Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Cassazione: Esposizione amianto - benefici, contributivi, previdenziali e maggiorazione

Dettagli

d


Cassazione 14531/2012
Cassazione 14492/2012
Cassazione 13787/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 4820-2011 proposto da:

((Lpd)) ((Lpd)), ((Lpd)) ((Lpd)), ((Lpd)) ((Lpd)), ((Lpd)) ((Lpd)), ((Lpd)) ((Lpd)), elettivamente domiciliati in ((Lpd)), presso lo studio dell'avvocato ((Lpd)), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ((Lpd)), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((Lpd)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ((Lpd)), ((Lpd)), ((Lpd)), giusta delega in atti;

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ((Lpd)), presso lo studio degli avvocati ((Lpd)) e ((Lpd)), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1004/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2010 R.G.N. 1937/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

Udito l'Avvocato ((Lpd));

è comparso l'Avvocato ((Lpd)) per delega ((Lpd));

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto


1. Con sentenza n. 925/2007 il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ((Lpd)) e gli altri odierni ricorrenti volto ad ottenere i benefici contributivi di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in quanto esposti per un periodo ultradecennale all'inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alle 100 f/lt in qualità di dipendenti di una vetreria.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS eccepiva in via pregiudiziale la decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, in quanto dal momento della proposizione della domanda amministrativa erano trascorsi 300 giorni e tre anni prima che fosse proposto il ricorso giudiziale.

Il Giudice, disattendendo in un primo momento tale eccezione, ammetteva le prove per testi dedotte dai ricorrenti allo scopo di provare le mansioni individualmente svolte, le modalità dell'impiego dell'amianto nelle lavorazioni e il periodo per il quale tale impiego si era protratto.

Alla successiva udienza, fissata allo scopo di decidere circa l'ammissione di CTU, la difesa dell'INPS insisteva nell'eccezione di decadenza, producendo la sentenza n. 1640/2006 della Corte di Appello di Firenze che aveva accolto la tesi dell'INPS, ritenendo soggetta al termine di decadenza l'azione volta ad ottenere i benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 - in quanto rientrante tra le "controversie in materia di trattamenti pensionistici".

Il Giudice fissava udienza di discussione e, accogliendo l'eccezione dell'INPS, dichiarava inammissibile il ricorso con la citata pronuncia.

2. Avverso tale sentenza veniva proposto appello gli originari ricorrenti. Con sentenza n. 1004 depositata il 9/7/2010 e notificata il 16/12/2010, la Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'appello, confermando l'applicabilità alla fattispecie del termine di decadenza Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, ex articolo 47, come modificato dalla Legge n. 438 del 1992.

In particolare la corte d'appello ha puntualizzato, in fatto, che i ricorrenti presentarono domanda amministrativa nell'arco di tempo 1996-1999, seguita dal ricorso agli organi di reclamo, ma non da ricorso giudiziario. Soltanto nel 2005 veniva ripresentata domanda amministrativa e questa volta veniva proposta nei termini, nel settembre del 2006, ricorso giudiziario. Ma ai fini della decadenza di cui all'articolo 47 citato operava la prima domanda amministrativa; stante il carattere sostanziale della decadenza, la successiva domanda amministrativa non valeva a rimettere in termini i ricorrenti.

3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione ((Lpd)) e gli altri ricorrenti trascritti in epigrafe.

Resiste con controricorso l'istituto che ha depositato anche memoria.


Diritto


1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui i ricorrenti denunciano la violazione falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47. Sostengono i ricorrenti che il regime della decadenza di cui all'articolo 47 citato non trovi applicazione nella specie atteso che la domanda diretta al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto non può qualificarsi trattamento pensionistico, cui si riferisce l'articolo 47.

4. Il ricorso è infondato.

Questa corte (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1629) ha già affermato - e qui ribadisce - che l'autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo - previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciati rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere - anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 - l'applicabilità della decadenza ex articolo 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto presentata da soggetto già pensionato.

Quindi conformemente a quanto ritenuto dalla corte d'appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il regime della decadenza di cui all'articolo 47 citato trova applicazione nella specie.

