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Imposta municipale propria (IMU). Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dettagli

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Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 15-6-2012 n. 12507
Imposta municipale propria (IMU). Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Quesiti concernenti le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale.
Nota 15 giugno 2012, n. 12507 (1).
Imposta municipale propria (IMU). Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Quesiti concernenti le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale.
 

Alla
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
 
Via Guattani, 9
 
00161 Roma
 
(rif. lett. n. 67 dell’11 giugno 2012)



 
Con la lettera in riferimento sono stati posti alcuni quesiti in ordine all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
In merito al primo quesito riguardante l’aliquota applicabile alla fattispecie in esame, si precisa quanto segue. Si deve premettere che la questione dell’aliquota applicabile è stata affrontata nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale si sottolinea che il comma 9 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che i Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.
Per tale fattispecie, inoltre, l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 prevede che non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.
Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura.
La disposizione di rinuncia deve, invece, essere considerata come strumento diretto ad incentivare i Comuni a deliberare per tale fattispecie una maggiore riduzione dell’aliquota, magari fino al limite minimo dello 0,4%, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell’aliquota stessa.
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito dedicato alle pertinenze, si deve ritenere che l’aliquota prevista per gli immobili in oggetto risulta applicabile, nei termini appena esplicitati, anche alle pertinenze appartenenti agli stessi soggetti.
A tale proposito, si rimanda a quanto precisato nella citata circolare n. 3/DF del 2012 al paragrafo 6, nella parte in cui viene illustrato il regime fiscale delle pertinenze.
Con riferimento all’ultimo quesito, con il quale si chiede se per le fattispecie in questione sia possibile tenere conto delle aliquote ridotte eventualmente già deliberate dai Comuni, si precisa che possono essere estese anche alla fattispecie in esame le stesse considerazioni svolte nella circolare n. 3/DF del 2012, nel paragrafo 10.3, in cui si afferma, tra l’altro, che «Il contribuente può tenere conto delle agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal Comune».


Il Direttore ad interim
Paolo Puglisi
 
Circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF, par. 6
Circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF, par. 10
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13

   

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