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Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - Scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento

Dettagli

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Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

 

20 luglio 2012

Circolare n. 7/12

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0029981 P- del 20/07/2012

 

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Sede


 

Oggetto: Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dell'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.

 

1. Inquadramento.

Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.

E' bene precisare che il citato art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.

Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.

E' utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del titolare.

Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che prevedono il periodo di validità del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7, d.l. n. 5 perché quest'ultimo non si pone in contrasto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato a modificare la durata di validità delle stesse, portandola da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza prevista dal comma 1.

 

2. Patenti di guida.

Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.

La disposizione introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).

Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d). In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)". Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.

La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.

Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa speciale che deroga a quella generale.

Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito, l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine alla scadenza dei documenti di identità e, dunque, alle regole previste dal Codice per la strada della patente. E' infatti solo in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza è prorogata sino alla data del compleanno.

Peraltro, in ragione delle peculiarità sottese ad alcune patenti di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D e a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica legale. Naturalmente l'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non si applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente (CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non avendo questa natura di documento di identità. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto.

In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, d.l. n. 5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione

   

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