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Atto Camera Mozione 1-01123 - ..stragi del 1993 certificò che i colloqui degli allora ufficiali del Ros dei carabinieri..

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Atto Camera

Mozione 1-01123
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
testo di
giovedì 6 settembre 2012, seduta n.681

La Camera,

premesso che:

presso il tribunale di Palermo è in corso un procedimento penale sulla cosiddetta trattativa tra pezzi di Stato e uomini delle istituzioni con la mafia nel biennio 1992-1994, contrassegnato dagli attentati in Sicilia, a Roma e a Firenze;

l'inchiesta, chiusa dai pubblici ministeri di Palermo a metà di giugno 2012, non è la prima che fa emergere la collusione tra lo Stato e la mafia. Infatti, nel 1998, la sentenza della corte d'assise di Firenze sulle stragi del 1993 certificò che i colloqui degli allora ufficiali del Ros dei carabinieri Mori e De Donno con l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino «avevano tutte le caratteristiche per apparire come una "trattativa", e l'effetto sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione». I giudici di Firenze si spinsero a ipotizzare che i contatti carabinieri-Ciancimino avessero aperto la via all'arresto di Totò Riina, al prezzo di «sostanziali concessioni ai mafiosi», ad esempio, è risaputo oggi, l'allentamento del cosiddetto «carcere duro». E scrissero: «Questa eventualità fa rabbrividire ogni persona avveduta, ma è inidonea a influenzare questo giudizio che non concerne i contraenti dalla parte di qua di questo ipotetico contratto illecito, ma coloro che, del contratto, sarebbero stati i beneficiari». I contraenti dalla parte di qua sarebbero gli ufficiali dell'Arma e i loro eventuali mandanti politici; i beneficiari, invece, i boss mafiosi, processati e condannati in quella circostanza;

i pubblici ministeri di Palermo ritengono di aver composto un altro pezzo del complesso mosaico chiedendo il giudizio anche per alcuni di coloro che stavano «dalla parte di qua», cioè gli uomini dello Stato: Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, Calogero Mannino, Marcello Dell'Utri. Accusati, ai sensi degli articoli 338 e 339 del codice penale, di «minaccia o violenza a un corpo politico dello Stato», per aver rafforzato la volontà ricattatoria dei mafiosi nei confronti del Governo. L'accusa formulata dai pubblici ministeri di Palermo dà corpo all'ipotesi avanzata dai giudici di Firenze, che s'erano dovuti fermare agli imputati «della parte di là», i rappresentanti di Cosa nostra (Totò Riina, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, Nino Cinà);

sono stati, inoltre, indagati per false informazioni ai pubblici ministeri Giovarmi Conso e Giuseppe Gargani, e per falsa testimonianza Nicola Mancino;

considerato il reato contestato, è certamente un atto doveroso la costituzione di parte civile del Governo nel procedimento relativo alla trattativa Stato-mafia. Il Governo è, infatti, parte lesa e, come tale, può esercitare, secondo la legge, la facoltà riconosciuta alle parti lese di costituirsi parte civile;

a giudizio degli interroganti nel caso specifico tale facoltà è un dovere. Una decisione in senso contrario sarebbe un grave gesto di disinteresse e incuria nei confronti dello Stato e la dichiarazione che le massime istituzioni dello Stato sono indifferenti, se non contrarie, all'accertamento della verità;

l'udienza preliminare del processo di Palermo è stata fissata per il 29 ottobre 2012;

nel corso della seduta della Camera del 5 settembre 2012, rispondendo ad una interrogazione a riposta immediata (3-02450), il Ministro dei rapporti con il Parlamento ha dichiarato che: «il Governo si è reso parte attiva per accertare se si siano verificati i presupposti formali per intraprendere le iniziative per acquisire i dati indispensabili e formulare le valutazioni giuridiche necessarie per assicurare l'ammissibilità della costituzione diparte civile. E stata pertanto formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, che ricordo essere la destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo. La risposta è stata nel senso che nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti. Ne discende che, poiché, come è ben noto, la costituzione di parte civile potrà avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa, le valutazioni attinenti alla costituzione di parte civile saranno assunte dal Governo una volta pervenuti gli avvisi di tale udienza, e comunque entro i termini fissati dall'articolo 79 del codice di procedura penale.»;

in realtà, ai sensi di legge, la parte lesa si può costituire sin dall'udienza preliminare, e ciò perché la legge vuole dare la possibilità a chi si sente leso di potere intervenire sin dalla prima fase processuale, per produrre memorie, istanze, conclusioni, perché, sentendosi leso, vuole essere risarcito;

se si vuole l'accertamento della verità, il Governo non ha bisogno di una notifica per impegnarsi in tal senso,
impegna il Governo
ad autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, da proporsi già nell'udienza preliminare, nel procedimento penale in corso presso il tribunale di Palermo, relativo alla trattativa Stato-mafia, in cui il Governo è parte lesa.

(1-01123)
«Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palomba, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».

   

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