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Polizia Penitenziaria: Bando di concorso - limiti staturali -

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 31-08-2012, n. 7414

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l'arruolamento dei volontari in ferma breve relativo all'anno 2004, indetto dal Ministero della Difesa in data 12.5.2003 e pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n. 38 del 16.5.2003, il cui bando prevedeva, quali limiti staturali, quelli di 1,65 m per i concorrenti di sesso maschile e di 1,61 m per le concorrenti di sesso femminile, ed è risultato idoneo e, perciò, in data 18.4.2005 è stato incorporato nell'Esercito italiano.
Successivamente, al fine di potersi riaffermarsi, in data 1.10.2007 lo stesso è stato sottoposto a visita medica e non è risultato idoneo per deficit staturale ex art. 122, lett. b), del D.Lgs. n. 443 del 1992.
Il relativo provvedimento di esclusione è stato impugnato con il presente gravame per i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con altri atti, illogicità ed irrazionalità del provvedimento adottato, ingiustizia manifesta: il ricorrente era risultato idoneo alla prima visita nell'anno 2004, mentre nel 2007, essendo esaminato dalla stessa Commissione, era stato dichiarato non idoneo, senza che nel frattempo fossero intervenuti mutamenti;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. 13 dicembre 1986, n. 874, e dell'art. 122, lett. b), del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443: non sussisterebbe "alcuna disposizione normativa, specificamente indirizzata ad imporre limiti di altezza minimi per l'assunzione nel corpo della Polizia penitenziaria"; la L. n. 874 del 1986 rimetterebbe ad un regolamento, da emanarsi con un D.P.(Lpd)M., la possibilità di individuare "mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite" ed, in attuazione di ciò, il D.P.(Lpd)M. 22 luglio 1987, n. 411, recante "specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", non avrebbe fissato alcun limite staturale per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria, mentre l'art. 122, lett. b), del D.Lgs. n. 443 del 1992 si limiterebbe ad un mero richiamo all'altezza individuata ai sensi dell'art. 2 della citata L. n. 874 del 1986.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Con ordinanza 20.11.2007, n. 5346, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
Nella pubblica udienza del 5.7.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1 - Con il ricorso in esame il Sig. (Lpd), odierno ricorrente, censura la propria esclusione dalla ferma per deficit staturale.
2 - In proposito va preliminarmente accertato se per l'arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria la normativa vigente preveda o meno un limite minimo staturale. Nella specie il bando lo stabiliva, per quanto qui interessa, per gli uomini in 1,65 m.
Il ricorrente, operando una ricostruzione della suddetta normativa, sostiene che tale limite non valga per la Polizia penitenziaria.
Dopo un orientamento oscillante della giurisprudenza, quello in ultimo prevalente, che si ritiene di condividere, afferma che anche per l'arruolamento nel Corpo di Polizia de quo sussista il limite staturale (cfr.: Cons. Stato, sezione IV, 21.8.2006, n. 4862).
In proposito occorre partire dall'art. 14, comma 1, lett. n), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante la delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, il quale contiene la seguente e del tutto inequivocabile disposizione cogente per il legislatore delegato: "previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904".
Di conseguenza, se è vero che l'art. 122 del D.Lgs. n. 443 del 1992, emanato in attuazione di tale delega, dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che "i requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore sono i seguenti: ... b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della L. 13 dicembre 1986, n. 874", tuttavia, ciò configura non già un rinvio ad un ulteriore e diverso D.P.(Lpd)M. da emanarsi ai sensi di detta disposizione di legge, bensì un rinvio dinamico a quello già adottato per la Polizia di Stato e puntualmente da applicare anche alla Polizia Penitenziaria, con la conseguenza che il limite staturale stabilito dal D.P.(Lpd)M. n. 411 del 1987, per la Polizia di Stato, all'art. 3, vale anche per la Polizia penitenziaria.
3 - Posta la previsione di un limite staturale di 1,65 m per i concorrenti di sesso maschile, il ricorrente deduce eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, lamentando la circostanza che la stessa Commissione nel 2004 lo aveva trovato idoneo, mentre nel 2007 lo aveva ritenuto non idoneo, per mancato raggiungimento di tale statura.
3.1 - Deve evidenziarsi al riguardo che la misurazione della statura costituisce un esame di tipo obiettivo, i cui risultati qui non sono stati confutati con specifica documentazione medica idonea a contestarne la correttezza. Il ricorrente si è limitato ad evidenziare il contrasto di dati e di risultati, asserendo che il dato vero sarebbe quello risalente al 2004, mentre è a dirsi che esso potrebbe dipendere da un errore, il che non viene smentito da documentazione contrastante.
4 - Non avendo il ricorrente fornito neppure un principio di prova in ordine al possesso, da parte sua, della più volte richiamata statura minima, deve dedursi che l'esclusione è stata legittimamente disposta ed il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5 - Le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa possono compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione del visto orientamento oscillante della giurisprudenza in merito all'applicabilità anche all'arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria del limite staturale fissato per la Polizia di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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