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Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Dettagli

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto     CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 4     
    Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (12A08461) (GU n. 177 del 31-7-2012 )

                              A tutte le Pubbliche amministrazioni
                              Al Segretario generale della  Giustizia
                              amministrativa
 
 
  Sono pervenute a questa Amministrazione  richieste  di  chiarimenti
per dare corretta applicazione all'art. 2, l. 7 agosto 1990, n.  241,
nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
1. Trasmissione sentenze.
  La novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012  disciplina  l'ipotesi
in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non
sia stato chiuso,  con  l'adozione  del  provvedimento,  nel  termine
fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.
  L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 ha in primo luogo previsto, novellando
il comma 8 del citato art. 2, che le sentenze passate  in  giudicato,
che  hanno  accolto  un  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge si ritiene
che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e
non dalla stessa Amministrazione, avendo i primi i dati  relativi  al
passaggio in giudicato della decisione. L'art.  1  dell'all.to  2  al
d.lgs. 7  luglio  2010,  n.  104,  nel  testo  modificato  dal  primo
correttivo al  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha infatti previsto che nel registro
generale  dei  ricorsi  sia  annotata  la   notizia   relativa   alle
impugnazioni proposte  avverso  i  provvedimenti  del  giudice  e  il
relativo esito.  In  tal  modo  anche  le  Segreterie  dei  Tribunali
amministrativi regionali sono  in  condizioni  di  sapere  quando  la
sentenza di primo grado passa in giudicato.
2. Poteri sostitutivi.
  L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il
comma 9 dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, le  sanzioni  a  carico  del
dirigente  e  del  funzionario  che  hanno  omesso  di  adottare   il
provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato
l'attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art.  2
i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
  Il comma 9-bis prevede la nomina, da parte dell'organo di  governo,
di un soggetto al  quale  attribuire  il  potere  di  sostituirsi  al
dirigente o al funzionario inadempiente.  L'organo  di  governo  puo'
individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri  sostitutivi.
Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di  provvedere  a
tale  nomina,  il  potere  sostitutivo  si  considera  attribuito  al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto  all'ufficio
o, ancora,  in  mancanza  al  funzionario  di  piu'  elevato  livello
presente nell'amministrazione.
  Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della  norma,
che induce a concludere che solo a fronte dell'omessa  individuazione
del soggetto al quale  conferire  poteri  sostitutivi  questi  ultimi
siano attribuiti a piu' soggetti ex lege individuati.
  Ma e' anche  la  ratio  sottesa  alla  novella  che  conferma  tale
conclusione, e cioe' responsabilizzare il vertice e  assicurargli  la
cognizione di tutti  i  casi  in  cui  non  e'  stata  rispettata  la
tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando  la
frammentizzazione delle notizie. Il comma 9-quater dell'art. 2, l. n.
241 del 1990 dispone, in tale senso, che  il  soggetto  al  quale  e'
stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30  gennaio  di  ogni
anno, deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e'
stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti.  Si  tratta  di  adempimento  che  assume  connotato  di
notevole importanza, perche' consente di  monitorare  i  settori  nei
quali e' piu' frequente il mancato rispetto dei termini  di  chiusura
del procedimento.
  Aggiungasi che la norma, nel prevedere che il soggetto al quale  e'
stato attribuito il  potere  sostitutivo  si  serve  delle  strutture
competenti o nomina un  commissario,  garantisce  in  ogni  caso  una
rapida definizione della procedura.
  Il nominativo del soggetto al quale sono stati  affidati  i  poteri
sostituitivi  deve  essere  reso  noto  e  pubblicato,  con   congrua
evidenziazione,  sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione,  con
l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al  quale
il privato  interessato  possa  scrivere  per  chiedere  l'intervento
sostitutivo. Congrua pubblicita' deve essere data anche ai nominativi
di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere
sostitutivo in caso di omessa indicazione  da  parte  dell'organo  di
governo  (dirigente  generale  o,  in  mancanza,  dirigente  preposto
all'ufficio o,  ancora,  in  mancanza  funzionario  di  piu'  elevato
livello presente nell'amministrazione).
  Detto  adempimento  risulta  indispensabile   per   dare   corretta
attuazione alla novella del 2012, che rimette al privato  interessato
l'onere di sollecitare, con una propria  richiesta,  l'esercizio  del
potere sostitutivo.
  Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di  omessa
chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell'art.  2,
l.  n.  241  del  1990,  un  termine,  pari  alla  meta'  di   quello
originariamente   previsto,   per   l'adozione   del   provvedimento,
servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario.
  In tutti i provvedimenti adottati su  istanza  di  parte,  ove  non
siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento,  deve
essere indicato, oltre al termine di legge o di  regolamento,  quello
effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.
  L'art. 1, d.l.  n.  5  del  2012  individua  in  modo  tassativo  i
procedimenti ai quali la novella non si applica.
    Roma, 10 maggio 2012
 
                                          Il Ministro: Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 294

   

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