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Repubblica di Macedonia. Aggiornamento dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida entrato in vigore il 23 gennaio 1998.

Dettagli

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 26-9-2012 n. 26038
Repubblica di Macedonia. Aggiornamento dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida entrato in vigore il 23 gennaio 1998.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 26 settembre 2012, n. 26038 (1).
Repubblica di Macedonia. Aggiornamento dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida entrato in vigore il 23 gennaio 1998.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
 

 
Alle
Direzioni generali territoriali
 
 
Loro sedi
 
Agli
UMC
 
 
Loro sedi
 
Alla
Regione siciliana
 
 
Assessorato ai trasporti turismo e comunicazioni
 
 
Direzione trasporti
 
 
Via Notarbartolo, n. 9
 
 
Palermo
 
Alla
Provincia autonoma di Trento
 
 
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
 
 
Lungadige S. Nicolò, 14
 
 
Trento
 
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
 
 
Ripartizione traffico e trasporti
 
 
Palazzo Provinciale, 3 b
 
 
Via Crispi, 10
 
 
Bolzano
 
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 
 
D.C. Pianificazione - Sez. Logistica e trasporto merci
 
 
Via Giulia, 75/1
 
 
34126 - Trieste
e, p.c.:
Al
Ministero degli affari esteri
 
 
D.G. Unione europea - Unità paesi balcani Ince e IAI
 
 
Roma
 
All'
Ambasciata della repubblica di Macedonia
 
 
Roma
 
Al
Ministero dell'interno
 
 
Direzione centrale - Polizia stradale
 
 
Roma
 
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
 
 
Roma
 
Al
Comando generale della guardia di finanza
 
 
Roma
 
All'
Unione provincie d'Italia
 
 
P.zza Cardelli, 4
 
 
Roma
 
All'
A.N.C.I.
 
 
Via dei Prefetti, 46
 
 
Roma
 
Al
C.E.D
 
 
Sede
 
Al
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
 
 
Ufficio affari internazionali
 
 
Roma
 
All'
A.N.I.T.A.
 
 
Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici
 
 
Via Oglio, 9
 
 
00198 - Roma
 
Al
Confartigianato trasporti
 
 
Associazione nazionale autotrasporto
 
 
Via S. Giovanni in Laterano, 152
 
 
00184 - Roma




 
Con Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98 è stato diramato l'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida tra l'Italia e la Repubblica di Macedonia, entrato in vigore il 23 gennaio 1998, con relative istruzioni operative.
A seguito di variazioni normative di settore intervenute nei due Paesi ed in particolare nella Repubblica di Macedonia, si è ritenuto necessario effettuare un aggiornamento agli allegati tecnici del predetto Accordo.
Tale aggiornamento, definito dopo approfondita corrispondenza tra quest'Amministrazione, le autorità macedoni e il Ministero degli Affari Esteri, è stato effettuato mediante uno scambio di Note Verbali tra i due Paesi che entrerà in vigore il 28 settembre 2012, come comunicato dal Ministero degli Affari Esteri con nota n. 237854 del 26 settembre 2012.
Pertanto, dalla predetta data del 28 settembre 2012, gli allegati tecnici all'Accordo in vigore dovranno essere sostituiti dai nuovi che si allegano alla presente circolare, ossia da quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) che devono essere riconosciuti validi ai fini della conversione.
Il predetto elenco di modelli di patenti di guida comprende anche i più recenti modelli di patenti di guida macedoni da riconoscere ai fini della conversione in Italia, non contemplati nella precedente Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98.
Nello stesso elenco è precisato che i vecchi modelli macedoni di tipo cartaceo, indicati con i numeri 1), 2), 3), sono "convertibili fino al 1° ottobre 2012". Con tale precisazione si intende specificare che potranno essere accettate domande di conversione di patenti di guida macedoni redatte su tali modelli cartacei fino al 1° ottobre 2012 compreso. Dopo tale data potranno essere accettate solamente domande di conversione di patenti macedoni redatte sui modelli, tipo carta di credito, indicati ai punti 4) e 4.1) dell'elenco.
Per agevolare le operazioni di conversione si trasmettono le copie di tutti i modelli di patente macedone individuati nel citato elenco.
Per quanto concerne le nuove tabelle di equipollenza, si precisa che gli Uffici della Motorizzazione, per la conversione delle patenti macedoni in documenti italiani, applicheranno:
- la I tabella di equipollenza, per le sole domande di conversione di patenti macedoni cartacee. Sarà quindi utilizzabile solo per quelle domande di conversione di patenti cartacee presentabili entro il 1° ottobre 2012;
- la II tabella di equipollenza, per le domande di conversione di patenti macedoni presentate fino al 18 gennaio 2013;
- la IV tabella di equipollenza, per le domande di conversione di patenti macedoni presentate dal 19 gennaio 2013.
Tali indicazioni sono peraltro riportate su ogni singola tabella.
La data del 19 gennaio 2013, come noto, è quella dell'entrata in vigore della Direttiva comunitaria 2006/126CE che, tra l'altro, obbliga gli Stati membri e quindi anche l'Italia, al rilascio delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E. Pertanto sarà possibile la conversione delle categorie macedoni C1, C1E, D1, D1E nelle equipollenti nuove categorie italiane, come previsto appunto nella IV tabella.
Si evidenzia che in detta tabella è anche specificata la procedura che può essere attuata nei confronti di conducenti macedoni che hanno chiesto la conversione di categorie C1, C1E, D1 e D1E macedoni prima del 19 gennaio 2013. Infatti in tal caso sarà possibile ottenere, su richiesta dell'interessato, una patente di guida italiana per conversione di quella macedone già convertita e restituita alle Autorità macedoni competenti. Oltre alla documentazione di rito, sarà necessario presentare un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti quali categorie erano possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perché non previste dalla tabella di equipollenza II.
In questi casi la richiesta di conversione deve però essere effettuata entro tre anni dal rilascio della patente italiana ottenuta per conversione di patente macedone.
Infine si rende noto che le autorità macedoni hanno comunicato che dal 1° ottobre 2007 in Macedonia è utilizzato codice "70" indicato al punto 12 della patente macedone (formato tipo carta di credito), nel caso in cui la stessa fosse stata rilasciata per conversione di altra patente estera. Con detto codice 70 non è però indicata la sigla identificativa dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
Pertanto quando codesti Uffici della Motorizzazione si troveranno in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile lo Stato che ha rilasciato la patente originaria. Ciò al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata. Infatti, come noto, la patente di guida macedone non sarà convertibile, qualora derivi a sua volta da conversione di una patente di guida extracomunitaria, non convertibile in Italia. La citata attestazione potrà anche essere prodotta a cura dell'interessato.


La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.


Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
 
Allegati (2)
(2) Si omettono gli allegati in quanto non riportati alla fonte.

   

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