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Polizia Penitenziaria: "domanda per l'assegnazione di un alloggio di servizio nella sede"

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-09-2012, n. 7485

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. (Lpd), all'epoca dei fatti di causa, prestava servizio quale assistente nel Corpo di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di (Lpd).
Il 31 marzo 1998 egli, con altri colleghi, presentò domanda per l'assegnazione di un alloggio di servizio nella sede: al termine della procedura, si collocò, con punti 8,25, in posizione meno favorevole di (Lpd), odierno controinteressato, al quale ne erano stati riconosciuti 8,75, e che ottenne il beneficio
2.1. Lo S. ha allora proposto il ricorso in esame, rubricato nella violazione del D.P.R. 27 novembre 1954, n. 1406, del D.P.R. 30 dicembre 1972, nn. 1035 e 1036, della L. 6 marzo 1976, n. 52, e del D.P.R. 13 giugno 1961, n. 906; e ancora, nell'eccesso di potere sotto i profili della manifesta ingiustizia, del difetto d'istruttoria e del difetto di motivazione.
2.2. Rileva il ricorrente come la disciplina, testé compendiata, introduca diversi criteri per la formazione delle graduatorie d'assegnazioni alloggi, quali la consistenza del nucleo familiare, il reddito dichiarato, ovvero l'anzianità di servizio.
2.3. Il Ministero, prosegue il ricorrente, ha emanato alcune circolari attuative: da ultimo quella del 15 luglio 1994, n.143810/2.1, che lo penalizzerebbe "notevolmente e ingiustamente" per l'entità delle fasce reddituali considerate, ed i punteggi riconosciuti a ciascuna di queste.
2.4. Proprio per il punteggio correlato al reddito, infatti, egli è stato superato dal controinteressato, il quale, per ragioni asseritamente contingenti, nel momento della presentazione della domanda disponeva di un reddito inferiore a quello dello S.: il quale, per altro verso, aveva tra i due un'anzianità di servizio largamente superiore.
2.5. In conclusione, poiché le leggi prima citate "impongono alle Amministrazioni di tener conto ... delle condizioni economiche dell'aspirante, della situazione di famiglia dell'aspirante, della maggiore anzianità di servizio, la graduatoria impugnata si appalesa illegittima, in quanto crea una notevole disparità di trattamento fra il ricorrente ed il controinteressato".
3.1. Il ricorso è evidentemente infondato.
La circolare applicata alla graduatoria assegnava 5 punti per i redditi sino a 40 milioni di lire, e 3 punti per quelli fino a 60 milioni: il B. ricadeva nella prima fascia (L. 37.840.000 nel 1997), lo S. nella seconda (L. 47.000.000).
3.2. Ora, è ovvio che il reddito debba essere quello d'un determinato periodo, ed è accettabile considerare a tal fine l'anno precedente a quello in cui la domanda è stata presentata: anche se, probabilmente, sarebbe stato più razionale riferirlo ad una media calcolata su più annualità, ma non v'è specifica censura sul punto (ammesso che ciò potesse alterare l'esito).
3.3. Per quanto riguarda l'individuazione delle fasce e dei relativi punteggi, è evidente che l'Amministrazione ha sul punto un'ampia discrezionalità, con l'ovvio limite interno della razionalità e della proporzionalità, che non sono state però qui violate.
È poi ovvio che si possano determinare, in concreto, situazioni anomale in presenza di soggetti, i quali hanno redditi appena inferiori e superiori ad un determinato limite di fascia, ma ciò è l'inevitabile effetto, pur occasionale, di una ripartizione per redditi di per sé insostituibile.
4. Il ricorso va in conclusione respinto nel merito, come peraltro già avvenuto per la fase cautelare: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 900,00 in favore dell'Amministrazione resistente per diritti ed onorari, ed in Euro 1.800,00 in favore del controinteressato allo stesso titolo, oltre i.v.a. e c.p.a. limitatamente a quest'ultimo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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