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Insegnante di sostegno: "persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al co. 1 3 art. 3 della L. n. 104 del 1992 con connotazione di gravità"

Dettagli

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ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 06-08-2012, n. 3727
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'articolo 74 D.Lgs. n. 104 del 2010; accertata l'integrità del contraddittorio;
RILEVATO che i ricorrenti (Lpd) e (Lpd) premettevano di essere genitori della minore (Lpd), affetta da "paraparesi esito di emorragia cerebrale con ritardo cognitivo medio", sicché la Commissione medica di I istanza l'ha riconosciuta come "persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al co. 1 3 art. 3 della L. n. 104 del 1992 con connotazione di gravità";
che la predetta minore avrebbe frequentato, nell'anno scolastico 2012-2013, la prima classe presso la Scuola Secondaria Statale di I grado "Torquato Tasso";
che l'ASL Napoli 3 Sud aveva confermato la diagnosi e la necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla L. n. 104 del 1992, il che significava che la minore aveva diritto ad essere seguito dall'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, pari a 36 ore settimanali;
che tuttavia, con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione le riconosceva un sostegno per sole 9 ore settimanali, il che determina l'impossibilità, per l'insegnante di base, di seguire efficacemente sia gli altri bambini sia la minore diversamente abile;
che in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilita dalle Sezioni unite con sentenza n. 1144/2007;
che pertanto la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) il diritto all'istruzione, all'educazione ed all'integrazione scolastica è un diritto soggettivo pieno non suscettibile di affievolimento; 2) violazione dell'art. 12 L. n. 104 del 1992, che prevede l'assegnazione di un docente specializzato; 3) violazione dell'art. 40 co. 1 L. n. 449 del 1997, atteso che il diritto all'istruzione, all'educazione ed all'integrazione scolastica non è suscettibile di affievolimento, come riconosciuto anche dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010; l'Amministrazione non è titolare di poteri discrezionali in materia, essendo i suoi poteri rigorosamente vincolati; 4) carenza di motivazione, non comprendendosi in base a quali motivi l'Amministrazione abbia deciso di concedere l'insegnante di sostegno per sole 9 ore;
CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;
che, infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga), deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all'assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la L. n. 449 del 27 dicembre 1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all'alunno bisognevole l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare;
nel disegno legislativo, la redazione del Piano Educativo Personalizzato si palesa centrale rispetto al progetto educativo cui il minore disabile ha diritto, in quanto consente di perseguire le possibilità di recupero e di sviluppare le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. In caso di mancata redazione del Piano Educativo Personalizzato, pertanto, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di rideterminarsi in proposito, effettuando una valutazione specifica dei bisogni del minore e delle ore di sostegno necessarie;
CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ed accerta il diritto del minore all'assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione;
2. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1000, oltre IVA e CPA come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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