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Polizia di Stato: "destituzione dall'impiego, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981 "

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-08-2012, n. 1482

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 22.9.2011 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 26, l'assistente capo della Polizia di Stato (Lpd) impugna il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-D/73920 del 15 luglio 2011 - notificatogli in data 26 luglio 2011 - con cui, all'esito del giudizio disciplinare, è stata disposta la destituzione dall'impiego, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981 con espresso richiamo alle motivazioni del consiglio di disciplina del 28.6.2011, nonché la suddetta delibera del Consiglio di disciplina.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) "Violazione dell'art. 97 della Costituzione; Violazione degli artt. 12 e 21 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; Incompetenza; Eccesso di potere per violazione del corretto procedimento"; sostenendo che la sanzione da applicarsi è stata anticipatamente enunciata, sia dal Questore nell'atto di nomina del funzionario istruttore sia da quest'ultimo nella relazione finale, così violando il principio della separazione fra istruttore ed organo competente ad irrogare la sanzione.
2) "Violazione dell'art. 97 della Costituzione; Violazione dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241; Violazione dell'art. 108 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Eccesso di potere per violazione del corretto procedimento (sotto altro profilo)"; rilevando che non è gli mai stato notificato l'atto di nomina del funzionario istruttore contrariamente a quanto richiesto dall'art. 108 del cit. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. e non sono stati rispettati termini stabiliti a difesa dell'incolpato.
3) "Violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241; Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; Violazione dell'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19; Eccesso di potere per carenza di motivazione"; in quanto il provvedimento non è adeguatamente motivato con l'enunciazione delle ragioni che hanno indotto ad assumere la sanzione disciplinare, senza tener conto dei trascorsi disciplinari e di circostanze attenuanti. In sostanza è stato attuato un automatismo rispetto alla sentenza penale, così violando l'art. 9 cit. e applicando di fatto l'art. 85 TU del 1957 dichiarato incostituzionale della Corte costituzionale con la sentenza 14.10.1988 n. 971.
Il ricorrente chiede in via istruttoria l'acquisizione agli atti di tutta la documentazione del procedimento, riservandosi - una volta esaminatala - la proposizione di motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio l'intimato Amministrazione dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
L'Avvocatura dello Stato in data 21.10.2011 ha depositato un fascicolo documentale costituito da n. 17 atti, e il successivo giorno 22.10.2011 memoria difensiva con cui contesta il fondamento dei dedotti motivi e chiede la reiezione dell'istanza cautelare..
Alla Camera di consiglio del 26.10.2011 (ord. N. 819/11), chiamata a pronunciarsi sulla domanda incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, la Sezione ha fatto applicazione del disposto dell'art. 55 (Lpd) 10 (Lpd)p.a., fissando per l'udienza del 27.6.2012 la trattazione del merito.
Il ricorrente ha depositato in data 22.5.2012 memoria illustrativa dei dedotti vizi, ma non ha proposto motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 27.6.2012, stante l'assenza del relatore, il ricorso è stato rinviato alla successiva udienza dell'11.7.2012, alla quale è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso all'esame, l'assistente capo della Polizia di Stato (Lpd) impugna il decreto del Capo della Polizia con cui ne è stata disposta la destituzione dall'impiego, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981 nonché la delibera del Consiglio di disciplina del 28.6.2011.
