Forze Armate: acufeni - richiesta di attribuzione della pensione privilegiata tabellare

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 28 Settembre 2012 01:07
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C. Conti Umbria Sez. giurisdiz., Sent., 02-08-2012, n. 94
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che (Lpd), militare di leva tra il marzo 2003 e il gennaio 2004, del congedo per fine ferma, ha chiesto al Ministero della difesa, con domanda colà pervenuta il 10 agosto 2005, l'attribuzione della pensione privilegiata tabellare per dipendenza da causa di servizio delle infermità "deficit acustico grave di tipo neurosensoriale a sx; stato psichico labile e tensione emotiva".
l'Amministrazione ha eseguito l'istruttoria acquisendo:
- il parere della C.M.O. di Perugia che, sottoposto a v.m.c. l'interessato in data 15 marzo 2006, ha posto (verbale modello BL/B - n. 318) diagnosi di "ipoacusia sx (voc. a mt. 1) normoacusia dx; disturbo depressivo endoreattivo";
- il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che, nella seduta del 28 febbraio 2008, ha espresso il giudizio di dipendenza da c.s. dell'infermità acustica, escludendola, invece, quanto a quella psichica;
ed ha emesso, in data 19 maggio 2008, il decreto n. 227, menzionato in epigrafe, attributivo all'ex militare dell'indennità di tabella B per una sola volta pari a due annualità di pensione d'VIII categoria della tabella A.
Avverso siffatto decreto il B. ha proposto ricorso alla Corte dei conti, depositato a questa Sezione giurisdizionale regionale, competente per territorio, in data 18 dicembre 2009, introduttivo del giudizio iscritto al n. 11525 del registro di Segreteria, lamentando l'inadeguatezza dell'indennità assegnatagli, in ragione sia della maggior gravità degli esiti dell'infermità acustica (che gli ha comportato disturbi correlati, quali le vertigini), sia della dipendenza da c.s. dell'infermità psichica, instauratasi in un soggetto sano all'arruolamento ed all'incorporazione, quale conseguenza dello stress determinato dai rigori del servizio e dall'allontanamento dalla vita familiare, dai disagi ambientali, nonché dalla menomazione riportata all'udito ed ha chiesto alla Corte di accertare il suo diritto alla pensione privilegiata tabellare vitalizia nella misura risultante dal cumulo dell'ascrivibilità dell'infermità psichica (qualificata quale "disturbo depressivo endoreattivo" e da classificare all'VIII categoria della tabella A) e di quella acustica (classificabile alla IV ovvero all'VIII categoria della tabella A).
Il Ministero della difesa s'è costituito con memoria del 9 marzo 2010, confermata con nota del 5 gennaio 2011, richiamando la conformità del provvedimento adottato alle risultanze istruttorie acquisite ed ha concluso chiedendo che il ricorso sia respinto, ed ha rassegnato - altresì - per l'ipotesi d'accoglimento, le proprie conclusioni in ordine alla spettanza degl'interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei di pregressa spettanza del ricorrente.
In data 11 febbraio 2011 il ricorrente ha depositate alle Sezione note d'udienza, ove ha ribadito le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, allegando una perizia medico legale del dr. (Lpd) (Lpd) (Lpd), nella quale il sanitario ha svolto ampie considerazioni etiologiche e diagnostiche, concludendo per la sussistenza dei presupposti per affermare la dipendenza da c.s. di entrambe le patologie riscontrate al B. e per dichiararne gli esiti classificabili, a fini pensionistici, all'VIII categoria della tabella A, quanto a ciascuna.
All'esito dell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il Giudice delle pensioni ha considerato che, ai fini del decidere, fosse necessario interpellare l'Ufficio medico legale del Ministero della salute, in Roma, affinché, previa visita diretta dell'interessato, esprimesse il proprio motivato parere circa i seguenti quesiti:
1) a quale categoria erano ascrivibili, a fini pensionistici ed alla data del congedo per fine ferma (gennaio 2004), gli esiti dell'ipoacusia neurosensoriale a sinistra riportata dal ricorrente per c.s., tenendo conto anche degli eventuali disturbi collegati ad essa riferibili;
2) quale fosse l'esatta diagnosi dell'infermità psichica rilevata nel ricorrente alla v.m.c. presso la C.M.O. di Perugia del 15 marzo 2006, se tale infermità è da considerare dipendente da c.s. - anche, eventualmente, per interdipendenza da quella acustica - e, nell'affermativa, a quale categoria gli esiti fossero classificabili alla data del congedo per fine ferma (gennaio 2004).
