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Corpo Forestale dello Stato : 'determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%'

Dettagli

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SENTENZA N. 424/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 12 luglio 2012 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58893PC del registro di segreteria, proposto da (Lpd), elettivamente domiciliato presso lo studio -
CONTRO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO e DIRITTO
1. La domanda odierna viene riesaminata in virtù dell’accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 231/2007 di questa Sezione Giurisdizionale.
1.1. Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te Capo (Lpd), già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, aveva impugnato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.14572 del 20.07.1998, nella parte in cui non era computata nella determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art.53 D.P.R.29.12.1973 n.1092 l’indennità pensionabile prevista dall’art.43 L.121/1981 e ss.mm. e dall’art.2 della L. 387/87, nonché il Decreto n.2746 del 22.12.1997 e il Decreto n. 3290 del 3.4.2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nella parte in cui erano respinte le domande di concessione di pensione privilegiata ordinaria presentate in data 25.01.1997 e 29.12.2001.
Questo Giudice di prima istanza, con la suddetta sentenza, aveva respinto la domanda ritenendo, in primo luogo, che, alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’indennità e l’assegno richiamati dal ricorrente, sebbene pensionabili, non potessero essere inclusi nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, poiché ciò non trovava riscontro in alcuna previsione di legge; e, in secondo luogo, che il Corpo Forestale dello Stato non era considerato dal legislatore personale militare e che, pertanto, non poteva essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67 del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all’art.16, comma 2, legge 121/81.
Come detto, la sentenza de qua era stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23 maggio 2008, nella parte in cui non riconosceva al medesimo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, di cui al punto 2 della stessa sentenza.
2. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, con sentenza n. 178/2011, aveva concluso per l’accoglimento dell’appello, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato, attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.
Pertanto, considerato che tra i presupposti per la concessione della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 TU 1092/73, applicabile anche al Corpo Forestale, non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, il Giudice di Appello concludeva che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non era subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Limitatamente a tale ultimo punto, la Sezione Prima, nel ritenere che la causa fosse delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione atteneva ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi era pronuncia, disponeva la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assumesse, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato.
2. Con nota in data 25 maggio 2012 l’Amministrazione comunicava di aver concesso d’ufficio la pensione privilegiata al ricorrente con decreto n. 11329 del 17.2.2012. Chiedeva, pertanto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3. Ciò premesso, in virtù di quanto disposto dal giudice di seconde cure, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di liquidazione della pensione privilegiata, ma dagli atti non si evince che l’Amministrazione abbia corrisposto interessi e rivalutazione al ricorrente. Pertanto, in parte qua la domanda deve essere accolta e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso, su quanto dovuto e liquidato spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
Trattandosi di una fattispecie nella quale l’Amministrazione ha dimostrato diponibilità nel liquidare quanto richiesto d’ufficio senza attendere la pronuncia di questo giudice, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso iscritto al n. 58893PC del registro di segreteria, proposto da (Lpd).
Spese compensate.
Così deciso in Firenze all’udienza del 12 luglio 2012 ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ. con riserva di deposito della sentenza entro sessanta giorni.
Trasmessa in Segreteria per il tempestivo deposito il 7 settembre 2012.
                                                        IL GIUDICE UNICO
                                                        F.TO Paola Briguori
 
Depositata in Segreteria il 10 settembre 2012
                                                             Il direttore di segreteria
F.TO PAOLA ALTINI
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
TOSCANA
Sentenza
424
2012
Pensioni
10-09-2012


   

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