Il decreto in data 15 luglio 2011 del Capo della Polizia, ripercorsa la vicenda penale ha evidenziato che:
" -"l'incolpato nello svolgimento del proprio servizio, procedendo al controllo di un cittadino extracomunitario, abusando delle sue funzioni, lo induceva a consegnargli, previa minaccia di trarlo in arresto, il telefono cellulare ed il contante che possedeva, omettendo poi di denunciarlo nonostante fosse soggetto privo di documenti ed irregolare sul territorio dello Stato, agevolando così ad eludere le investigazioni dell'autorità;
- il (Lpd), abusando della sua qualità e dei suoi poteri, nel corso di una perquisizione, costringeva o comunque induceva un cittadino extracomunitario ad indicargli il luogo ove aveva occultato della sostanza stupefacente, minacciandolo, in caso contrario, di privarlo della libertà; il dipendente poi redigeva un verbale con false attestazioni di quanto avvenuto, ed ometteva di arrestarlo, pur avendolo colto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
- l'incolpato nel corso di servizi d'istituto, procedeva al controllo di un soggetto non identificato, con perquisizione dell'abitazione e dell'autovettura del medesimo, nonché di un altro veicoli nel quale rinveniva un panetto di hashish, omettendo poi di procedere al sequestro dello stupefacente e di redigere i relativi atti di polizia Giudiziaria;
- il (Lpd), nel corso di altre operazioni di polizia, procedeva alla perquisizione di cittadini extracomunitari e, sempre abusando delle sue funzioni , mediante minaccia, si impossessava di danaro, beni materiali e sostanza stupefacente detenuti dai predetti, omettendo di redigere i verbali delle attività svolte e di informare l'A.G., favorendone così l'impunità;
- l'incolpato cedeva ad un tossicodipendente una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina a titolo di gratitudine per pregresse operazioni di polizia che il soggetto, quale confidente, gli aveva consentito di eseguire;
- il (Lpd) deteneva illegalmente n. 12 cartucce calibro 9 parabellum e una pistola lanciarazzi marca Kimar calibro 9; il tutto rinvenuto nel corso delle perquisizioni eseguite a suo carico;"
In punto di fatto va rilevato che:
- in data 19.6.2007 il GIP del Tribunale di Brescia emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere del (Lpd) , che con atto del 20.6.2007 del Questore (do(Lpd) n. 3 Amm.) veniva sospeso dal servizio ex art. 9 (Lpd) 1 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;
- con sentenza n. 4263/08 del 30.9.2008 il GIP del Tribunale di Brescia condannava per una serie di reati il (Lpd) alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e alla multa di Euro 1.200,00 con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e la sospensione dalla potestà dei genitori per la durata della pena;
- con sentenza n. 418 del 2.3.2010 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della suddetta sentenza, rideterminava la pena del (Lpd) in anni 3, mesi 5 e gg. 22 di reclusione e Euro 1.067,00 di multa, applicando la pena accessoria dell'interdizione temporanea per la durata della pena, revocando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e la sospensione dalla potestà dei genitori ed infine dichiarando condonata ex L. n. 241 del 2006 la pena di anni 3 di reclusione;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14237/11 dell'113.2011, rigettava il ricorso proposto proposto dal (Lpd);
- una volta divenuta definitiva la sentenza penale di condanna, il Questore -con atto in data 24.3.2011 - attivava il procedimento disciplinare e nominava funzionario istruttore ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 737 del 1981 il V.Q.A. dr. (Lpd)(Lpd) (do(Lpd) n. 7 dell'Amministrazione);
- il Questore, con nota in pari data, comunicava al (Lpd) l'avvio dell'inchiesta disciplinare a suo carico (do(Lpd) n. 8 Amm.);
- con nota del 3.4.2011 il funzionario istruttore procedeva alla contestazione degli addebiti nei confronti dell'inquisito, consistente in sette distinti capi, concludendo nel senso che "i comportamenti di cui sopra sembrerebbero integrare le fattispecie previste dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. n. 737 del 1981";
- con memoria in data 22.4.2011 (do(Lpd) n. 10 dell'Amm.) il (Lpd) presentava le proprie articolate deduzioni difensive, con le quali contestava la ricostruzione dei fatti posta in essere con le sentenze di condanna, chiedendo all'Amministrazione di procedere ad ulteriori indagini ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. n. 737 del 1981 e l'audizione di ulteriori testimoni e concludendo con la richiesta di una differente valutazione, rispetto a quella condotta con la sentenza penale, del comportamento tenuto;
- il funzionario istruttore, con relazione in data 23.5.2011 (do(Lpd) n. 6 del ri(Lpd) e n. 11 Amm.) ricapitolava i fatti, gli accertamenti svolti e le difese dell'incolpato;
- il Questore, con atto del 6.6.2011 (do(Lpd) n. 12 Amm.) deferiva l'assistente capo (Lpd) al giudizio del Consiglio provinciale di disciplina ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 737 del 1981;
- il Consiglio provinciale di disciplina,riunitosi il 14.6.2011, nominava relatore il Comm. capo (Lpd) e dava incarico al segretario di provvedere alla notifica all'incolpato (avvenuta in data 14.6.2011) dell'atto di convocazione innanzi al Consiglio per il 28.6.2011, rammentando la facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta e farsi assistere da un difensore;
- in data 18.6.2011 il (Lpd) effettuava l'accesso agli atti del procedimento disciplinare, con estrazione di copia di alcuni di esso (cfr. il verbale do(Lpd) n. 15 Amm.);
- il Consiglio provinciale di disciplina - trattato il suddetto procedimento disciplinare nell' udienza del 28.6.2011, nella quale veniva sentito il (Lpd) (do(Lpd) n. 16 Amm.)- emetteva la deliberazione conclusiva in pari data, con la quale richiedeva che all'incolpato, ritenuto responsabile delle infrazioni disciplinari contestate, configuranti le fattispecie previste dai punti n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del D.P.R. n. 737 del 1981, venisse inflitta la sanzione della destituzione dal servizio.
Il deliberato del Consiglio così motiva:
"tenuto conto del risultato dell'inchiesta svolta dal Funzionario istruttore e delle risultanze emerse dalla trattazione orale;
valutate le giustificazioni addotte dall'incolpato all'organo giudicante durante la trattazione orale, che non paiono soddisfacenti alla luce anche del fatto che l'incolpato stesso ha sostanzialmente riconosciuto la veridicità dei gravi fatti contestatigli, per i quali lo stesso è stato peraltro ritenuto colpevole in tutti i gradi di giudizio e condannato con sentenza definitiva in sede penale, dimostrando peraltro, nel corso della propria audizione di non aver ancora pienamente percepito il reale disvalore delle proprie condotte;
ritenuti del tutto fondati contestati e ritenendo di non doversi discostare dalle ipotesi contestate dal Funzionario istruttore;
acclarato che i fatti contestati all'incolpato, oltre ad aver portato ad una condanna in sede penale, costituiscano delle macroscopiche violazioni di rilievo disciplinare che rivelano, altresì, mancanza del senso morale, ponendosi in antitetico contrasto con i doveri assunti dal dipendente con il giuramento commesse peraltro con grave abuso di autorità nei confronti degli utenti e di fiducia nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, alla quale lo stesso ha arrecato un grave danno d'immagine, come dimostra la vasta eco mediatica prodottasi a livello locale a seguito del suo arresto;
individuata alla luce di elementi di prova acquisiti in maniera inconfutabile , la responsabilità dell'inquisito nelle fattispecie previste dall'art. 7 nr. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981...".
L'impugnato decreto del Capo della polizia, ripercorsa la vicenda penale e riepilogati gli episodi oggetto di contestazione ( che sono stati sovra riportati) e richiamata per relationem la motivazione posta a base del parere reso dal Consiglio provinciale di disciplina, ha così motivato che:
"- valutate le giustificazioni addotte dal (Lpd) a sua discolpa, nonché letto l'art. 13 del D.P.R. n. 737 del 1981 e ritenuto che le circostanze valutabili a favore del dipendente ivi enunciate, dopo attenta disamina di ciascuna di esse, non siano sufficienti a sminuire la gravità della condotta addebitata al soggetto, conclamata dagli elementi accertati nell'istruttoria disciplinare ed in sede penale, ponderata anche alla luce dei precedenti disciplinari ed indicativa di totale distacco dai principi deontologici condivisi dall'Amministrazione;
- tenuto conto che gli atti compiuti dall'incolpato sono particolarmente gravi perché posti in essere da chi aveva l'obbligo istituzionale e legale di prevenirli e reprimerli, e che, invece, la loro commissione , avvenuta durante l'espletamento di operazioni di polizia giudiziaria, ha evidenziato nello stesso la più assoluta mancanza del senso dell'onore e della morale, poiché nella sua qualità di tutore dell'ordine, avrebbe dovuto considerare il disvalore delle sue azioni, astenendosi dal commetterle e attivando invece indagini precipue, volte ad impedire il perpetuarsi degli illeciti;
- considerato che il comportamento tenuto dall'interessato, in spregio dei doveri assunti col giuramento, è oltremodo riprovevole e assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie di un operatore di polizia, pregiudizievole per il servizio e tale da rendere incompatibile una sua ulteriore permanenza nella Polizia di Stato;
- considerato che il dipendente ha insanabilmente compromesso il rapporto fiduciario non solo con la propria Amministrazione, ma anche con la collettività, in modo tale da non poter più esercitare le delicate funzioni istituzionali demandategli;
- tenuto conto non di meno, del grave pregiudizio e nocumento arrecati all'immagine dell'Amministrazione, poiché all'intera vicenda è stato dato ampio risalto su diversi quotidiani locali;
- preso atto, inoltre, di come l'incolpato con grave abuso di autorità e di fiducia, abbia tratto profitti illeciti avvalendosi indebitamente della propria qualifica, utilizzando in modo deviato i mezzi e gli strumenti posti a sua disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- ritenuto, quindi, che non sussistano motivi per discostarsi dal deliberato del predetto Consiglio;"
Il ricorrente contesta gli atti impugnati sotto tre distinti profili:
a) sotto un primo aspetto, afferma che è stato violato il principio di separazione tra l'organo che procede all'istruttoria e quello competente ad irrogare la sanzione, sostenendo che il Questore ha indicato la sanzione da irrogare già nel primo atto del procedimento disciplinare, ossia nel decreto di nomina del Funzionario Istruttore;
b) sotto un secondo profilo, rileva la violazione il diritto di difesa dell'incolpato, in quanto è stato omessa la notificato il decreto di nomina del Funzionario Istruttore, prevista dall'art. 108 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, così impedendogli di compiere, nei termini previsti dalla normativa, di compiere le opportune verifiche in ordine alla posizione di terzietà del Funzionario Istruttore ed eventuali cause di incompatibilità;
c) sotto un terzo aspetto, prospetta sia la carenza di motivazione del provvedimento, per aver omesso di prendere in considerazione i precedenti di servizio e disciplinari del ricorrente, sia il sostanziale automatismo posto in essere dall'Amministrazione, che si è supinamente attenuta alle risultanze del procedimento penale, omettendo completamente di porre in essere un'autonoma valutazione a fini disciplinari, procedendo alle assunzione di nuovi testi richieste; in tal modo violando l'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 e di fatto applicando l'art. 85 TU del 1957, che venne dichiarato incostituzionale con la sentenza 14.10.1988 n. 971 dalla Corte costituzionale.
