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Guardia di Finanza: Revisione organizzativa degli uffici - Trasferimento d'ufficio - Richiesta di indennità di trasferimento

Dettagli



N. 00884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2010 REG.RIC.
 

Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2010, proposto da:
*************, rappresentati e difesi dall'avv. *************;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34.
per l'annullamento
dei provvedimenti n.ri 0340187/09-0340061/09-0340074/09-0340195/09-0340126/09-0340144/09-340165/09 tutti del 6/10/2009 e n.0398227/09 del 20.11.2009 con i quali il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria-Ufficio Amministrativo-Sez. Trattamento Economico della Guardia di Finanza di Catanzaro ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002 per mancanza del presupposto di legge(trasferimento d’autorità ); l’accertamento e la declaratoria
che il cambiamento di sede operato nei loro confronti ha la connotazione del trasferimento “d’autorità ” con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di dette indennità ;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
I ricorrenti, all’epoca tutti in servizio presso il Comando Brigata della Guardia di Finanza di (Lpd) (Lpd), espongono che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ordinamento, con circolare n. 132030/3101, operava la revisione organizzativa del Comando regionale Calabria, disponendo, nell’ambito del Comando Provinciale di Reggio Calabria, la soppressione, tra l’altro, della Brigata di (Lpd).
Precisano i ricorrenti che in attuazione di detta determinazione, il Comando Compagnia di Locri, con comunicazione del 10.5.2005, prot. n. 3937/12 incaricava il Comandante della Brigata “di formulare in tal senso, con l’urgenza e l’analiticità che il caso richiede pertinenti ed esaustive considerazioni e proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esigenze organizzative dell’Amministrazione…”.Evidenziano i ricorrenti che, loro malgrado, senza peraltro aver mai spontaneamente manifestato la volontà di “domandare” un trasferimento in altra sede, avanzavano, in data 18.5.2005, domande di trasferimento, determinate dalla soppressione della Brigata, chiedendo: ************* di andare presso il Comando Compagnia G. di F. di Locri, ************* presso il Nucleo pt G. di F. di Reggio Calabria e tutti i rimanenti presso il Comando Brigata G. di F. di Roccella Ionica. Le domande erano corredate del parere favorevole del Comandante di Brigata, giustificato nel merito dal fatto che la richiesta di trasferimento era necessaria ai fini dell’attuazione della revisione organizzativa disposta dal Comando Generale.
Precisano i ricorrenti che, avendo subito un trasferimento d’autorità , presentavano separate richieste di corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86 ed al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, indirizzate al Reparto tecnico logistico Amministrativo Calabria della G.di F. – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico – Catanzaro.
sennonché, detto Reparto comunicava il mancato accoglimento delle richieste in quanto dagli atti risultava che il trasferimento di sede di servizio era stato disposto “a domanda”.
I ricorrenti contestano detti provvedimenti e denunciano i seguenti vizi: ” Violazione di legge – Violazione e/o falsa e/o errata interpretazione e/o applicazione di norma di legge ed in particolare dell’art. 1 della legge n. 86 del 29.3.2001 e dell’art. 47 comma 5 de DPR n. 164 del 18.6.2002 – Eccesso di potere – Insufficienza e contraddittorietà della motivazione – illogicità ed ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) – Travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica”.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o rigettato nel merito.
I ricorrenti hanno chiesto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 2012, il ricorso é stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti, in buona sostanza, sostengono che il trasferimento in questione sia da considerare “d’autorità ” e non “a domanda”, come ritenuto dall’Amministrazione resistente, in quanto con esso vi sarebbe stata una chiara prevalenza dell’interesse pubblico - alla riorganizzazione dei reparti – rispetto all’interesse dei dipendenti trasferiti; infatti, il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello a domanda sarebbe da individuarsi proprio nel perseguimento di esigenze di natura pubblicistica. La detta distinzione, pertanto, non risiederebbe nel fatto che, nella singola fattispecie, ci sia stata una manifestazione di volontà del dipendente che ha espresso il suo gradimento per una nuova sede di assegnazione, ma nel diverso rapporto che intercorre tra interesse pubblico ed int eresse personale del dipendente, per cui, nel primo caso il trasferimento é ritenuto indispensabile per la realizzazione dell’interesse pubblico, nel secondo é riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Nel caso in questione, sarebbe evidente che il trasferimento é avvenuto per soddisfare un interesse pubblico conseguente alla soppressione della Brigata della G. di F. di (Lpd).
L’Amministrazione resistente afferma, invece, che l’indennità non é dovuta, in quanto la dichiarazione di gradimento e cioé la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedirebbe la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.
Come premesso in fatto, i ricorrenti, in origine tutti assegnati al Comando Brigata della Guardia di Finanza di (Lpd) (Lpd), a seguito del trasferimento presso altre sedi di servizio, hanno richiesto la corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, legge 18 dicembre 1973 n. 836 e D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; detta istanza é  stata, però , respinta dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione – Sez. Trattamento economico, in quanto il detto trasferimento, avvenuto con decorrenza 1.8.2005 dalla soppressa Brigata di (Lpd), “è  stato disposto a domanda”.
La questione oggetto del presente giudizio, dunque, attiene alla verifica della esatta natura del trasferimento che ha interessato i ricorrenti, se, cioè , il detto trasferimento sia da qualificare come trasferimento d’ufficio e, quindi, "d’autorità " (con conseguente diritto a percepire, in relazione a tale trasferimento, l’indennità richiesta) ovvero, invece, come mero trasferimento “a domanda”, conseguente ad una espressa richiesta dei militari interessati, che non da luogo alla corresponsione di tale emolumento.
A tal proposito, giova ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il tratto differenziale dell’istituto del “trasferimento d’autorità ” rispetto a quello disposto “a domanda” va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè  per il soddisfacimento di necessita operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici (anche se, nella loro determinazione, possono, a volte, trovare specifica considerazione le aspirazioni del personale), mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quei soggetti che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1705; id, 30 gennaio 2001, n. 324; di, 15 dicembre 2000, n. 6624; id, 12 ottobre 2000, n. 5415; id, 12 dicembre 1997, n. 1435).
Secondo l’Amministrazione resistente, nell’aderire alla procedura di trasferimento, l’interessato ha dichiarato espressamente ed incondizionatamente di accettare il trasferimento definitivo “a domanda”.
Tale prospettazione non é  però condivisibile.
Infatti, applicando gli esposti principi al caso in esame, emerge che il trasferimento in questione va qualificato come “d’autorità ”.
Con circolare di data 26.4.2005, prot. n. 132030/3101, avente ad oggetto “Revisione organizzativa dei Comandi Regionali Calabria”, il Comando Generale della G.di F. ha disposto, tra l’altro e per quanto qui interessa, la soppressione della Brigata di (Lpd); Con successiva nota del 10.5.2005, prot. n. 3937/12, inviata al Comandante della Brigata di Brancaleone e al Comandante della Brigata di (Lpd), il Comando Compagnia Locri, precisava che, per effetto delle variazioni ordinative di cui alla circolare prot. n. 132030/3101 di data 26.4.2005 del Comando Generale – I Reparto –, si sarebbe reso necessario definire la posizione di impiego dei militari ivi in forza. In virtù di quanto sopra, con detta nota era affidato l’incarico di formulare con urgenza proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esig enze organizzative dell’Amministrazione.
In tale contesto, i ricorrenti formulavano “istanza di trasferimento a carattere eccezionale”, nella quale, premesso ed alla luce che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva, tra l’altro, “disposto la soppressione del Comando brigata in intestazione. Detto provvedimento comporta la conseguente revisione organizzativa del personale, dovendo ridefinire la posizione d’impiego di ogni singolo militare ivi in forza”, era chiesto fosse concesso il trasferimento al Comando indicato nelle singole istanze.
Orbene, da quanto esposto, risulta evidente che il trasferimento in questione è  stato disposto per il perseguimento di esigenze di natura organizzativa dell’Amministrazione –la soppressione, tra gli altri, del Comando Brigata di (Lpd) -, quindi per soddisfare un’esigenza di carattere pubblicistico; in tale prospettiva, l’istanza di trasferimento “a carattere eccezionale” presentata dai ricorrenti non modifica la natura del trasferimento medesimo, in quanto determinata -come chiaramente precisato nella domanda stessa –dalla avvenuta soppressione della Brigata di appartenenza e dalla conseguente necessita di ridefinire le posizioni di impiego di ogni singolo militare, ridefinizione che rimane espressione di un interesse pubblico, anche se ha consentito di soddisfare le aspirazioni personali dei militari co involti nella disposta riorganizzazione.
Considerato, pertanto, che i trasferimenti oggetto del giudizio devono essere qualificati come “d’autorità ”, ai ricorrenti spettano le relative e connesse indennità previste per legge, oltre interessi legali.
Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle indennità previste per legge, oltre interessi legali.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 4.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così  deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012
 

   

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