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Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa.

Dettagli

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MINISTERO DELLA DIFESA
 
DECRETO 25 luglio 2012, n. 162


Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (12G0183) (GU n. 224 del 25-9-2012  - Suppl. Ordinario n.186)
 
note:

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 300, nonche' delle specifiche modalita' attuative; Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che stabilisce l'istituzione della societa' per azioni denominata «Difesa Servizi s.p.a.» della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Visto l'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede la possibilita' per il Ministero della difesa di stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 124, 125 e 126; Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a essi assimilabili; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 luglio 2011 e del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/501138 del 18 aprile 2012; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio; c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; e) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico, ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.


         
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
              Il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O.
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 2010, n. 140, S.O.
              Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e  126  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 2005, n. 52, S.O.:
                "Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili.
              1. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale possono  essere  disposti
          l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e  dell'uso
          delle cose costituenti violazione del diritto,  e  l'ordine
          di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose  nei
          confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale.
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento.
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se l a distruzione della cosa e' di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto.
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito.
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi.
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette."
                "Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione  dei
          profitti dell'autore della violazione .
              1. Il risarcimento dovuto al danneggiato  e'  liquidato
          secondo le disposizioni degli articoli 1223,  1226  e  1227
          del codice  civile,  tenuto  conto  di  tutti  gli  aspetti
          pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche   negative,
          compreso il mancato  guadagno,  del  titolare  del  diritto
          leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
          nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
          come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
          violazione.
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso.
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento."
                "Art. 126. Pubblicazione della sentenza.
              1.   L'autorita'   giudiziaria   puo'   ordinare    che
          l'ordinanza  cautelare  o  la  sentenza  che   accerta   la
          violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale   sia
          pubblicata integralmente o in  sunto  o  nella  sola  parte
          dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in  uno
          o  piu'  giornali   da   essa   indicati,   a   spese   del
          soccombente.".
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.


       
Art. 2 Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate 1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto all'uso esclusivo: a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonche' di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonche' di quelle singole parti di essi che di per se' sono idonee a svolgere la funzione identificativa. 2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse, e in particolare gli allegati da 2 a 6 sono corredati dall'analitica descrizione degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi da essi recati.


         
                      Note all'art. 2:
              Si riporta il testo dell'art. 300  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010:
                «Art. 300. Diritti di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate.
              1. Le Forze armate, compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
          hanno  il   diritto   all'uso   esclusivo   delle   proprie
          denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e  di  ogni
          altro segno distintivo. Il Ministero  della  difesa,  anche
          avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di  cui  all'  art.
          535,  puo'  consentire   l'uso   anche   temporaneo   delle
          denominazioni, degli stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni
          distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' art. 26 del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  nel  rispetto   delle   finalita'   istituzionali   e
          dell'immagine  delle  Forze   armate.   Si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 124, 125  e  126  del
          codice della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni.
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al
          comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo
          comma e' punito con  la  multa  da  euro  1.000,00  a  euro
          5.000,00.
              3.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si
          applicano ai collezionisti e agli amatori che  operano  per
          finalita' strettamente personali e non lucrative.
              4.  Ferme  restando  le  competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi ai fini di  cui  al  comma  1,
          nonche' le specifiche modalita' attuative.».

         
       

Art. 3 Uso, a titolo oneroso, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi 1. Il Ministero della difesa puo' consentire a soggetti terzi, pubblici o privati, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il Ministero della difesa, prima di consentire a terzi l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, verifica che il loro previsto utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con le proprie finalita' istituzionali e con l'immagine delle Forze armate. 3. I contratti di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, costituito dall'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate specificatamente indicati, a fronte del quale il terzo rende un corrispettivo in denaro, ovvero fornisce beni o servizi, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) le modalita' e i limiti di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate da parte del terzo, che comunque non potranno essere concessi in uso per finalita' di natura politica e sindacale, ovvero ai fini della commercializzazione di beni o servizi vietati dalle norme vigenti; c) il divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il diritto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, pena la risoluzione di diritto del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia espressamente consentita, di volta in volta, da una preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; d) il compenso, che puo' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui vanno ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty) avvalendosi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate concessi in uso; e) le modalita' operative per la verifica da parte del Ministero della difesa della corretta corresponsione delle royalty eventualmente stabilite in sede contrattuale, prevedendo obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario, consistenti in rapporti periodici sull'ammontare complessivo del fatturato relativo al bene o servizio commercializzato, corredati della relativa documentazione contabile; f) la durata del contratto; g) le modalita' attraverso le quali il Ministero della difesa verifica il rispetto da parte del terzo delle condizioni e dei limiti di uso dei segni distintivi dei quali sia stato consentito l'uso, che comunque dovranno prevedere: 1) l'obbligo del licenziatario di produrre all'Amministrazione, prima della commercializzazione del bene, ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, un esemplare del bene o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'attivita' da svolgere; 2) la facolta' dell'Amministrazione di procedere, previa intesa con il licenziatario, a verifiche dirette nei luoghi di produzione o di commercializzazione dei beni, ovvero di svolgimento dell'attivita' che comporta l'uso dei segni distintivi delle Forze armate; 3) l'applicazione di penalita' per l'inadempimento degli obblighi di cui al numero 1) ovvero dell'intesa di cui al numero 2); h) le condizioni, ivi inclusi gli eventi sopravvenuti al perfezionamento dell'atto negoziale, che possono essere di nocumento all'immagine, al prestigio o alle finalita' istituzionali delle Forze armate, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto. 4. Le attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione del terzo licenziatario, salvo che esse siano state affidate dal Ministero della difesa alla societa' «Difesa Servizi spa», sono svolte dalle strutture individuate dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore delle Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi sono riconducibili.


         
                      Note all'art. 3:
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto  n.
          163 del 2006:
                «Art. 26.Contratti di sponsorizzazione.
              1. Ai contratti di sponsorizzazione e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto.
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto.
              2-bis. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi' le disposizioni  dell'art.  199-bis  del
          presente codice.».
              Si riporta il testo dell'art. 545  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010:
                «Art. 545. Permute.
              1. Ai fini del contenimento  delle  spese  di  ricerca,
          potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e   supporto
          relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
          dotazione alle Forze armate,  il  Ministero  della  difesa,
          anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
          dello Stato e nel rispetto della legge 9  luglio  1990,  n.
          185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per
          la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici
          e privati.
              2. Il regolamento, su cui per tale parte  e'  acquisito
          il concerto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          disciplina le condizioni e  le  modalita'  per  la  stipula
          degli atti e l'esecuzione delle prestazioni,  nel  rispetto
          della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
          principio di economicita'.».

         
       




Art. 4 Uso, a titolo gratuito, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi 1. Il Ministero della difesa puo' motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalita' di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico.



Art. 5 Proventi 1. Fatti salvi i casi in cui l'attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate sia svolta attraverso la societa' «Difesa Servizi s.p.a.» o il corrispettivo sia erogato in beni e servizi di valore corrispondente, il licenziatario e il sub-licenziatario versano le somme dovute alla Sezione di Tesoreria dello Stato, competente per territorio, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e rendono la relativa quietanza alle competenti strutture del Ministero della difesa, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2012 Il Ministro della difesa Di Paola p.Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2012 registro n. 6, Difesa, foglio n. 223

 

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MINISTERO DELLA DIFESA
Ricostruzione completa del testo dell'atto DECRETO 25 luglio 2012, n. 162  
  Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (12G0183) (GU n. 224 del 25-9-2012  - Suppl. Ordinario n.186)
  note:
 
IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 300, nonche' delle specifiche modalita' attuative; Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che stabilisce l'istituzione della societa' per azioni denominata «Difesa Servizi s.p.a.» della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Visto l'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede la possibilita' per il Ministero della difesa di stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 124, 125 e 126; Visto l'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a essi assimilabili; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 luglio 2011 e del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/501138 del 18 aprile 2012; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri; b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio; c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; e) «segno distintivo o marchio», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico, ovvero la sua specifica professionalita' militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
 

 


          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 2010, n. 140, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e  126  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 2005, n. 52, S.O.: 
                "Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili. 
              1. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale possono  essere  disposti
          l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e  dell'uso
          delle cose costituenti violazione del diritto,  e  l'ordine
          di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose  nei
          confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se l a distruzione della cosa e' di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette." 
                "Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione  dei
          profitti dell'autore della violazione . 
              1. Il risarcimento dovuto al danneggiato  e'  liquidato
          secondo le disposizioni degli articoli 1223,  1226  e  1227
          del codice  civile,  tenuto  conto  di  tutti  gli  aspetti
          pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche   negative,
          compreso il mancato  guadagno,  del  titolare  del  diritto
          leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
          nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
          come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento." 
                "Art. 126. Pubblicazione della sentenza. 
              1.   L'autorita'   giudiziaria   puo'   ordinare    che
          l'ordinanza  cautelare  o  la  sentenza  che   accerta   la
          violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale   sia
          pubblicata integralmente o in  sunto  o  nella  sola  parte
          dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in  uno
          o  piu'  giornali   da   essa   indicati,   a   spese   del
          soccombente.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 

 

 
Art. 2 Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate 1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto all'uso esclusivo: a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonche' di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonche' di quelle singole parti di essi che di per se' sono idonee a svolgere la funzione identificativa. 2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse, e in particolare gli allegati da 2 a 6 sono corredati dall'analitica descrizione degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi da essi recati.
 

