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Minore poratore di handicap - diritto all'insegnante di sostegno

Dettagli

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 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-05-2012, n. 1299
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame viene chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe nonché l'accertamento del diritto del minore ricorrente, soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 (come da certificato medico rilasciato dalla USL n. 5 di Messina, allegato al ricorso), iscritto per l'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto resistente, ad usufruire dell'apporto di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, a fronte delle 9 concesse.
Con ordinanza 12 gennaio 2011, n. 9, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare; il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza 2 maggio 2011, n. 536, ha accolto l'appello cautelare.
L'Amministrazione ha eccepito (con memoria depositata il 3 febbraio 2012, pag. 1) "...la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento impugnato ha esaurito la sua efficacia con il decorso dell'anno scolastico...".
All'udienza pubblica del 7 marzo 2012 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Preliminarmente, l'eccezione dell'Amministrazione è agevolmente superabile sulla base della considerazione che il ricorrente conserva comunque l'interesse alla definizione della vicenda secondo diritto, quanto meno in ragione della concessione della misura cautelare da parte del CGARS, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria. riferimento alla domanda risarcitoria.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato, secondo quanto a seguire.
L'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 stabiliva, al comma 1, che "...In attuazione dei princìpi generali fissati dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. 15 marzo 1997, n. 59 nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi...".
Successivamente, l'art. 2, comma 413, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 aveva stabilito che non potesse essere superato il "...rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili...", mentre il successivo comma 414 aveva eliminato parte del comma 1 dell'art. 40 citato, e precisamente le parole da "...nonchè la possibilità..." fino a "...particolarmente gravi,...".
Ne risultava quindi che il numero degli insegnanti di sostegno non potesse superare, a livello nazionale, il rapporto di un insegnante ogni due alunni diversamente abili, senza possibilità di assunzioni in deroga, nemmeno per soddisfare le esigenze dei casi di handicap più gravi; ciò si era tradotto, in molti casi, nella assegnazione all'alunno di un insegnante di sostegno nella misura della metà delle ore ritenute necessarie dal piano educativo individualizzato per lui redatto.
I citati commi 413 e 414 sono però stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80, che ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest'ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 23 novembre 2010, n. 14112).
L'art. 9, comma 15, del D.L. n. 78 del 2010 ha quindi stabilito che "Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha assunto un orientamento univoco in materia (TAR Sicilia - Catania, Sez. II, sentenze 13 aprile 2011, n. 895, e 7 dicembre 2010, n. 4636; TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenze 7 dicembre 2010, n. 14264, e 23 novembre 2010, n. 14112), da cui questo Collegio non ritiene vi sia motivo di discostarsi, e facendo applicazione del quale il ricorso in esame risulta fondato.
Alla luce della documentazione versata in atti, ed in particolare della nota 4872/C27e impugnata, in cui si legge che "...per l'alunno S.M. sono state richieste 18 ore di sostegno. L'assegnazione dei posti complessivamente è stata insufficiente per coprire le necessità della scuola e pertanto all'alunno è stata riassegnata, ore 9 per continuità, la stessa docente...", il Collegio ritiene provato che al minore ricorrente non siano state concesse, per motivi di carenza di organico, le ore di insegnante di sostegno cui avrebbe avuto diritto.
Poiché la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto dei portatori di handicap con connotazione di gravità a vedersi riconosciuto un insegnante di sostegno per le ore individuate - dagli organismi a ciò preposti - come necessarie, sia un diritto non comprimibile in relazione a contingenti esigenze della finanza pubblica, e poiché il citato art. 9, comma 15, del D.L. n. 78 del 2010, ha appositamente previsto la possibilità di assunzioni in deroga al fine di assicurare la copertura totale delle ore di sostegno per gli alunni portatori di handicap con connotazione di gravità, il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del minore ricorrente, per l'anno scolastico 2010/2011, a giovarsi dell'apporto dell'insegnante di sostegno nella richiesta misura di 18 ore settimanali.