L'Organo di consulenza ha riscontrata l'ordinanza con parere contenuto nella nota I.2.c.b./'11/117487 del 2 novembre 2011, pervenuta alla Sezione il 10 novembre 2011, nella quale - dato atto della visita eseguita in collegio medico integrato da uno specialista in psichiatria - ha riferito i dati anamnestici e dell'esame obbiettivo, concludendo come segue: "l'approfondito colloquio psichiatrico, comprensivo di accurata anamnesi, effettuato all'inizio delle operazioni peritali, ha permesso di osservare un soggetto del tutto privo di elementi patologici di interesse psichiatrico, così da doversi ritenere che anche alla data della visita della CMO di Perugia del 15-03-'06, indicata in ordinanza, la condizione fosse analoga, pur se diagnosticata come disturbo depressivo endoreattivo disadattativo, evidentemente assai lieve, del tutto circoscritto, ben presto risolto e non dipendente da causa di servizio, trattandosi inoltre di servizio molto breve e per nulla caratterizzato da prolungati e comprovati stati di disagio psicofisico né da particolari episodi negativi al punto da influenzare lo stato psichico del soggetto. Diverso è il discorso riguardo all'ipoacusia, la quale è già stata riconosciuta in altra epoca e in altra sede dipendente da causa di servizio, nella fattispecie da trauma acustico dell'aprile '03, durante esercitazioni presso il poligono di tiro. Alla data indicata in ordinanza, del gennaio '04, epoca del congedo per fine ferma, a giudicare dall'allegata cartella clinica di ricovero dal 10.07.03 al 06.10.03 per ipoacusia neurosensoriale sn. ed a giudicare dai successivi accertamenti di interesse otorinolaringoiatrico, tenendo conto anche dei disturbi allegati, in tal caso, in base alla dottrina al riguardo, del tutto verosimili, come acufeni e sintomatologia vertiginosa, mantenutisi nel tempo finora, la categoria da potersi attribuire a detta ipoacusia, fin da allora medio-grave a sn., è quella dell'8° ctg., Tab. A, legge vigente".
In data 20 giugno 2012 il patrono del ricorrente - preso atto del parere reso dall'Ufficio medico legale del Ministero della salute e "in adesione" allo stesso, ha insistito nelle proprie conclusioni ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione del diritto alla pensione privilegiata tabellare diretta dalla data del congedo (14 gennaio 2004), con interessi e rivalutazione monetaria sui ratei di pregressa spettanza.
All'udienza pubblica odierna per la discussione, non rappresentata l'Amministrazione convenuta, la delegata dal patrono del ricorrente s'è riportata alle argomentazioni degli atti scritti, confermandone le conclusioni.
RITENUTO CHE
il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
In materia, il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone, all'articolo 64, che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato per i dipendenti statali sorga allorquando abbiano subite menomazioni ascrivibili alla tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968, e successive modifiche e integrazioni, in derivazione di infermità o lesioni contratte in servizio e nell'adempimento di obblighi del servizio medesimo e quando i fatti di servizio abbiano costituito causa ovvero concausa efficiente e determinante alla contrazione delle infermità medesime. Per i militari di leva operano, poi, le disposizioni contenute negli articoli 67 e ss. del medesimo decreto presidenziale, in tema di ascrivibilità a categoria pensionistica delle infermità, ferite o lesioni, con riferimento alla reversibilità o meno degli esiti lesivi derivatine.
In sostanza, il risarcimento che la legislazione in materia di pensioni privilegiate prevede per i dipendenti pubblici (ivi compresi i militari di leva, nella particolare forma della pensione privilegiata tabellare) concerne gli esiti invalidanti che infermità, ferite o lesioni riportate per causa di servizio abbiano residuato nel soggetto che le ha sofferte. Nella vicenda del B., l'Amministrazione ha attribuito - a risarcimento degli esiti di deficit acustico grave di tipo neurosensoriale a sx, riportato dall'ex militare per c.s. e diagnosticato alla visita istruttoria presso la C.M.O. di Perugia come ipoacusia sx (voc. a mt. 1), normoacusia dx - l'indennità di tabella B per una sola volta pari a due annualità di pensione d'VIII categoria della tabella A, ma siffatta misura del risarcimento è stata giudicata inadeguata dal ricorrente, in rapporto all'asserita gravità degli esiti in questione, per lui meritevoli di esser compensati con pensione vitalizia d'VIII categoria della tabella A. Inoltre l'Amministrazione ha ritenuta non meritevole di alcun risarcimento, pensionistico o indennitario, l'allegata infermità "stato psichico labile e tensione emotiva", che alla visita istruttoria è stata diagnosticata come disturbo depressivo endoreattivo e per la quale, pure, il B. ha chiesto che la Corte ne dichiari la dipendenza da c.s. e l'autonoma ascrivibilità, a fini pensionistici, all'VIII categoria della tabella A (in cumulo: VII categoria della tabella A).
