex plurimis, TAR Puglia - (Lpd), Sez. II, n. 810 del 28.4.2009); essa prevede espressamente che l'Amministrazione, nel caso intenda uniformarsi al parere del Comitato, può limitarsi ad una pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, rinviando al suddetto parere quanto alla motivazione. Solo ove l'Amministrazione ritenga di doversi discostare dal parere del Comitato deve esplicitare le ragioni di tale scelta. La ratio della norma è chiara; qualora l'Amministrazione faccia proprio il parere del Comitato, è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione che incombe sulla stessa il richiamo esplicito al detto parere, tanto più quando non sussistono particolari ragioni per discostarsene.
Per tutte le argomentazioni sopra svolte, quindi, il Collegio reputa il ricorso infondato e da respingere.
III. Sussistono, tuttavia, valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, anche tenuto conto della natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Lpd) - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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