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento, perché difetta la prova della esistenza e dell'ammontare del danno che, anche in tema di lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato, prima di tutto nella sua esistenza (per il profilo del risarcimento in subiecta materia si veda TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 13 aprile 2011, n. 895, alle cui motivazioni ci si richiama, non ravvisandosi motivi di discostarsi da tale orientamento); sul punto, parte ricorrente si è limitata a dedurre che la riduzione delle ore di sostegno "...sta determinando un notevole "regresso nella vita scolastica e relazionale del minore, pregiudicando ulteriormente il già precario livello di integrazione sociale con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima del piccolo, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio per il bambino" (T.A.R. Puglia - Bari 25/06/2009)..." (ricorso, pagine 3 e 4), ciò che si risolve, prima ancora che in una affermazione meramente labiale, in una mera clausola di stile, che non assolve all'onere probatorio ricadente sulla parte.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo ; ai sensi degli articoli 26, comma 1, cpa, e 93, comma 1, cpc, le somme liquidate a tale scopo devono essere distratte in favore degli avvocati di parte ricorrente, che hanno dichiarato in ricorso di aver anticipato le spese e non aver percepito compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, secondo quanto in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-05-2012, n. 1298
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame viene chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe nonché l'accertamento del diritto della minore ricorrente, soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 (come da certificato medico rilasciato dalla USL n. 5 di Messina, allegato al ricorso), iscritta per l'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituzione scolastica resistente, ad usufruire dell'apporto di un insegnante di sostegno anziché per le 18 settimanali concesse, per le "...24 ore settimanali previste dal P.E.I. (Piano educativo individualizzato)... " (ricorso, pag. 2) .
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione di legge. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 2, 34, commi 1 e 4 della costituzione. Violazione e falsa applicazione della Costituzione europea. Manifesta illogicità e perplessità dell'azione amministrativa. Sarebbe stato violato il diritto della minore ricorrente, vero e proprio diritto soggettivo perfetto, di ottenere l'assegnazione di un docente specializzato di sostegno nella misura massima consentita per legge e, comunque, per l'intero orario di frequenza, diritto che le sarebbe stato riconosciuto, e ciò in considerazione della gravità della patologia di cui soffre (ricorso, pag. 4).
2. Violazione di legge. violazione e falsa applicazione delle L. n. 104 del 1992 ed in particolare degli articoli 1, 3 e 8. Eccesso di potere, sviamento, carenza di congrua istruttoria e motivazione. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la documentazione prodotta dimostrerebbe che siano state ritenute necessarie per la minore ricorrente 24 ore di sostegno settimanali, non garantite dall'Amministrazione scolastica.
Con ordinanza collegiale 13 gennaio 2011, n. 31, questa Sezione II interna ha effettuato istruttoria, tra l'altro richiedendo la trasmissione del PEI relativo all'anno scolastico in corso, non versato in atti.
Con ordinanza 10 febbraio 2011, n. 183, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare; il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza 2 maggio 2011, n. 535, ha accolto l'appello cautelare.
All'udienza pubblica del 7 marzo 2012 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'Amministrazione, che ha eccepito (con memoria depositata il 3 febbraio 2012, pag. 1) "...la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento impugnato ha esaurito la sua efficacia con il decorso dell'anno scolastico...".
Essa è agevolmente superabile sulla base della considerazione che parte ricorrente conserva comunque l'interesse alla definizione della vicenda secondo diritto, quanto meno in ragione della concessione della misura cautelare da parte del CGARS, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria.
Nel merito, il ricorso non è, però, fondato.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (richiamato dall'art. 35, comma 7, L. n. 289 del 2002, asseritamente violato dall'amministrazione, secondo quanto dedotto da parte ricorrente) stabiliva, al comma 1, che "...In attuazione dei princìpi generali fissati dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. 15 marzo 1997, n. 59 , nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi...".
Successivamente, l'art. 2, comma 413, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, aveva stabilito che non potesse essere superato il "...rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili...", mentre il successivo comma 414 aveva eliminato parte del comma 1 dell'art. 40 citato, e precisamente le parole da "...nonchè la possibilità..." fino a "...particolarmente gravi,...".
Ne risultava quindi che il numero degli insegnanti di sostegno non potesse superare, a livello nazionale, il rapporto di un insegnante ogni due alunni diversamente abili, senza possibilità di assunzioni in deroga, nemmeno per soddisfare le esigenze dei casi di handicap più gravi; ciò si era tradotto, in molti casi, nella assegnazione all'alunno di un insegnante di sostegno nella misura della metà delle ore ritenute necessarie dal piano educativo individualizzato per lui redatto.
I citati commi 413 e 414 sono però stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80, che ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest'ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 23 novembre 2010, n. 14112).
Ne risulta quindi un disegno legislativo che mira a tutelare prioritariamente i soggetti portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, cui devono essere attribuite le ore di insegnanti di sostegno ritenute necessarie nell'ambito del PEI - piano educativo individualizzato (di cui agli artt. 12, comma 5, della L. n. 104 del 1992, 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994, 3 del D.P.C.M. n. 185 del 2006, e 10, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010).
Tale piano viene predisposto per ciascuno degli alunni portatori di handicap, con o senza connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, al fine di perseguire la loro integrazione scolastica, da un gruppo di lavoro composto da soggetti particolarmente qualificati; tuttavia, allo stato attuale della normativa, gli alunni portatori di handicap senza connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, fermo restando il loro diritto alla educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica, di cui all'art. 12 della L. n. 104 del 1992, possono però vedere decurtato il numero di ore di insegnante di sostegno ritenuto necessario nel PEI.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha affermato che l'amministrazione ha disposto per lei l'assegnazione di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali "...invece delle 24 ore settimanali previste dal P.E.I. (Piano educativo individualizzato)..." (ricorso, pag. 2)
Ora, parte ricorrente non ha provato quanto affermato (nemmeno provvedendo a versare in atti copia del PEI sul quale pure ha fondato le proprie deduzioni), ed il PEI depositato dall'amministrazione in data 1 febbraio 2011, in esito all'istruttoria ordinata da questa Sezione II interna, relativo all'anno scolastico 2010/2011, e riportante la data 27 gennaio 2011 (data successiva alla notifica del ricorso ed alla ordinanza istruttoria) nella pagina in cui compaiono le firme dei compilatori e della madre della minore, non riporta alcun numero di ore di insegnante di sostegno.
La circostanza che nel PEI depositato non sia stato individuato alcun monte ore, specificamente dedotta dall'amministrazione nella memoria depositata il 3 febbraio 2012, non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente (in tema, CGARS, 24 ottobre 2011, n. 703).
Il Collegio ritiene quindi non provata la circostanza fondamentale su cui parte ricorrente fonda le proprie pretese, ciò che determina il rigetto del ricorso.
A seguire, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento, sia in ragione del rigetto della domanda principale, sia perché difetta la prova della esistenza e dell'ammontare del danno che, anche in tema di lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato, prima di tutto nella sua esistenza (per il profilo del risarcimento in subiecta materia si veda TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 13 aprile 2011, n. 895, alle cui motivazioni ci si richiama, non ravvisandosi motivi di discostarsi da tale orientamento); sul punto, parte ricorrente si è limitata a dedurre che la riduzione delle ore di sostegno "... sta determinando un notevole "regresso nella vita scolastica e relazionale del minore, pregiudicando ulteriormente il già precario livello di integrazione sociale con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima del piccolo, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio per il bambino" (T.A.R. Puglia - Bari 25/06/2009)..." (ricorso, pag. 3), ciò che si risolve, prima ancora che in una affermazione meramente labiale, in una mera clausola di stile, che non assolve all'onere probatorio ricadente sulla parte.
Il Collegio è dell'avviso che, in ragione della natura dei diritti oggetto della presente controversia e del suo andamento, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 22-05-2012, n. 1297
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in esame viene chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe nonché l'accertamento del diritto della minore ricorrente, soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 (come da certificato medico rilasciato dalla ASP di Messina, allegato al ricorso), iscritta per l'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto resistente, ad usufruire dell'apporto di un insegnante di sostegno per 24 ore settimanali, a fronte delle 16 concesse.
Con ordinanza 12 gennaio 2011, n. 8, questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare; il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza 2 maggio 2011, n. 534, ha accolto l'appello cautelare.
All'udienza pubblica del 7 marzo 2012 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato, secondo quanto a seguire.
L'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, stabiliva, al comma 1, che "...In attuazione dei princìpi generali fissati dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della L. 15 marzo 1997, n. 59 , nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi...".
