Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 4
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dell'art. 1, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (12A08461) (GU n. 177 del 31-7-2012 )
A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretario generale della Giustizia
amministrativa
Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti
per dare corretta applicazione all'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241,
nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
1. Trasmissione sentenze.
La novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012 disciplina l'ipotesi
in cui un procedimento, attivato d'ufficio o su istanza di parte, non
sia stato chiuso, con l'adozione del provvedimento, nel termine
fissato dalla legge o da un regolamento della stessa Amministrazione.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 ha in primo luogo previsto, novellando
il comma 8 del citato art. 2, che le sentenze passate in giudicato,
che hanno accolto un ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'Amministrazione, devono essere trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti. Nel silenzio della legge si ritiene
che la trasmissione debba essere effettuata dagli Uffici giudiziari e
non dalla stessa Amministrazione, avendo i primi i dati relativi al
passaggio in giudicato della decisione. L'art. 1 dell'all.to 2 al
d.lgs. 7 luglio 2010, n. 104, nel testo modificato dal primo
correttivo al codice del processo amministrativo, approvato con
d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha infatti previsto che nel registro
generale dei ricorsi sia annotata la notizia relativa alle
impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il
relativo esito. In tal modo anche le Segreterie dei Tribunali
amministrativi regionali sono in condizioni di sapere quando la
sentenza di primo grado passa in giudicato.
2. Poteri sostitutivi.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il
comma 9 dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, le sanzioni a carico del
dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il
provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo, ha poi disciplinato
l'attivazione dei poteri sostitutivi, introducendo nel citato art. 2
i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
Il comma 9-bis prevede la nomina, da parte dell'organo di governo,
di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al
dirigente o al funzionario inadempiente. L'organo di governo puo'
individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi.
Soltanto nel caso in cui l'organo di governo ometta di provvedere a
tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o, ancora, in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione.
Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma,
che induce a concludere che solo a fronte dell'omessa individuazione
del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi
siano attribuiti a piu' soggetti ex lege individuati.
Ma e' anche la ratio sottesa alla novella che conferma tale
conclusione, e cioe' responsabilizzare il vertice e assicurargli la
cognizione di tutti i casi in cui non e' stata rispettata la
tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la
frammentizzazione delle notizie. Il comma 9-quater dell'art. 2, l. n.
241 del 1990 dispone, in tale senso, che il soggetto al quale e'
stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni
anno, deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e'
stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti. Si tratta di adempimento che assume connotato di
notevole importanza, perche' consente di monitorare i settori nei
quali e' piu' frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura
del procedimento.
Aggiungasi che la norma, nel prevedere che il soggetto al quale e'
stato attribuito il potere sostitutivo si serve delle strutture
competenti o nomina un commissario, garantisce in ogni caso una
rapida definizione della procedura.
Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri
sostituitivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua
evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con
l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale
il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento
sostitutivo. Congrua pubblicita' deve essere data anche ai nominativi
di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere
sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell'organo di
governo (dirigente generale o, in mancanza, dirigente preposto
all'ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di piu' elevato
livello presente nell'amministrazione).
Detto adempimento risulta indispensabile per dare corretta
attuazione alla novella del 2012, che rimette al privato interessato
l'onere di sollecitare, con una propria richiesta, l'esercizio del
potere sostitutivo.
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa
chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell'art. 2,
l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla meta' di quello
originariamente previsto, per l'adozione del provvedimento,
servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario.
In tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non
siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve
essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello
effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.
L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 individua in modo tassativo i
procedimenti ai quali la novella non si applica.
Roma, 10 maggio 2012
Il Ministro: Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 294