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insidie stradali come buche e tombini vanno sempre segnalate

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ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)   -   RESPONSABILITA' CIVILE   -   STRADE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-05-2009, n. 11709

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 19.1.2000 (Lpd) ha convenuto davanti al Giudice di pace di Roma (Lpd)
(Lpd) e la s.p.a (Lpd) Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, investita dall'automobile del (Lpd) mentre si trovava parcheggiata nel giardino (Lpd) propria casa, a (OMISSIS).
Esponeva che il (Lpd), alla guida (Lpd) sua Alfa Romeo 164, percorrendo di notte la strada adiacente, aveva urtato contro il cancello ed il muro di confine dell'immobile, danneggiando la vettura parcheggiata all'interno.
I convenuti hanno resistito alla domanda, esponendo che il (Lpd) aveva perso il controllo dell'automobile a causa di lavori in corso non segnalati; in particolare a causa di un tombino fortemente sporgente dal suolo stradale.
Il (Lpd) ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la s.r.l.
(Lpd), quale responsabile (Lpd) sconnessione del tombino, e questa ha chiamato a sua volta l'impresa Roberto (Lpd) (Lpd), appaltatrice dei lavori di fognatura su commissione del Comune di Roma.
Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 24234/2001 il GdP ha dichiarato la responsabilità esclusiva del (Lpd) e lo ha condannato, in solido con la (Lpd) Ass.ni, al pagamento di L. 12.250.000 in risarcimento dei danni, oltre agli interessi e al rimborso delle spese di lite.
Il (Lpd) ha proposto appello, a cui hanno resistito (Lpd), il (Lpd) e l'impresa (Lpd) (Lpd).
Con sentenza 7-21 ottobre 2003 n. 3347 il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese processuali.
Con atto notificato il 21.7.2004 quest'ultimo propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso (Lpd).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Il Tribunale ha ritenuto di poter desumere dal verbale dei Vigili urbani relativo all'incidente che il (Lpd), pur avvedutosi del tombino sporgente dalla sede stradale, che occupava per due terzi la sua semicarreggiata (in quanto vi erano automobili parcheggiate sulla destra), ha effettuato una brusca deviazione, prima a destra e poi a sinistra, perdendo il controllo dell'autovettura, in quanto teneva una velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi, come risulta dalla violenza dell'urto, avvenuto a notevole distanza dal tombino. La velocità eccessiva avrebbe avuto rilevanza assorbente nella causazione del sinistro rispetto alla mancata segnalazione dei lavori in corso.
2.- Con il primo e con il secondo motivo il ricorrente deduce le medesime censure, cioè la violazione dell'art. 21 C.d.S., artt. 30, 36, 42 e 79 reg. att. n. 495 del 1992, artt. 1223, 2043 e 2051 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo (Lpd) controversia, per avergli il Tribunale attribuito l'intera responsabilità dell'incidente, sebbene i Vigili urbani avessero accertato che non vi era alcuna segnalazione dei lavori in corso e del tombino sporgente, ed avessero anche elevato contravvenzione all'(Lpd) per questa ragione.
Il ricorrente denuncia altresì l'illogicità e l'insufficienza (Lpd) motivazione nella parte in cui ha affermato che la segnalazione dell'anomalia stradale non avrebbe potuto impedire l'incidente, a causa (Lpd) velocità eccessiva (Lpd) vettura, sebbene non esistesse alcuna prova concreta in materia.
3.- I due motivi sono fondati.
La motivazione del Tribunale appare effettivamente apodittica ed illogica, nella parte in cui esclude che l'omessa segnalazione dei lavori e del tombino sporgente dalla sede stradale abbia avuto qualunque rilevanza causale in ordine al sinistro.
Ed invero, anche ammesso che il (Lpd) tenesse una velocità eccessiva, la presenza di un cartello di segnalazione del pericolo gli avrebbe consentito di adottare le manovre di emergenza (in particolare, di ridurre drasticamente la velocità), necessarie ad evitare l'incidente o a limitarne le conseguenze dannose.
Manca ogni motivazione, in particolare, in ordine alla rilevanza (Lpd) negligenza dell'ente tenuto alla manutenzione (Lpd) strada, quanto meno al fine di ravvisare un concorso di colpa a carico dello stesso.
5.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio (Lpd) causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia tenendo conto dei comportamenti e delle negligenze di tutte le parti, fornendo adeguata motivazione in ordine alla relativa rilevanza causale, quanto alla responsabilità dell'incidente e quanto all'entità dei danni che ne sono derivati.
6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di un diverso magistrato, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009


   

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