Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Forze armate: "..assegnazione di mansione di pilota elicotterista rientra pienamente e senza alcun dubbio nel livello ...

Dettagli

d  



FORZE ARMATE
Con(Lpd) Stato Sez. IV, Sent., 06-08-2012, n. 4472
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il Tenente dell'Aeronautica (Lpd) impugnava il provvedimento con cui le competenti Autorità militari gli avevano assegnato (al suo rientro dagli Stati Uniti d'America, dove era stato inviato a frequentare un apposito Corso di specializzazione denominato "ENJJPT") un incarico diverso da quello al quale egli aspirava secondo l'ordine preferenziale espresso (pilota di jet, aereo da trasporto ed elicottero) e che ciò manifestava un contrasto tra gli incarichi assegnati agli altri colleghi del corso rispetto alle posizioni da essi occupate in graduatoria e per i quali le preferenze espresse risultavano invece rispettate.
Il Tribunale, trattenuta la causa in decisione, riteneva che il ricorso fosse stato irritualmente notificato (in particolare ad uno dei due controinteressati allora intimati) e ne dichiarava, conseguentemente, l'inammissibilità.
Chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto avverso la relativa sentenza, il Consiglio di Stato (pur considerando valide tali notifiche) constatava che - nel caso di specie - vi erano altri soggetti che non erano stati posti in condizioni di far valere le proprie ragioni ed annullava, pertanto, "con rinvio" (ai sensi dell'art.35 della L. n. 1034 del 1971) la sentenza stessa (Con(Lpd) di Stato, sez. IV, n. 1448/2008).
Tornato conseguentemente nella propria cognizione, il TAR del Lazio, con sentenza interlocutoria, rilevato che il ricorso "de quo" era effettivamente stato notificato ad alcuni soltanto degli Ufficiali contro interessati:
a) invitava lo (Lpd) ad evocare in giudizio tutti i soggetti (diversi dai, già intimati, (Lpd) ed (Lpd)) che avevano frequentato il Corso, la cui graduatoria avrebbe dovuto condizionare (ovviamente secondo le prospettazioni attoree), le future assegnazioni di sede;(Lpd)
b) fissava, per l'ulteriore trattazione della controversia, prima la pubblica udienza dell'8.5.2009 e - poi (in accoglimento di un'apposita istanza dello (Lpd), che comprovava di aver eseguito, in tempi assai più brevi di quelli assegnatigli, gli incombenti posti a suo carico) - quella del 18.3.2009.
Infine, pronunciandosi definitivamente sul merito della controversia, il Tribunale dichiarava infondato e respingeva il ricorso proposto dallo (Lpd).
2.- Quest'ultimo ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi e riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
2.1.- Si è costituita nel giudizio l'amministrazione della difesa resistendo al gravame.
2.2.- Con ordinanza n. 3134 del 2009 il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante, rilevando l'inesistenza del danno grave e irreparabile per il ricorrente nelle more della decisione d'appello.
2.3.- Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 22 maggio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1.- L'appello in esame controverte della legittimità, ritenuta dal TAR con la sentenza impugnata, di una determinazione di autorità militare con la quale l'appellante, tenente dell'Arma aereonautica (rientrato dal Corso di specializzazione in fatto richiamato) è stato assegnato, in contrasto con l'ordine di preferenza indicato, ad incarico di pilota di elicotteri, anziché di jet o di aerei da trasporto. Il ricorrente aveva espresso le proprie preferenze in un ordine risultante identico per tutti gli altri piloti provenienti dal corso (Jet, aerei da trasporto e da ultimo gli elicotteri).
Il primo giudice ha respinto tutte le censure dedotte dal ricorrente, sulla base del rilievo, evidentemente ritenuto assorbente, per cui "l'impugnato provvedimento dirigenziale (consistente in una prima assegnazione di sede: disposta, ovviamente, "d'ufficio") nell'esercizio di quei poteri di autoorganizzazione che consentono - tradizionalmente - alle Autorità militari di operare con la massima discrezionalità".
2.- Avverso questo orientamento, il tenente (Lpd) ha in sintesi riproposto e dedotto due ordini di motivi, tesi a dimostrare numerosi profili di eccesso di potere, nonché altre doglianze, costituiti dalla violazione dell'art. 2103, primo comma, del codice civile egli artt. 2 e 97 della Costituzione.
L'appello è meritevole di accoglimento per una delle questioni proposte.
3. Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza amministrativa, ai provvedimenti di assegnazione del personale militare alle mansioni della qualifica deve riconoscersi natura ampiamente discrezionale, ed in molti casi quella di "ordini",, non suscettibili pertanto di essere sindacati in via giurisdizionale. Analoghi rilievi, ed a maggior ragione, valgono allorché a tali provvedimenti di assegnazione si accompagni la individuazione di mansioni a contenuto tecnico altamente specializzato quali la conduzione di aereomobili militari, esercitabili solo se in possesso di particolari titoli di qualificazione e specializzazione. Tuttavia, con riguardo alla particolare fattispecie in esame, il Collegio osserva che detti principi, certamente meritevoli di essere confermati, non possono trovare applicazione allorquando la posizione rivestita dall'ufficiale e la sua aspettativa ad un determinato incarico (esternata mediante la espressione di un ordine preferenziale) si radichino in una graduatoria di merito che si riferisca senza dubbio ad una pluralità di mansioni da assegnare ed in particolare tutte tipiche della specializzazione di riferimento conseguita. Nel caso in esame, in effetti (e di questo si duole l'appellante), il giudice di prima istanza non ha tenuto in alcun conto anzitutto che gli ufficiali piloti di cui si tratta erano stati collocati, a seguito e per effetto del corso di specializzazione, in una medesima graduatoria di merito ed avevano espresso il medesimo ordine di preferenze, rispetto alle cennate tre articolazioni mansionali che compongono specializzazione conseguita. Cionondimeno, ed è quello che rileva maggiormente il ricorrente, il TAR ha del tutto trascurato che le mansioni cui aspirava il medesimo ricorrente sono state invece conferite a colleghi che lo seguivano nella graduatoria. Deve tuttavia essere considerato che permettendo agli ufficiali collocati in graduatoria di esprimere un ordine di preferenze, l'Amministrazione militare ha in sostanza autolimitato il proprio tradizionale potere di autoorganizzazione, esercitabile anche attraverso l'assegnazione agli ufficiali di mansioni specifiche nell'ambito della propria competenza. Né in contrario assume valenza argomentare, come avviene da parte del TAR, che l'interessato non ha preso parte ad una vera e propria procedura concorsuale; è sufficiente infatti la presenza di un meccanismo valutativo che si traduca comunque in una graduatoria di merito ad originare e configurare aspettative tutelabili a che gli incarichi che ne derivano siano assegnati secondo regole di correttezza e trasparenza.
Conseguentemente, dunque, l'Amministrazione militare era tenuta a considerare la graduatoria originata dal Corso, rapportandola con le preferenze espresse dagli ufficiali in essa iscritti. La posizione dell'ufficiale aspirante, pertanto, non risulta essere stata adeguatamente ponderata, né dall'Amministrazione militare, né dal giudice di prime cure.
4.- Per ragioni di completezza il Collegio esamina anche gli altri profili di censura, che per altro sono infondati.
4.a.- L'indubbia appartenenza della mansione attribuita alla specializzazione conseguita, e già rilevata dall'ordinanza cautelare a supporto della mancanza di danno attuale) palesa invece l'infondatezza della ipotizzata censura di violazione del diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, ex art. 2103 cod. civ. (doglianza peraltro formulata con riferimento ad un contesto normativo di dubbia applicabilità) e ciò in quanto, a differenza della violazione dell'ordine di graduatoria in rapporto a quello delle preferenze, la assegnazione di mansione di pilota elicotterista rientra pienamente e senza alcun dubbio nel livello professionale conseguito e che la comprende insieme alle altre due.
4. b. - Il Collegio non scorge, poi, quanto alla sostenuta violazione degli artt. 2, 4, e 97, in qual modo un ordine militare di assegnazione alle spettanti mansioni di pilotaggio, in particolare di elicotteri, anziché di altri tipi di aereomobili, possa confliggere, anche solo indirettamente, con la tutela costituzionale del diritto al lavoro del cittadino (come singolo o nelle formazioni sociali) e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
5.- Conclusivamente rimane che l'appello deve essere accolto in ragione di quanto rilevato al punto 3. con conseguente riforma, quanto al profilo rilevato, della sentenza impugnata L'amministrazione, pertanto, provvederà a riformulare l'assegnazione delle mansioni secondo i principi ivi delineati.
Sussistono, in ogni modo, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica