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Riconoscimento ed il pagamento dei compensi per lavoro straordinario. Giudizio amministrativo: motivazione sulla compensazione delle spese

Dettagli



GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA   -   SANITA' E SANITARI
Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2012, n. 4115Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Gestione liquidatoria dell'USL n. 1, con sede in Lpd Lpd (LPD) fu convenuta innanzi al TAR Salerno, dalla parte odierna appellata, sua dipendente, per il riconoscimento ed il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, oltre agli accessori di legge. Tanto in relazione all'affermato svolgimento di prestazioni lavorative in maggiorazione di orario, negli anni 1988, 1989 e 1990, effettuate in applicazione dell'incentivazione c.d. "plus-orario", previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 270 del 1987 e dall'art. 127 del D.P.R. n. 384 del 1990. Sennonché detta Gestione dichiara di non aver mai emanato alcun provvedimento in virtù del quale parte appellata avesse potuto svolgere tale attività in plus-orario.L'adito TAR, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto la pretesa, disponendo, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Appella allora detta Gestione liquidatoria, deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha stabilito tal compensazione senza nulla dire in ordine alla domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Giudice di prime cure, al momento di resistere alla lite introdotta in quella sede. Sicché la Gestione appellante chiede la riforma della sentenza stessa, nella parte in cui reca la compensazione delle spese in assenza dei relativi presupposti. Parte appellata, ritualmente intimata, s'è costituita nel presente giudizio, concludendo per il rigetto del gravame in questione.Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2012, su conforme richiesta del patrono della Gestione appellante, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.Motivi della decisione
Come già accennato nelle premesse in fatto, l'odierna appellante, pur vittoriosa in primo grado, chiede la riforma della sentenza gravata laddove ha integralmente compensato, tra le parti di quel giudizio, le spese di lite, ancorché, a suo dire, quest'ultimo fu proposto chiedendo l'incentivazione per c.d. "plus-orario" per un periodo precedente all'assunzione in servizio di parte appellata. L'appello è meritevole d'accoglimento, per le ragioni qui di seguito indicate.Ora, è forte in giurisprudenza l'avviso in base alla quale la statuizione sulle spese di giudizio è sì espressione di un potere latamente discrezionale del Giudice di prime cure, ma è sindacabile in questa sede per violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa o in caso di compensazione ictu oculi irragionevole (cfr., per tutti, Cons. St., V, 19 aprile 2011 n. 2391). È corollario di questo enunciato, nell'attuale ordinamento -ossia per le cause instaurate dopo dell'entrata in vigore (1 marzo 2006) della novella recata dall'art. 3 della L. 28 dicembre 2005, n. 263 all'art. 92 c.p.c.-, l'orientamento (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 20 aprile 2012 n. 2356) per cui, in ordine alla condanna o alla compensazione delle spese del giudizio, il Giudice è tenuto a valutare ogni elemento prima di emettere la relativa statuizione, ma non anche a indicare in modo articolato le ragioni della compensazione, con conseguente limitazione del potere di verifica in fase d'appello delle relative statuizioni. Per vero, la condanna alle spese di giudizio non ha alcun intento sanzionatorio, ma serve solo a far gravare le conseguenze della lite sulla parte che ne ha ingiustamente dato causa, secondo il canone di attribuzione alla parte vittoriosa di tutto quanto la stessa avrebbe ottenuto, tra cui il mancato sostenimento delle spese e dei tempi di giudizio, ove fosse stato corretto il comportamento della sua avversaria (così Cons. St., IV, 30 agosto 2011 n. 4881). Sicché, l'art. 92, c. 2, c.p.c., dopo la predetta novella, impone al Giudice, che intenda compensare in tutto o in parte tali spese se concorrono giusti motivi, di fornirne una seria valutazione, in via diretta o per deduzione dalla motivazione, stante la maggior vincolatezza ex lege in ordine alla motivazione su siffatta compensazione (cfr., per tutti, Cons. St., V, 1 aprile 2009 n. 2072).Trattandosi nella specie di controversia instaurata innanzi al TAR Salerno ben prima della citata novella, la statuizione di compensazione delle spese del giudizio, essendo espressione di un apprezzamento latamente discrezionale del Giudice di primo grado, non deve per forza indicare le ragioni che la sorreggono.
Ma ciò non toglie che la sentenza di prime cure possa essere censurata in appello, se tali ragioni risultino o palesemente erronee o illogiche o, a fronte di un'eccezione specifica (come nel caso in esame, sulla manifesta infondatezza della pretesa azionata in quella sede), incongrue rispetto al contenuto del giudizio che tal infondatezza accerta. Resta, quindi, ferma la regola per cui la statuizione delle spese del giudizio, per quanto espressiva d'una lata discrezionalità, e sindacabile, tra l'altro, appunto, in caso di compensazione disposta con motivazione contraddittoria o inadeguata (cfr. Cons. St., V, 4 ottobre 2007 n. 5201). Poiché, come s'e visto, parte appellata chiese al TAR un emolumento per un periodo in cui non era ancora in servizio, il Giudice di prime cure verificò tale aspetto, ma non poi trasse da tale accertamento una statuizione congrua rispetto alle spese di lite.Donde l'accoglimento del presente appello, con conseguente condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio, che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 2229/2001 RG) in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, a favore della Gestione liquidatoria appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che sono nel complesso liquidate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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