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Quando la mozzarella di bufala è una....bufala

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-05-2012) 12-07-2012, n. 27970

Fatto Diritto (Lpd)Q.M.
Svolgimento del processo
1. (Lpd) veniva condannato dal Tribunale di Salerno in data 22 aprile 2010 per aver preparato per la vendita il prodotto lattiero caseario denominato "Mozzarella di bufala campana" mescolato a sostanze di qualità inferiore quadre il latte vaccino.
2. Avverso tale decisione il (Lpd) proponeva ricorso per cassazione deducendo, insieme ad altre censure qui non conferenti, l'erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) in quanto il prodotto oggetto di campionamento era ancora in corso di lavorazione e doveva essere sottoposto alle procedure di autocontrollo aziendale.
3. Con sentenza del 23 agosto 2011 la Corte di cassazione rigettava il ricorso ritenendo priva di pregio la censura al provvedimento impugnato, in quanto il campione prelevato da una vasca di rassodamento ha ad oggetto un prodotto finito, anche se non ancora confezionato. Pertanto per il (Lpd) risultava integrato il reato contestato, in quanto il campionamento fu effettuato su mozzarella che aveva concluso il ciclo di lavorazione.
4. Promuove personalmente ricorso straordinario per cassazione il (Lpd), ritenendo che la Corte di cassazione nella predetta sentenza sia incorsa in un errore di fatto consistente nella falsa percezione delle risultanze processuali. Per l'esponente la Corte avrebbe ritenuto prodotto finito una mozzarella prelevata dalla vasca di rassodamento, laddove il rassodamento è una fase del ciclo di lavorazione poi seguita dalla fase della salagione e dal confezionamento. Quest'errore sarebbe decisivo nella valutazione del primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, giacchè non potrebbe dirsi detenuta per la vendita quella sostanza alimentare che ancora non è venuta ad esistenza al momento del campionamento perchè non completato il ciclo di lavorazione.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo quanto statuito da questa Corte nella sua più autorevole composizione, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può avere ad oggetto esclusivamente un errore di fatto, il quale si identifica unicamente in una fuorviata rappresentazione percettiva (Cass. sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527, Corsini).
L'errore percettivo può essere causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e deve essere connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. Cass., sez. U, 27/3/2002, Basile).
Secondo la prospettazione dello stesso ricorrente il (Lpd) ha correttamente identificato la fase nella quale venne eseguito il campionamento del latticino (quella del rassodamento), sicchè il tema proposto dal ricorso investe piuttosto il giudizio espresso dal giudice di legittimità in ordine alla configurabilità nel caso di specie della nozione legale di prodotto finito.
Si verte pertanto in un preteso errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di cassazione. Nè, evidentemente, tale principio può essere vulnerato contestando surrettiziamente le argomentazioni giuridiche adottate dal giudice di legittimità.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
6. Alla inammissibilità, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

   

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