 


          
                      Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 300  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 300. Diritti di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate. 
              1. Le Forze armate, compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
          hanno  il   diritto   all'uso   esclusivo   delle   proprie
          denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e  di  ogni
          altro segno distintivo. Il Ministero  della  difesa,  anche
          avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di  cui  all'  art.
          535,  puo'  consentire   l'uso   anche   temporaneo   delle
          denominazioni, degli stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni
          distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' art. 26 del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  nel  rispetto   delle   finalita'   istituzionali   e
          dell'immagine  delle  Forze   armate.   Si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 124, 125  e  126  del
          codice della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al
          comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo
          comma e' punito con  la  multa  da  euro  1.000,00  a  euro
          5.000,00. 
              3.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si
          applicano ai collezionisti e agli amatori che  operano  per
          finalita' strettamente personali e non lucrative. 
              4.  Ferme  restando  le  competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi ai fini di  cui  al  comma  1,
          nonche' le specifiche modalita' attuative.». 

          
        
 
Art. 3 Uso, a titolo oneroso, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi 1. Il Ministero della difesa puo' consentire a soggetti terzi, pubblici o privati, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il Ministero della difesa, prima di consentire a terzi l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, verifica che il loro previsto utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con le proprie finalita' istituzionali e con l'immagine delle Forze armate. 3. I contratti di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, costituito dall'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate specificatamente indicati, a fronte del quale il terzo rende un corrispettivo in denaro, ovvero fornisce beni o servizi, ai sensi dell'articolo 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) le modalita' e i limiti di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate da parte del terzo, che comunque non potranno essere concessi in uso per finalita' di natura politica e sindacale, ovvero ai fini della commercializzazione di beni o servizi vietati dalle norme vigenti; c) il divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il diritto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, pena la risoluzione di diritto del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia espressamente consentita, di volta in volta, da una preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; d) il compenso, che puo' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui vanno ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty) avvalendosi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate concessi in uso; e) le modalita' operative per la verifica da parte del Ministero della difesa della corretta corresponsione delle royalty eventualmente stabilite in sede contrattuale, prevedendo obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario, consistenti in rapporti periodici sull'ammontare complessivo del fatturato relativo al bene o servizio commercializzato, corredati della relativa documentazione contabile; f) la durata del contratto; g) le modalita' attraverso le quali il Ministero della difesa verifica il rispetto da parte del terzo delle condizioni e dei limiti di uso dei segni distintivi dei quali sia stato consentito l'uso, che comunque dovranno prevedere: 1) l'obbligo del licenziatario di produrre all'Amministrazione, prima della commercializzazione del bene, ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, un esemplare del bene o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'attivita' da svolgere; 2) la facolta' dell'Amministrazione di procedere, previa intesa con il licenziatario, a verifiche dirette nei luoghi di produzione o di commercializzazione dei beni, ovvero di svolgimento dell'attivita' che comporta l'uso dei segni distintivi delle Forze armate; 3) l'applicazione di penalita' per l'inadempimento degli obblighi di cui al numero 1) ovvero dell'intesa di cui al numero 2); h) le condizioni, ivi inclusi gli eventi sopravvenuti al perfezionamento dell'atto negoziale, che possono essere di nocumento all'immagine, al prestigio o alle finalita' istituzionali delle Forze armate, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto. 4. Le attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione del terzo licenziatario, salvo che esse siano state affidate dal Ministero della difesa alla societa' «Difesa Servizi spa», sono svolte dalle strutture individuate dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore delle Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi sono riconducibili.
 

 


          
                      Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto  n.
          163 del 2006: 
                «Art. 26.Contratti di sponsorizzazione. 
              1. Ai contratti di sponsorizzazione e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto. 
              2-bis. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi' le disposizioni  dell'art.  199-bis  del
          presente codice.». 
              Si riporta il testo dell'art. 545  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 545. Permute. 
              1. Ai fini del contenimento  delle  spese  di  ricerca,
          potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e   supporto
          relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
          dotazione alle Forze armate,  il  Ministero  della  difesa,
          anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
          dello Stato e nel rispetto della legge 9  luglio  1990,  n.
          185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per
          la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici
          e privati. 
              2. Il regolamento, su cui per tale parte  e'  acquisito
          il concerto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          disciplina le condizioni e  le  modalita'  per  la  stipula
          degli atti e l'esecuzione delle prestazioni,  nel  rispetto
          della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
          principio di economicita'.». 

          
        



 

 
Art. 4 Uso, a titolo gratuito, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi 1. Il Ministero della difesa puo' motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalita' di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico.
 

 

 
Art. 5 Proventi 1. Fatti salvi i casi in cui l'attivita' di gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate sia svolta attraverso la societa' «Difesa Servizi s.p.a.» o il corrispettivo sia erogato in beni e servizi di valore corrispondente, il licenziatario e il sub-licenziatario versano le somme dovute alla Sezione di Tesoreria dello Stato, competente per territorio, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e rendono la relativa quietanza alle competenti strutture del Ministero della difesa, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 luglio 2012 Il Ministro della difesa Di Paola p.Il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2012 registro n. 6, Difesa, foglio n. 223
   

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