Dunque, in effetti, la fondatezza della doglianza deve essere verificata in punto di fatto, stabilendo se gli esiti dell'infermità riportata dal ricorrente per c.s. fossero - alla data del congedo per fine ferma (gennaio 2004) - meritevoli di un risarcimento di misura più adeguata dell'indennità assegnatagli con il provvedimento impugnato e se l'altra infermità allegata fosse, a sua volte, meritevole di risarcimento ed, eventualmente, in quale misura.
A tale proposito è necessario fare particolare riferimento al parere che il Giudice ha inteso acquisire a fini di istruttoria giudiziale.
Come più ampiamente descritto in narrativa, siffatto parere ha chiarito quanto segue:
che l'infermità psichica sofferta dal B. fosse non solo non è riferibile, causalmente, al servizio prestato, ma che l'assenza di esiti (testualmente nel parere dell'Ufficio medico legale del Ministero della salute, espresso a seguito di visita diretta dell'interessato effettuata con la consulenza di uno specialista in psichiatria, è detto quanto segue: "Allo stato attuale non emergono elementi patologici di interesse psichiatrico") non giustifichi l'attribuzione di alcuna classificazione a fini pensionistici;
che gli esiti invalidanti derivati dal trauma acustico sofferto per c.s. (che l'Organo di consulenza interpellato dal Giudice ha meglio definito, sul piano diagnostico, come "ipoacusia neurosensoriale pantonale medio-grave a sn.", sono meritevoli di classifica alla VIII categoria della tabella A.
Le conclusioni del CTU, peraltro, sono state manifestamene condivise dal ricorrente, come affermato nella memoria depositata il 20 giugno 2012 e come meglio specificato in narrativa.
Il Giudice ritiene condivisibili le conclusioni cliniche del Consulente d'ufficio e ne considera coerenti le indicazioni che quest'ultimo ha fatto discendere sul piano strettamente medico legale.
Infatti, ai fini di individuare la corretta classificazione pensionistica degli esiti riportati dal B. quale conseguenza del trauma acustico sofferto per c.s., è indispensabile attenersi alle indicazioni delle Tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche e integrazioni, dalle quali emerge chiaro che un'infermità avente effetti di perdita dell'udito, unilateralmente, possa essere risarcita con pensione vitalizia (al minimo) nel casi previsti dal numero 29 dell'VIII categoria della Tabella A, riferito a "ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiomerico".
Nel caso del B., alla visita eseguita dalla C.M.O. di Perugia in corso d'istruttoria amministrativa, in effetti la diminuzione uditiva è risultata limitata ad 1 metro. Tuttavia, come ha pure rilevato l'Organo di consulenza interpellato dal Giudice, a tale invalidità s'è aggiunta quella derivante dai disturbi connessi, persistiti nel tempo ed ancora presenti, quali la sintomatologia vertiginosa e gli acufeni.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto al trattamento pensionistico privilegiato tabellare diretto nella misura dell'VIII categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 915, e successive modifiche e integrazioni, con decorrenza dalla data del congedo.
Sui ratei di pregressa spettanza che l'Amministrazione gli attribuirà in esecuzione della presente sentenza spetta, altresì, la miglior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, fino all'attribuzione del trattamento in via corrente.
Per la natura della controversia nulla è dovuto dalle parti per le spese di giudizio. Quanto alle spese legali, la parziale soccombenza, reciproca tra le parti, induce il Giudice delle pensioni ad emettere una pronuncia di compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice delle pensioni della sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria della Corte dei Conti definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, introduttivo del giudizio iscritto al n. 11379 del registro di Segreteria, proposto da (Lpd) avverso il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle Pensioni militari, del Collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva n. 227, in data 19 maggio 2008, nel senso e con le statuizioni di cui in parte motiva.
Dispone, a cura della Segreteria della Sezione, il rinvio degli atti all'Amministrazione convenuta, per l'esecuzione.
Spese legali compensate.
Nulla per le spese di giudizio.