Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Cassazione: Permanenza in Italia del familiare del minore straniero

Dettagli

d 



MINORI AGLI EFFETTI CIVILI   -   STRANIERI
Cass. civ. VI - 1, Ord., 07-09-2012, n. 15025
Fatto - Diritto P.Q.(Lpd)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che:
in data 6 dicembre - 28 febbraio 2012 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
RELAZIONE (art. 380 bis c.p.c.).
Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.
Rilevato che:
1. (Lpd) ricorre per cassazione avverso il decreto n. 44/2010 adottato dalla Corte di appello di Potenza - sezione minori che, in riforma della decisione adottata in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, ha negato la autorizzazione alla sua permanenza in Italia per un anno in qualità di genitore dei figli minori Fa.
e (Lpd) nati rispettivamente nel ((Lpd));
2. Il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto sussistere le condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 e in particolare il pericolo di compromissione del sano sviluppo psicofisico dei minori derivante dall'allontanamento del genitore. La Corte di appello è andata di contrario avviso accogliendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza basato sul presupposto che la norma invocata non è finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore età, bensì a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali;
3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 e dell'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 nonchè l'omessa motivazione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che:
1. In seguito dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21199 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7516/2010) è ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto;....
Ritenuto che:
1. La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso sia manifestamente fondato dato che l'età dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore. Il ricorso è pertanto da accogliere con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Potenza.
P.Q.(Lpd)
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica