Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Dettagli

d

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
  CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. 7   
 Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (12A09669) (GU n. 207 del 5-9-2012 )  
 
                                A tutte le Pubbliche amministrazioni
 
                                Sede
 
 
1. Inquadramento.
  Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in  ordine
all'ambito di applicazione  dell'art.  7,  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i  documenti  di
identita' e di riconoscimento, rilasciati o  rinnovati  dopo  la  sua
entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al
giorno e al mese di nascita del titolare,  immediatamente  successiva
alla scadenza  che  sarebbe  altrimenti  prevista  per  il  documento
medesimo.
  La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si' applica  dunque
a tutti i documenti di identita' e di riconoscimento.
  E' bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012
non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del  documento  di
riconoscimento o di identita' (e dei documenti a  questi  equiparati)
se non in occasione del primo rilascio o  rinnovo,  in  relazione  al
quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono  i  giorni  che
residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
  Ove poi il titolare della carta di identita' ne chieda  il  rinnovo
(ulteriore al primo) dopo la data  di  scadenza  coincidente  con  il
giorno del compleanno, la nuova scadenza coincidera'  sempre  con  la
data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza  i
giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere
il rinnovo. Per semplificare: se la patente  di  guida  scade  il  20
ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo  e'
chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadra' il 20 ottobre 2022 e
non il 20 ottobre 2023.
  E' utile altresi' evidenziare che le novita'  introdotte  dall'art.
7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo  in  sede  di  primo
rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che  il  periodo
di validita'  del  documento,  iniziato  a  decorrere  prima  del  10
febbraio 2012 (data di entrata in vigore  del  decreto-legge),  cessa
alla data di naturale scadenza e non  a  quella  del  compleanno  del
titolare.
  Dai chiarimenti forniti emerge che le  disposizioni  di  legge  che
prevedono il periodo di validita' del documento di  riconoscimento  o
di identita' (e dei documenti a questi equiparati) devono  intendersi
integrate, e non  tacitamente  abrogate,  dal  comma 1  dell'art.  7,
decreto-legge n. 5 perche' quest'ultimo non si pone in contrasto  con
le singole disposizioni ma integra il loro  contenuto  con  esclusivo
riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo  alla  data  della
sua entrata in vigore.
  Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art.  7,  decreto-legge
n. 5 del 2012 si  applicano  anche  alle  tessere  di  riconoscimento
rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del  d.P.R.  28
luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si  e'
limitato a modificare la durata di validita' delle stesse, portandola
da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina  della  scadenza
prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
  Come e' stato chiarito nel paragrafo 1, la novella  introdotta  dai
commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  ha
portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.
  La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012
non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla  Direttiva
2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006,  che
consente  agli  Stati  membri  di  rilasciare  le  patenti  di  guida
(categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con  una  validita'  amministrativa
fino a 15 armi (art. 7, n. 2, lett. a).
  Quanto alle informazioni da apporre  sulla  patente  in  ordine  al
periodo di validita', la direttiva fa esplicito riferimento  soltanto
alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d).
In particolare, nel campo 4a della patente deve  essere  indicata  la
data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di
scadenza della patente o un trattino se la validita e  illimitata  in
base al disposto  dell'articolo  7,  paragrafo  2,  lettera  c)".  Ne
deriva, pertanto, che il legislatore comunitario  non  impone  alcuna
corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo
alla data di rilascio e quelli indicati nel  riquadro  relativo  alla
data di scadenza.
  La coincidenza della data di scadenza della patente con quella  di'
nascita  del  titolare  non  si  pone   dunque   in   contrasto   con
l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva  fissa  unicamente
il limite massimo  del  periodo  di  validita'  amministrativa  delle
patenti, senza imporre una coincidenza tra  la  data  di  rilascio  e
quella di  scadenza.  Peraltro,  anche  nelle  patenti  rilasciate  o
rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del  2012  non  sempre  la  data  di
rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
  Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n.  5  del
2012 non si applica alle patenti,  essendo  il  Codice  della  strada
normativa speciale che deroga a quella generale.
  Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma  generale
e norma speciale atteso che, come e' stato chiarito, l'art.  7,  d.l.
n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine  alla
scadenza dei documenti di identita' e, dunque, alle  regole  previste
dal Codice per la strada della patente. E' infatti solo in  occasione
del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza  e'  prorogata
sino alla data del compleanno.
  Peraltro, in ragione delle peculiarita' sottese ad  alcune  patenti
di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n.  5
del 2012 non si applica alle  patenti  rilasciate  per  le  categorie
superiori C e D e a  quelle  la  cui  durata  e'  fissata  in  misura
ridotta, rispetto alla durata  ordinaria,  dalla  Commissione  medica
legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5  del  2012  non  si
applica neanche alla  cd.  Carta  di  qualificazione  del  conducente
(CQC), di cui  alla  direttiva  2003/59/CE  recepita  dal  d.lgs.  21
novembre 2005, n. 286, non  avendo  questa  natura  di  documento  di
identita'. Si tratta, infatti, di un  certificato  di  qualificazione
professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento
di attivita' di carattere professionale legata all'autotrasporto.
  In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, decreto-legge n.
5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE
che hanno una durata  ordinaria;  non  si  applica  alle  patenti  di
categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito  di  giudizio
reso dalla Commissione medica legale.
    Roma, 20 luglio 2012
 
                                                Il Ministro per la    
                                             pubblica amministrazione
                                               e la semplificazione   
                                                 Patroni Griffi       
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 360

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica