Polizia di Stato: Concorso 80 posti di Commissario - non idoneità per ""vitiligine generalizzata su tutto l'ambito cutaneo" - Ricorso

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 11 Settembre 2012 01:05
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AGENTI E FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA   -   IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 01-09-2012, n. 7456

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il verbale notificato il 18 maggio 2012 con cui il Ministero dell'Interno l'ha dichiarata "non idonea" al servizio di polizia per "vitiligine generalizzata su tutto l'ambito cutaneo ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. tabella I punto 2 lettera a" e l'ha conseguentemente esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 80 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. datato 18 novembre 2011;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato;
Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta il vizio motivazionale dell'atto impugnato che non indicherebbe le ragioni per cui la vitiligine nella fattispecie debba essere ricondotta alla causa di esclusione prevista dalla normativa richiamata nel provvedimento;
Considerato che la censura in esame è fondata e merita accoglimento;
Considerato che, secondo l'art. 3 D.M. n. 198 del 2003 e la tabella I punto 2 lettera a) dallo stesso richiamata, costituiscono cause di non idoneità al servizio di polizia "le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisionomiche";
Considerato che nella fattispecie la commissione non ha specificato i motivi per cui, in concreto, la vitiligine presente sul corpo della ricorrente debba essere ascritta ad una delle ipotesi (alterazione funzionale o fisiognomica) la cui esistenza è richiesta dalla norma per giustificare l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale;
Considerato che la carenza motivazionale in esame si presenta nella fattispecie vieppiù rilevante se si tiene conto del giudizio d'idoneità della ricorrente espresso dalla commissione nell'ambito di un analogo precedente concorso;
Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del gravato provvedimento di esclusione con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l'amministrazione dovrà adottare in occasione della necessaria nuova valutazione dell'idoneità della ricorrente all'espletamento del servizio di polizia;
Considerato che, in relazione alla peculiarità della fattispecie di causa, è opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;
b) dichiara l'irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.