Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa..... e ai Corpi di polizia che ancora non la adottano (Polizia di Stato e Guardia di finanza)

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Creato Martedì, 28 Agosto 2012 06:52
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Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 23-7-2012 n. 24
Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli artt. 1, 7 e 8 del D.L. n. 95 del 2012.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Ufficio I - IV.2. La formazione delle previsioni a legislazione vigente2.1 Come è noto, il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed è formato sulla base del criterio della legislazione vigente. In particolare, per le spese occorre fare riferimento al contenuto di ciascun Programma [1], tenendo in distinta evidenza quelle non rimodulabili da quelle rimodulabili [2].2.2 Il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. In tale sede, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria (per esempio, nell'ambito di quelle per il personale, per il funzionamento degli Enti pubblici, in precedenza determinati dalla tabella C della legge di stabilità). Inoltre, con l'art. 6, comma 16, del D.L. n. 95 del 2012, è stata concessa la possibilità di rimodulare nel tempo, fermo restando l'ammontare complessivo, gli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa (si veda Nota tecnica 1).In coerenza con la funzione programmatoria di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.
La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L. n. 196/2009, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.
2.3 La L. n. 196 del 2009 ha previsto (art. 40) una delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso.In attesa dell'attuazione della richiamata delega, anche per le previsioni 2013-2015 le Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi attualmente esistenti. Tuttavia, potranno essere proposte eventuali modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione.2.4 Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'art. 23 della citata L. n. 196/2009.Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dispone, anche con riferimento all'anno 2013, l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato art. 23, consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione, restando precluso soltanto l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.Per le risorse "non rimodulabili" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.
Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2013-2015, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'art. 22 della L. n. 196/2009.Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.
2.5 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (art. 22, L. n. 196 del 2009).
Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.A tal proposito, va segnalata la disposizione introdotta dall'art. 6, commi 10 e 12, del ripetuto D.L. n. 95 del 2012. Tale disposizione, in particolare, a decorrere dall'anno 2013, impone ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.
Detta corrispondenza anticipa in sostanza il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa introdotto dal novellato art. 42 della L. n. 196/2009 rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti. Per i suesposti motivi particolare attenzione dovrà essere posta nella formulazione delle previsioni di cassa.Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1.
2.6 Attuazione delle riduzioni di spesa di cui al D.L. n. 95 del 2012.
Riguardo alla determinazione della legislazione vigente, rilevano talune disposizioni del recente D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ed in particolare, l'art. 1, comma 21, l'art. 7, commi da 12 a 15 e l'art. 8, commi 3 e 4.


a) Art. 1, comma 21: Riduzione spese per acquisto beni e servizi dei Ministeri dal 2012


L'art. 1, comma 21, prevede la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, a partire dall'anno 2012. Per praticare la riduzione in oggetto è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione, per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano (si veda Nota tecnica n. 1). Le voci di spesa sulle quali operare le riduzioni, individuate in base alla suddetta metodologia, sono state poi ricondotte ai capitoli di spesa di ogni stato di previsione.Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione delle spese è stato effettuato per il corrente anno un accantonamento, con conseguente indisponibilità delle rispettive dotazioni di competenza e cassa, sui capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi ad acquisti di beni e servizi (ivi comprese le spese per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento), pari agli importi indicati nell'allegato 1 al citato D.L. n. 95 del 2012. A partire dall'anno 2013, verranno invece disposte riduzioni dei capitoli di spesa. L'elenco dei capitoli interessati dagli accantonamenti per l'anno 2012, effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie presenti sugli stessi e le riduzioni di spesa da applicare a decorrere dal 2013 per gli importi complessivi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, verranno opportunamente comunicati per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.Considerato che l'incidenza delle riduzioni di spesa viene a gravare sulla gestione in corso, è stata assicurata flessibilità gestionale ai Ministri competenti, i quali, ai sensi dell'art. 21, comma 22, del provvedimento citato, entro il 10 settembre 2012 potranno operare una differente ripartizione degli accantonamenti e delle riduzioni. Tali proposte dovranno pervenire, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dovranno essere formulate attraverso l'apposito prospetto in formato excel scaricabile dal sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato ed allegato in fac-simile alla presente circolare.Per il triennio 2013-2015, le schede delle proposte che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni indicheranno quindi gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente al netto delle riduzioni stabilite dall'art. 1, comma 21, del citato D.L. n. 95 del 2012. Come già detto, sui capitoli oggetto delle riduzioni le Amministrazioni potranno proporre diverse modulazioni delle riduzioni medesime.A supporto delle eventuali elaborazioni delle proposte in esame da parte dei Ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, metterà a disposizione dei referenti dei Centri di Responsabilità delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, mediante il portale di contabilità economica, accessibile attraverso la home page del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato, alcuni prospetti finalizzati ad ausiliare le Amministrazioni nella programmazione economico-finanziaria delle spese relative ai beni e servizi, il cui contenuto e modalità di accesso sono descritti nella Nota Tecnica n. 1.

b) Art. 8, commi 3 e 4: Riduzione spese di enti e organismi inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - riduzioni dei trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato


L'art. 8, commi 3 e 4, del ripetuto D.L. n. 95 del 2012 dispone una riduzione dei trasferimenti agli enti e organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Anche per tali enti è previsto, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, una riduzione delle spese per consumi intermedi, ferme restando le misure di contenimento già previste dalle vigenti disposizioni.In particolare, la norma include, nel novero degli enti e delle amministrazioni interessati, le autorità indipendenti ed esclude invece le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca di cui all'allegato 3 del citato decreto-legge. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti.Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, l'ammontare della riduzione è stabilita, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, nella misura del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare rispetto all'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.Per quanto sopra esposto, le schede delle proposte per il triennio 2013-2015, che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni, indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente già includendo gli effetti delle riduzioni stabilite sia per gli enti di cui al comma 3, sia per gli enti di ricerca di cui al comma 4, indicati all'allegato 3 richiamato dal citato art. 8 del D.L. n. 95 del 2012.

c) Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 7, commi 12-15, del D.L. n. 95 del 2012 da attuare con la legge di stabilità

Oltre alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'art. 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012 dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato assicurino per il triennio in oggetto una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'allegato 2 al provvedimento stesso.Le schede delle proposte per il triennio 2013-2015 che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza tener conto delle riduzioni stabilite in base all'allegato 2 di cui al citato art. 7.
Ciò in quanto le Amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione agli obiettivi prioritari da raggiungere ed i Ministri competenti, dovranno successivamente proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili sia di quelle non rimodulabili.In quest'ultimo caso, ovviamente, le Amministrazioni dovranno proporre gli opportuni interventi normativi sostanziali che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.
Le proposte di interventi correttivi dovranno essere illustrate in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 20 settembre 2012, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.Nelle more della definizione degli interventi di riduzione di cui al citato comma 12 dell'art. 7, sarà accantonato e reso indisponibile per il triennio 2013-2015 un ammontare di spesa rimodulabile pari a quanto indicato nella tabella di cui al citato allegato 2, come stabilisce il successivo comma 13, che autorizza altresì il Ministro dell'economia e delle finanze a procedere in tal senso.Qualora, a seguito della verifica delle proposte trasmesse dai Ministeri, queste non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri; eventualmente, con la medesima legge di stabilità sarà disposta, per la parte mancante, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate.2.7 Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1.
2.8 Alle spese di natura obbligatoria concernenti imposte, tasse e contributi da corrispondere a carico delle Amministrazioni statali, quali ad esempio le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, a partire dal bilancio di previsione 2013, si dovrà dare apposita evidenza contabile attraverso l'istituzione di distinti piani gestionali nell'ambito dei capitoli interessati.In particolare, tale evidenziazione si rende necessaria nei casi ricorrenti in cui dette spese sono appostate nell'ambito dei capitoli per acquisto di beni e servizi aventi caratteristiche di promiscuità, quali, ad esempio, cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti.2.9 Riguardo agli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri dal prossimo esercizio dovrà essere attivata la procedura, già posta in essere per le altre strutture amministrative, sui capitoli per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie mediante ordini collettivi di pagamento, di cui al cosiddetto cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197, della L. n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente D.M. 1 dicembre 2010.Si richiamano, a tal riguardo, le modalità di attivazione di tali procedure, indicate nella Circ. 22 dicembre 2010, n. 39 della RGS e riprese, con riferimento al triennio 2012-2014, dalla circolare sulle previsioni di bilancio 2012, Circ. 13 luglio 2011, n. 23 per quanto riguarda le Amministrazioni che si avvalgono del Service Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato [3].Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si conferma quanto già segnalato in proposito circa la necessità di provvedere, per le nuove procedure attivate, tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa per oneri stipendiali, al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2013.Nel periodo immediatamente successivo alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non oltre il 3 dicembre 2012, le Amministrazioni provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili dal citato sistema SPT, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.Relativamente alla suddetta procedura del cedolino unico, è necessario rammentare che il D.L. n. 95 del 2012, all'art. 5, comma 10, sostituisce il primo periodo comma 9 dell'art. 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.La nuova disposizione - a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - dal 1° ottobre 2012 impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze, alternativamente:- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF;
- ovvero, di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene secondo i criteri definiti nel periodo successivo dello stesso comma 10, art. 5 del D.L. n. 95 del 2012.Per quanto previsto dalla suddetta normativa, la procedura del cedolino unico dovrà essere estesa dal 2013 anche ai dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa e ai Corpi di polizia che ancora non la adottano (Polizia di Stato e Guardia di finanza) nell'ambito dei soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1, comma 446 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi indicato.2.10 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, si ricordano inoltre le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della L. n. 196/2009.
Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.
Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare.
Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalità indicate nel richiamato allegato A.

2.11 Fondo progetti e Fondo opere


Il comma 8 dell'art. 30 della L. n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:- il D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, in attuazione delle lett. a), b), c) e d) del comma 9, dell'art. 30 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in attuazione delle lett. e), f) e g) del comma 9, dell'art. 30, della medesima L. n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
In particolare il D.Lgs. n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.In tale ambito, il decreto stabilisce - all'art. 10, comma 1 - che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.
Il comma 2 dello stesso art. 10 dispone inoltre che: "Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.".Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate le Amministrazioni, sulla base delle indicazioni operative riportate nella Nota tecnica n. 1 della presente circolare, svolgono le seguenti attività:1. effettuano la ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale che finanziano la realizzazione di opere pubbliche;
2. individuano i capitoli e i piani di gestione su cui sono stanziate le risorse, distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;
3. comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per il Bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile, all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani gestionali costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.
Sulla base di tali indicazioni si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

2.12 Budget economico


L'art. 21, comma 11, lett. f) della L. n. 196/2009 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.
Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisicoeconomiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.Eventuali modifiche, con effetti sugli stanziamenti di bilancio per gli anni 2013-2015, che dovessero essere apportate in sede di conversione del D.L. n. 95 del 2012, saranno tempestivamente comunicate alle Amministrazioni per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.
Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.
Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 38 del 1998, - per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.



[1] Ai sensi degli artt. 21 e 25 della L. n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, il disegno di legge di bilancio si articola in Missioni e programmi, sulle cui finalità si richiama la circolare sulle previsioni di bilancio L. 2 luglio 2010, n. 28.

[2] Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 10, comma 15, del D.L. n. 98 del 2011 nell'ambito delle spese non rimodulabili (oneri inderogabili) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

[3] Pertanto, dal prossimo esercizio anche per i richiamati Uffici saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 1 dicembre 2010 del Ministero dell'economia a delle finanze, relativo al cedolino unico.



Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio