Marina Militare: Ipoacusia - Riconoscimento dipendenza da causa di servizio - mancata concessione equo indennizzo - Ricorso

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 28 Settembre 2012 01:11
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T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 16-02-2012, n. 339
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. (Lpd), premesso di aver prestato servizio come sottufficiale della Marina Militare presso la Capitaneria di Porto di (Lpd) dal settembre 1989 al gennaio 2003, e di aver ottenuto il riconoscimento con decreto n. 206 del giorno 11 marzo 1997 della dipendenza da causa di servizio, con liquidazione di equo indennizzo, della patologia di "ipoacusia neurosensoriale (a sede cocleare) pantonale bilaterale simmetrica di grado medio elevato", impugna in questa sede il decreto in epigrafe indicato, con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione di equo indennizzo per aggravamento. Il gravato provvedimento ha respinto l'istanza del ricorrente in quanto presentata oltre il quinquennio dalla originaria concessione dell'equo indennizzo, in violazione quindi del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 2001.
Nei confronti dell'atto impugnato il ricorrente articola la seguente complessa censura: "Violazione di legge (specificamente delle disposizioni di cui agli artt, 2, primo e terzo comma, 3, 5, 6 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461) ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione delle norme sul giusto procedimento, dell'insufficienza di istruttoria e di travisamento dei fatti". In particolare il ricorrente evidenzia che l'Amministrazione ha ritenuto tardiva la domanda di aggravamento della menomazione precedentemente riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ritenendo che la relativa istanza sia stata presentata solo in data 2 maggio 2003, laddove invece il ricorrente medesimo evidenzia di avere proposto la necessaria domanda amministrativa in data 19 e poi 20 settembre 2002.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
La censura è fondata, nei termini di seguito evidenziati.
È pacifico tra le parti che il ricorrente, militare della Marina Militare, ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, con liquidazione di equo indennizzo, con decreto 11 marzo 1997, n. 206, a lui notificato in data 4 ottobre 1997, per "ipoacusia neurosensoriale", dovuta alla prolungata prestazione di servizio, in assenza di protezione, in ambiente con elevata rumorosità (sala macchine e plancia comando di motovedetta della Capitaneria di Porto).
In seguito sono insorti a carico del C. stati depressivi e disadattativi determinati da acufeni bilaterali e lo stesso ha chiesto l'aggravamento della già riconosciuta dipendenza da causa di servizio.
La tesi dell'Amministrazione - che ha respinto la domanda di aggravamento - è che la stessa sia tardiva, in quanto proposta il 2 maggio 2003 e quindi oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 14, comma 4, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, quest'ultimo scadente il 4 ottobre 2002, prendendo come dies a quo il 4 ottobre 1997, data di notifica al ricorrente del decreto n. 206 del 1997.
Il ricorrente contesta la tardività posta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento di rigetto, evidenziando come egli aveva già avanzato la domanda di riconoscimento con proprie istanze del 19 settembre 2002 e del 20 settembre 2002. Le richiamate istanze (versate in atti sub all. 11 e 12 del ricorrente) evidenziano la richiesta del C. di visita medica "per la patologia "ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale con acufeni" (istanza presentata il 19.9.2002) e la richiesta di equo indennizzo per "sindrome ansioso depressiva come contratta in servizio" (istanza del 20 settembre 2002). In data 2 maggio 2003 il ricorrente ha poi riproposto la domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione nelle sue difese, le due istanze del settembre 2002 (quindi nel termine quinquennale), soprattutto se lette congiuntamente, appaiono idonee a configurare - ancorché non in termini di rigido formalismo ma in una lettura sostanzialistica - una istanza di liquidazione di equo indennizzo che si correla a quella già ottenuta e che si qualifica quindi come richiesta di aggravamento. La lettura congiunta evidenzia infatti che la sindrome ansioso-depressiva è posta in collegamento alla ipoacusia, quest'ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio e fatta oggetto di riconoscimento di equo indennizzo.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso merita accoglimento, avendo errato l'Amministrazione nel respingere in limine la istanza del ricorrente per tardività; salvi restando, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.