Questa essendo l'unica censura mossa dal ricorrente, il ricorso principale va integralmente rigettato.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

_____________________


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((Lpd)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ((Lpd)), ((Lpd)), ((Lpd)), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

((Lpd)), (E ALTRI (Lpd))

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 744/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/12/2009 R.G.N. 598/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato ((Lpd));

udito l'Avvocato ((Lpd));

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


 
Fatto
 
Con sentenza del 18 dicembre 2009 la Corte d'Appello dell'Aquila, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 18 aprile 2008 nella parte in cui è stata accolta la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in tema di amianto di cui alla  Legge n. 257 del 1992, articolo 13 e successive modifiche, per essere stati esposti all'amianto nell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della ((Lpd)) s.p.a. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sul presupposto dell'accertata esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori in questione, escludendo la presenza di limiti con riferimento alla soglia di esposizione; in particolare la Corte aquilana ha ritenuto cha la Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 con modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 convertito con modifiche nella Legge n. 326 del 2004, che ha introdotto l'ulteriore requisito del livello minimo di concentrazione dell'amianto, pari ad una media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, costituiscono soglie di allarme e non requisito per il godimento del beneficio in questione.

L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resistono i contro interessati con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
 
Diritto
 
Con l'unico motivo si lamenta violazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione, la soglia espositiva minima pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, valore già previsto dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24 e poi solo modificato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 convertito con modifiche nella Legge n. 326 del 2004.

Il ricorso è fondato.
Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il disposto della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 (come modificato dalla Legge n. 271 del 1993, articolo 1, comma 1), relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche prima dell'espressa previsione della Legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47, comma 3, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto che da diritto al beneficio è identificabile con una esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al giorno, di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 24, comma 3 (vedi Cass., n. 400 del 2007, n. 19692 del 2007, n. 16256 del 2003, n. 10185 del 2002 e numerose altre conformi). è la stessa Legge n. 257 del 1992 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore a una determinata "soglia", stabilendo, con specifica disposizione (articolo 3, poi sostituito dalla Legge n. 128 del 1998, articolo 16) - che richiama e in parte modifica i valori indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto non obbligano all'adozione di misure protettive specifiche nell'ambiente di lavoro e mostrando così di ritenere insufficiente agli effetti del beneficio di cui al successivo articolo 13, comma 8, la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite predetto.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 13, comma 8 proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protratta per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche) in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettiva potenzialità morbigena. (Cass., n. 17632 del 2010). Tanto premesso, è da rilevare il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, relativo al beneficio previdenziale per i lavoratori del settore amianto, va interpretato - in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologia) - nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31; nell'esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex articolo 2697 c.c. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza dal lavoro per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (Cass., n. 16118 del 2005). Questa Corte ha, poi, affermato che in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, il legislatore ha conferito pieno valore alla certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio stesso (Cass., ord. n. 6264 del 2011). è stato, quindi, precisato (Cass., S.U., n. 20164 del 2010) che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata all'amianto, esprimendo solo criteri generali e astratti, ai quali l'INAIL dovrà poi conformarsi per l'accertamento in concreto, ossia nei singoli casi, della misura e della durata dell'esposizione (dovendosi logicamente escludere che negli atti di indirizzo ministeriali possano rinvenirsi indicazioni sulla vita lavorativa dei singoli interessati).

La esistenza delle condizioni per il diritto al beneficio (durata e misura della esposizione) può dunque essere comprovata non già dall'atto di indirizzo, ma dalla certificazione INAIL. Deve aggiungersi che, secondo la citata giurisprudenza, neanche la certificazione INAIL costituisce prova esclusiva dell'esposizione qualificata, persistendo, ovviamente, la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce dei richiamati principi si palesa la fondatezza del motivo di censura tenuto conto che la corte territoriale, considerando erroneamente che il limite di concentrazione in questione non costituisce presupposto per la concessione del richiesto beneficio, ha ritenuto irrilevante la mancata esposizione nei limiti di legge suddetti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata nel merito in assenza della prova dell'esposizione oltre i limiti di legge di cui si è detto. Le vicende del processo giustificano la compensazione delle spese.


P.Q.M.

 
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese compensate per l'intero processo.

____________________________

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((Lpd)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ((Lpd)), ((Lpd)), ((Lpd)), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

((Lpd)), elettivamente domiciliato in ((Lpd)), presso lo studio dell'avvocato ((Lpd)), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 485/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/11/2007 R.G.N. 1213/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato ((Lpd));

udito l'Avvocato ((Lpd)) per delega ((Lpd));

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.


Fatto


Con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di nuova CTU e in dichiarata adesione alle relative conclusioni, la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto fondata la domanda di ((Lpd)) intesa ad ottenere, nei confronti dell'INPS, l'affermazione del proprio diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, osservando, in particolare, che sulla statuizione di primo grado, relativa alla ultradecennalità della esposizione, si era formato il giudicato, in difetto della sua impugnazione da parte dell'INPS, e che ricorreva anche il requisito, contestato in appello dall'Istituto previdenziale, del superamento dei valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 (c.d. esposizione "qualificata").

Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali l'assicurato ha resistito con controricorso.

Le parti hanno anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.


 
 


1. Nel primo motivo l'INPS censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione della statuizione con cui è stato accertato il diritto del ((Lpd)) al richiesto beneficio previdenziale negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado - ossia dal 3 giugno 1974 sino al 7 febbraio 1996 - nonostante la CTU effettuata in appello e condivisa dalla Corte di merito avesse ritenuto superata la "soglia" legale di esposizione solamente sino al dicembre 1993.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e falsa applicazione degli articoli 324 e 329 c.p.c. e articolo 2909 c.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), è censurata l'affermazione di avvenuta formazione del giudicato sulla durata della esposizione all'amianto, sottolineandosi come, con la contestazione in appello del parere del CTU di primo grado, perchè redatto senza tener conto dei parametri quantitativi di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, si fosse implicitamente contestata anche la durata della esposizione riconosciuta dal primo giudice.

3. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, formulate dall'odierno resistente ai sensi, rispettivamente, degli articoli 366 e 366 bis c.p.c. nonchè dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4. La eccezione di inammissibilità si fonda sul rilievo che non sarebbero indicati in ricorso i motivi, i documenti e il fatto controverso oggetto del denunciato vizio di motivazione. La improcedibilità deriverebbe dall'omesso deposito - unitamente al ricorso - delle consulenze tecniche di ufficio espletate nei gradi di merito.

4. Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

5. Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che i motivi di cassazione sono puntualmente indicati e, del pari, chiaramente indicato (pag. 7 del ricorso) è il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente e contraddittoria.

6. Quanto alla seconda, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 22726 del 2011), dando continuità all'orientamento già espresso sulla questione dalla Sezione lavoro, hanno affermato il principio secondo cui l'onere del ricorrente per cassazione di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio (dunque, anche quanto alla consulenza tecnica disposta dal giudice, che deve esservi inserita dal cancelliere a mente dell'articolo 168 c.p.c., comma 2, e dell'articolo 347 c.p.c., comma 3), mediante il deposito, insieme al ricorso, della richiesta di trasmissione del detto fascicolo presentata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 3; richiesta che, nella specie, risulta presentata dall'INPS e debitamente depositata unitamente al ricorso.

7. Tanto precisato ed esaminando per primo , per evidenti ragioni di priorità logico -giuridica, il secondo motivo di ricorso, deve ritenersi giuridicamente corretta l'osservazione dell'Istituto ricorrente, secondo cui la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio previdenziale previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, non si esaurisce nella durata ultradecennale del periodo di lavoro svolto con esposizione all'amianto ma richiede, quale ulteriore requisito, l'esposizione del lavoratore a una quantità di fibre di amianto superiore ai valori limite segnati dalla normativa prevenzionale del Decreto Legislativo n. 277 del 1991; ne consegue che non è suscettibile di formazione del giudicato sulla sussistenza del diritto in questione la statuizione giudiziale che - come, nella fattispecie, la sentenza di primo grado - si sia limitata a verificare la ricorrenza, in concreto, del primo soltanto dei suddetti requisiti e che sia stata impugnata sotto il profilo del mancato accertamento del secondo (vedi, in fattispecie analoghe, Cass. n. 4363 del 2009, n. 18274 del 2010, n. 15286 del 2011).

8. Parimenti fondato è il primo motivo del ricorso dell'INPS.

9. In effetti, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale dichiara di condividere e far proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio effettuata in appello - conclusioni che evidenziavano l'avvenuta cessazione della esposizione "qualificata" nell'ultimo periodo di lavoro del ((Lpd)) (1994-1998), per essere, in tale periodo, i valori di riferimento di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991 compresi tra le 0,02 e 0,05 ff/cc - salvo poi concludere, senza affermare di volersi discostare dal parere del proprio ausiliare, per il rigetto dell'appello dell'INPS e, quindi, per la conferma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al richiesto beneficio previdenziale sino al 7.2.1996.

10. Il ricorso dell'INPS va, quindi, accolto conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto (posto che tutte le circostanze evidenziate dall'Istituto previdenziale trovano obiettivo riscontro negli atti processuali) è decisa direttamente da questa Corte nel merito, con la declaratoria del diritto del ((Lpd)) alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto limitatamente al periodo dal 3 giugno 1974 sino al 31 dicembre 1993.

Si compensano tra le parti le spese dell'intero processo (articolo 92 c.p.c.) in ragione del suo esito complessivo.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di ((Lpd)) alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto limitatamente al periodo dal 3 giugno 1974 al 31 dicembre 1993. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica