Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
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- Creato Martedì, 11 Settembre 2012 01:46
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 7-9-2012 n. 23907/08.03
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 7 settembre 2012, n. 23907/08.03 (1).
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
All’
U.R.P.
Sede
Alla
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione
Sezione logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c.:
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All’
Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
Si trasmette in allegato la Circ. 20 luglio 2012, n. 7/12 (prot. n. DFP 29981) del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto.
Si richiama l'attenzione di codesti Uffici in particolare su quanto esposto nel paragrafo 2 con riferimento alle patenti di guida: in estrema sintesi, con la predetta circolare si stabilisce che in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, B1, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 5/2012.
Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'art, 119, comma 2-bis, C.d.S.
Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.
La presente circolare abroga la precedente Circ. 5 marzo 2012, n. 6193/RU.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegato
Circ. 20 luglio 2012, n. 7/12
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (2)
(2) Il testo della circolare 20 luglio 2012, n. 7/12, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riportato autonomamente.
Circ. 20 luglio 2012, n. 7/12
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 119