INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

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Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Sabato, 06 Ottobre 2012 01:12
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Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2012.
Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012
Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2012.
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2012.  
 
Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: “Aum ento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
Legge n. 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982 : “Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.
Circolare Inail n. 41 dell’ 11 luglio 1985: “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.
Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”.
Legge n. 243 del 19 luglio 1993: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
Legge n. 81 dell’11 marzo 2006: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”.
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, comma 778.
Determina del Commissario straordinario n. 127 del 18 aprile 2012: “Riliquidazione dal 1° gennaio 2012 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Marittimi e degli infortuni in ambito domestico. Riliquidazione dal 1° luglio 2012 delle prestazioni economiche per i Medici esposti a raggi X ed a radiazioni ionizzanti e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi”.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore industria”1.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore agricoltura”2.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2012 in favore dei medici radiologi”3.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2012”4.
PREMESSA
Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico adecorrere dal 1° gennaio 2012 e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2012.
Di conseguenza, con la presente circolare, vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delleprestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Rendite per inabilità permanente
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 73,885.
Retribuzione annua minima
euro 15.514,80
Retribuzione annua massima
euro 28.813,20
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro 23.414,896.
In particolare:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
euro 23.414,89
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
 
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
 
euro 15.514,80
euro 28.813,20
 
Lavoratori autonomi
Su retribuzione annua convenzionale
euro 15.514,807
Per gli infortuni in ambito domestico opera la seguente retribuzione annua, a decorrere dal 1° gennaio 2012:
Retribuzione convenzionale
euro 15.514,80
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e dellesostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2012:
 
Retribuzione convenzionale
euro 57.536,00
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomioperano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2012:
Eventi anni 2005 e precedenti
24.651,52
x
1,0270
=
25.317,11
Eventi anno 2006
24.469,27
x
1,0270
=
25.129,94
Eventi anno 2007
24.114,87
x
1,0270
=
25.792,97
Eventi anno 2008
24.901,10
x
1,0270
=
25.573,43
Eventi anni 2009,2010,2011, 2012
24.894,71
x
1,0270
=
25.566,87

Assegno una tantum in caso di morte

 Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.046,81.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 57.536,00 secondo le seguenti percentuali:
un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
un sesto negli altri casi.
 
INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato8
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di
 
euro 40,659
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:
euro 45,7010
 
 RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni11, secondo i seguenti criteri:

Rendite per inabilità permanente

Settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono12:
Per l'anno 2010 e precedenti
euro 1,0568
Per l’anno 2011
euro 1,0000

 
Settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
euro 23.414,8913
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
 
 
euro 15.514,80
euro 28.813,20
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
Su retribuzione annua convenzionale
euro 23.414,89
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993
Su retribuzione annua convenzionale
euro 23.414,89
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993
Su retribuzione minimale del settore industriale
euro 15.514,8014
 
INTEGRAZIONE RENDITA
 Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2012 e non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione ( 14 settembre 2012), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
 L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo e ammonta a Euro 483,3715.
 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
 Gli importi degli assegni continuativi16 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
inabilità (%)
Settore industriale
Settore agricolo
Da 50 a 59
Euro 286,66
euro 359,05
Da 60 a 79
Euro 402,17
euro 501,02
Da 80 a 89
Euro 746,69
euro 860,15
Da 90 a 100
Euro 1.150,36
euro 1.219,25
100 + a.p.c.
Euro 1.661,89
euro 1.730,09
 
INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE
 Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata17;
b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale"18, che al 1° gennaio 2012, dovranno essere adeguati19 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi20;
c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni:
1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 2012 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi
3. rendite unificate.
Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2011, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole21.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2012 per i settori industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico e dal 1° luglio 2012 per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.
 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall'anno 200622, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari23 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore24.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2012, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.
INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE
 La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni Regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
La Direzione Centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. .
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
 Per consentire, con la massima sollecitudine, la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi, per i settori industria, agricoltura e infortunio in ambito domestico, vanno riferiti al 1° gennaio 2012, mentre per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2012.
Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre 2011 e fino al 30 giugno 2012.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause, tanto in primo grado quanto in sede di appello.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
Allegati: 1, 2, 3, 4, 5
________________________________________
1. Allegato 1.
2. Allegato 2.
3. Allegato 3.
4. Allegato 4.
5. D.M. del 22 maggio 2012.
6. D.M. del 22 maggio 2012.
7. Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
8. Dl 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
9. Legge 54/1982 e Circolare Inail 24/1982.
10. Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
11. Allegato 4.
12. Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
13. D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
14. Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
15. Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge 251/1982.
16. Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge 780/1975.
17. Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
18. Legge 248/1976
19. Legge 251/1982, art. 11.
20. Circolare Inail 41/1985.
21. Testo Unico, art. 80.
22. Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
23. Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
24. Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.