Il ricorso non risulta fondato.
Preliminarmente va ricordato (cfr. TAR Brescia Sez. I, 12.4.2012 n. 631 e i precedenti ivi richiamati) che la consolidata giurisprudenza afferma che - nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ivi compreso il personale militare - l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia inficiato da palese irrazionalità .
In altri termini (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2377) il giudice amministrativo non può apprezzare nuovamente fatti che sono stati ritenuti in sede disciplinare meritevoli di affermazione di responsabilità, appartenendo all'ambito discrezionale la valutazione che di tali fatti ha reso l'autorità amministrativa ed il relativo giudizio di gravità delle condotte ritenute rilevanti ai fini disciplinari.
Ciò premesso, va disatteso il primo motivo, con cui si contesta la violazione degli artt. 12, 19 e 21 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; sostenendo che la sanzione da applicarsi è stata anticipatamente enunciata, sia dal Questore nell'atto di nomina del funzionario istruttore sia da quest'ultimo nella relazione finale, così violando il principio della separazione fra istruttore ed organo competente ad irrogare la sanzione.
Invero, va posto in luce che i funzionario istruttore, nel formulare la contestazione degli addebiti, ben può individuare - in relazione al caso per il quale si procede - la norma disciplinare ritenuta violata ed i fatti rilevati, trattandosi di elementi contenutistici rivolti a garanzia dell'interessato, che è così posto nelle condizioni di replicare non soltanto con riguardo all'addebito dei fatti suscettibili di sanzione, ma anche in merito alla loro qualificazione giuridica in base al regolamento di disciplina e alla graduazione della sanzione secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità (cfr. T.A.R. Lecce Puglia sez. III 15 ottobre 2010 n. 2079).
Pertanto, deve ritenersi, conformemente a condivisibile orientamento giurisprudenziale.(cfr. Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3125), che l'ultimo comma dell'art. 12, D.P.R. n. 737 del 1981 - per il quale il rapporto disciplinare deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione - non riguarda gli atti istruttori e il conclusivo rapporto dell'inchiesta disciplinare, bensì soltanto il rapporto del superiore che ha rilevato e contestato l'infrazione passibile di sanzione.
Anche il provvedimento del Questore in data 24.3.2011, di nomina del funzionario istruttore ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 737 del 1981, non ha violato il suddetto principio. Infatti, è proprio l'art. 19 (recante la rubrica "Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione") a prevedere una specifica disciplina procedimentale da seguirsi in fase istruttoria ("L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
il capo dell'ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione;
se invece appartiene al restante personale, informa il questore della provincia in cui lo stesso presta servizio.
Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato. ...") .
In altri termini, al fine di individuare la tipologia di procedimento disciplinare da applicarsi (quella più semplice di cui all'art. 18 D.P.R. n. 737 del 1981 ovvero quella di cui all'art. 19 cit.) il Questore ha dovuto necessariamente procedere all'individuazione dell' astratta tipologia di sanzione disciplinare applicabile alla fattispecie.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, rilevando (cfr. Cons. St. Sez, VI, 19.10.2007 n. 5461) che non è affetto da illegittimità il comportamento del Dirigente che, nel dare avvio al procedimento nei confronti di dipendente della Polizia di Stato abbia dato giustificazioni della scelta di impostarlo secondo lo schema di cui all'art. 19, D.P.R. n. 737 del 1981, anziché in quello di cui all'art. 18, essendo data, la differenza fra i due schemi procedimentali, dal fatto che solo quello disciplinato dall'art. 19 può portare all'adozione di sanzioni più gravi. Così agendo, infatti, il Dirigente non ha proposto l'applicazione di una sanzione, nei confronti del dipendente, ma ha giustificato una scelta, riguardo alla quale è competente, sull'impostazione del procedimento, evidenziando che in base alla prima valutazione (di sua competenza), non si poteva escludere la necessità di concludere il procedimento, ove il dipendente fosse risultato responsabile, con una sanzione anche della massima gravità.
Con il secondo motivo, viene prospettata la violazione dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241; e dell'art. 108 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; rilevando che all'incolpato non è stato notificato l'atto di nomina del funzionario istruttore contrariamente a quanto richiesto dall'art. 108 del cit. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. e non sono stati rispettati i termini stabiliti a difesa del predetto.
Anche tale censura non risulta fondata.
L'art. 108 del TU del 1957, al primo comma, dispone che "Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.". Tale precetto è finalizzato, come rilevato dai commi successivi, a consentire l'eventuale rilievo di cause di astensione e alla proposizione di istanza di ricusazione da parte dell'incolpato.
Va osservato che nella fattispecie è avvenuto che il Questore, con nota in data 24.3.2011 (do(Lpd) n. 8 dell'Amm.) ha comunicato al (Lpd) l'avvio dell'inchiesta disciplinare a suo carico e la nomina del V.Q.A. dr. (Lpd)(Lpd) quale funzionario istruttore.
Il disposto dell'art. 108 cit. è stato dunque pienamente rispettato, non essendo in esso previsto, come invece affermato dal ricorrente, che debba essere trasmessa all'interessato la copia del decreto di nomina.
Va soggiunto che la neppure mancata comunicazione del nome del funzionario istruttore, ai sensi dell'art. 108, primo comma, T.U. n. 3/1957, invalida il procedimento stesso, essendo stato posto in luce (Cons. St. Sez. IV, 19.10.2007 n. 5472) che l'interessato può ricusare, per motivi di incompatibilità, il detto funzionario in ogni tempo, e dedurre tale incompatibilità anche in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare.
In ogni caso, il ricorrente non ha evidenziato né in sede procedimentale né in questa sede, la sussistenza di alcuna ragione di incompatibilità del funzionario istruttore.
Del tutto fuori luogo, infine, è il richiamo all'art. 7 della L. n. 241 del 1990, posto che in ambito disciplinare la tutela della posizione del soggetto sottoposto ad azione disciplinare è assicurata da specifiche disposizioni (il cit. art. 108 del D.P.R. n. 3 del 1953, l'atto di contestazione degli addebiti, la comunicazione di deposito degli atti ec(Lpd)).
Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e dell'art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19; sostenendo che il provvedimento non sarebbe stato adeguatamente motivato con l'enunciazione delle ragioni che hanno indotto ad assumere la sanzione disciplinare, e non avrebbe tenuto conto dei trascorsi disciplinari e di circostanze attenuanti. In sostanza, si afferma che sarebbe stato attuato un automatismo rispetto alla sentenza penale, così violando l'art. 9 cit. e di fatto applicando l'art. 85 TU del 1957, già dichiarato incostituzionale della Corte costituzionale con la sentenza 14.10.1988 n. 971.
La censura non risulta fondata.
E' l'art 653 (Lpd)p.p. - recante la rubrica "Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare" - ha espressamente disporre (al 1-bis aggiunto dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97) che "La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso."
Pertanto, (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II , 1 marzo 2011 n. 1912, Cons. St. Sez. IV, 26.1.2009 n. 413)
è stato affermato che "a norma dell'art. 653 (Lpd)p.p., l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale e del grado di partecipazione dell'impiegato ai fatti stessi, fa stato nel giudizio disciplinare quando debbano essere accertate le stesse circostanze e situazioni soggettive".
Conseguentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III 14 giugno 2011 n. 5285; Cons. St., Sez. IV, n. 4464/2004) i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la P.A. procedere solo all'autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare, sicché legittimamente, nella fattispecie, l'Amministrazione ha dato per acquisiti i fatti materiali come accertati in sede penale, soffermandosi unicamente sulla gravità dei suddetti fatti sotto il profilo disciplinare (Cons. St., Sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1203).
Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, va rilevato che sia il deliberato del Consiglio di disciplina sia il decreto del Capo della Polizia sono assistiti da più che congrue proposizioni motivazionali, dianzi ampiamente riportate, con le quali è stata posta in essere la disamina della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al (Lpd).
Sussistono giusti motivi - anche in relazione alla natura di vertenza di pubblico impiego - per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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