Successivamente, l'art. 2, comma 413, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, aveva stabilito che non potesse essere superato il "...rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili...", mentre il successivo comma 414 aveva eliminato parte del comma 1 dell'art. 40 citato, e precisamente le parole da "...nonchè la possibilità..." fino a "...particolarmente gravi,...".
Ne risultava quindi che il numero degli insegnanti di sostegno non potesse superare, a livello nazionale, il rapporto di un insegnante ogni due alunni diversamente abili, senza possibilità di assunzioni in deroga, nemmeno per soddisfare le esigenze dei casi di handicap più gravi; ciò si era tradotto, in molti casi, nella assegnazione all'alunno di un insegnante di sostegno nella misura della metà delle ore ritenute necessarie dal piano educativo individualizzato per lui redatto.
I citati commi 413 e 414 sono però stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80, che ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest'ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 23 novembre 2010, n. 14112).
L'art. 9, comma 15, del D.L. n. 78 del 2010 ha quindi stabilito che "Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha assunto un orientamento univoco in materia (TAR Sicilia - Catania, Sez. II, sentenze 13 aprile 2011, n. 895, e 7 dicembre 2010, n. 4636; TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenze 7 dicembre 2010, n. 14264, e 23 novembre 2010, n. 14112), da cui questo Collegio non ritiene vi sia motivo di discostarsi, e facendo applicazione del quale il ricorso in esame risulta fondato, seppure, a parere del Collegio, nel caso di specie non vi fosse un pregiudizio grave ed irreparabile sufficiente a fondare una pronuncia cautelare, atteso che, a tenore di quanto comunicato dall'Amministrazione con nota 5479 del 16 dicembre 2010, depositata in data 7 gennaio 2011, "...la minore è assente da scuola regolarmente per 8 ore a settimana al fine di sottoporsi a logopedia...", vale a dire per un numero di ore superiori al differenziale fra quelle concesse e quelle richieste.
Alla luce della documentazione versata in atti, ed in particolare della nota 3815/F.P. impugnata, in cui si legge che il Dirigente scolastico "...avendo in organico un solo docente di sostegno per n. 2 (due) alunni disabili della scuola dell'infanzia, ha potuto assegnare solo n. 16 (sedici) ore di sostegno, e non il massimo, alla alunna...", il Collegio ritiene provato che alla minore ricorrente non siano state concesse, per motivi di carenza di organico, le ore di insegnante di sostegno cui avrebbe avuto diritto.
Poiché la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto dei portatori di handicap con connotazione di gravità a vedersi riconosciuto un insegnante di sostegno per le ore individuate - dagli organismi a ciò preposti - come necessarie, sia un diritto non comprimibile in relazione a contingenti esigenze della finanza pubblica, e poiché il citato art. 9, comma 15, del D.L. n. 78 del 2010, ha appositamente previsto la possibilità di assunzioni in deroga al fine di assicurare la copertura totale delle ore di sostegno per gli alunni portatori di handicap con connotazione di gravità, il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della minore ricorrente, per l'anno scolastico 2010/2011, a giovarsi dell'apporto dell'insegnante di sostegno nella richiesta misura di 24 ore settimanali.
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento, perché difetta la prova della esistenza e dell'ammontare del danno che, anche in tema di lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato, prima di tutto nella sua esistenza (per il profilo del risarcimento in subiecta materia si veda TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 13 aprile 2011, n. 895, alle cui motivazioni ci si richiama, non ravvisandosi motivi di discostarsi da tale orientamento); sul punto, parte ricorrente si è limitata a dedurre che la riduzione delle ore di sostegno "... sta determinando un notevole "regresso nella vita scolastica e relazionale del minore, pregiudicando ulteriormente il già precario livello di integrazione sociale con gli altri bambini, con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima del piccolo, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio per il bambino" (T.A.R. Puglia - Bari 25/06/2009)..." (ricorso, pag. 3), ciò che si risolve, prima ancora che in una affermazione meramente labiale, in una mera clausola di stile, che non assolve all'onere probatorio ricadente sulla parte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo; ai sensi degli articoli 26, comma 1, cpa, e 93, comma 1, cpc, le somme liquidate a tale scopo devono essere distratte in favore degli avvocati di parte ricorrente, che hanno dichiarato in ricorso di aver anticipato le spese e non aver percepito compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, secondo quanto in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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