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... condanna dell'INPS a corrisponderle, a titolo di reversibilità, la pensione maturata dal coniuge divorziato ...

Dettagli



MATRIMONIO E DIVORZIO   -   PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2012, n. 11088Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione del Tribunale di Corno, ha ritenuto fondata la domanda di lpd, volta ad ottenere la condanna dell'INPS a corrisponderle, a titolo di reversibilità, la pensione maturata dal coniuge divorziato lpd, deceduto nel 2004.La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse ostativa all'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità la circostanza che, in sede di divorzio, alla ricorrente fosse stata ceduta dall'ex coniuge, ai fini della definizione, in un'unica soluzione, dell'assegno previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la quota di sua pertinenza della casa comune (pari al 50%) e che, pertanto, al momento del decesso dell' O., la stessa non fruisse dell'assegno in questione. Secondo il giudice d'appello, infatti, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno, in via alternativa alla ordinaria corresponsione periodica, rappresenta solo una modalità solutoria che presuppone il riconoscimento del diritto alla prestazione ed ha l'unico effetto di precludere, in conseguenza del divorzio, ogni ulteriore pretesa economica nei confronti dell'ex coniuge, ma non anche nei confronti dell'ente previdenziale.Per la cassazione di questa sentenza PINPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.
lpd ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art.378 lpdc..
Motivi della decisione
1. Nell'unico motivo l'INPS deduce violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, nonchè della L. n. 898 del 1970, art. 5, (in relazione all'art. 360 lpdc., n. 3), osservando che la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile (espressamente disciplinata dalla citata L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8) rappresenta una forma di composizione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi differente rispetto a quella regolata dal precedente comma 6. L'assenza della periodicità nella corresponsione dell'assegno e la immodificabilità dell'assetto economico (non permeabile a successive esigenze di bisogno del coniuge che abbia percepito una somma, o altra utilità, in via definitiva) valgono a differenziare sostanzialmente le due ipotesi, conseguendone che il coniuge beneficiario superstite non può ritenersi titolare attuale dell'assegno ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.2. Osserva il Collegio che, sulla questione controversa, la giurisprudenza di questa Corte non ha un orientamento univoco, dal momento che, secondo Cass. n. 10458 del 2002 (richiamata dall'Istituto ricorrente) e la recente pronuncia n. 3635 del 2012, il diritto del coniuge divorziato al trattamento di reversibilità sussiste solo nei casi in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti non abbiano convenuto la corresponsione di un capitale una tantum ma quella di un assegno periodico del quale il detto coniuge ancora benefici al momento del decesso dell'obbligato; mentre nelle pronunce citate dalla odierna parte resistente (Cass. n. 16744 del 2011 e 13108 del 2010) si afferma l'opposto principio secondo cui anche la corresponsione, in unica soluzione, al coniuge "più debole" di somme di denaro (o di altre utilità patrimoniali), soddisfa il requisito della previa titolarità dell'assegno di divorzio che consente al coniuge medesimo di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.3. Orbene ritiene il Collegio che sia da preferire la prima delle suddette interpretazioni e alla stessa intende dare continuità, pienamente condividendo e facendo proprie le considerazioni di cui alla citata Cass. n. 3635 del 2012, perchè frutto di una ricostruzione del significato delle disposizioni normative che vengono in rilievo nella presente controversia che appare essere la più aderente al loro dato testuale nonchè alla complessiva "ratio" dell'intervento legislativo in questa specifica materia.4. In effetti - come opportunamente si osserva nella indicata sentenza - nel quadro normativo di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, la prevista alternativa tra obbligo della somministrazione periodica di un assegno a favore di uno dei coniugi, posto dalla sentenza di divorzio a carico dell'altro, e corresponsione di detto assegno in unica soluzione su accordo tra le parti assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto è solo con riguardo alla prima fattispecie che i relativi provvedimenti giurisdizionali, ai sensi del successivo art. 9, comma 1, della stessa legge, devono ritenersi pronunciati "allo stato degli atti" attesane la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di una loro revisione (in aumento o in diminuzione, fino addirittura alla radicale elisione dell'assegno) in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre alla controparte l'eventuale exceptio indicati.Laddove la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorale, giusta il disposto dell'art. 5, comma 8, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge; con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario, o comunque in ragione della soprawenienza di quei giustificati motivi cui l'art. 9, subordina l'ammissibilità dell'istanza di revisione.In definitiva, dalla struttura dell'enunciato normativo è dato ricavare che, se si procede ad una liquidazione in un' unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ulteriori obblighi per l'altro coniuge, in quanto l'aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l'una tantum, ed è venuto meno, in tal caso, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale fra i coniugi, potenziale fonte di altre pretese anche economiche.Peraltro, la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla considerazione che, come già detto, la possìbile modifica dell'assegno somministrato periodicamente è suscettibile (art.9 citato) di assumere due direzioni: può comportare, cioè, sia un aumento sia una diminuzione delle corresponsioni e, perfino, una loro eliminazione. Se si consentisse, invece, di porre in discussione - attraverso i meccanismi previsti da questa stessa norma - il rapporto definito con l'una tantum, si perverrebbe all'assurdo di prevedere solo uno strumento attraverso il quale la cifra concordata in sede di divorzio può essere aumentata e non invece diminuita (o eliminata).Ciò rende evidente come la revisione sia del tutto incompatibile con la liquidazione in unica soluzione, che del resto cesserebbe di esser "unica", ove potesse venire affiancata in epoca successiva da un assegno periodico (cfr. in tali sensi in motivazione: Cass. 5 gennaio 2001 n. 126, cui adde per analoghe statuizioni: Cass. 29 agosto 1998 n. 8654; Cass. 27 luglio 1998 n. 7365).5. Si aggiunga, al di là della lettera del combinato disposto della L. n. 898 del 1970, art. 5, e art. 9, e con specifico riferimento alle condizioni cui è subordinato il diritto del coniuge divorziato all'attribuzione della pensione di reversibilità, che le disposizioni scrutinate - se esaminate alla luce di quanto affermato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 777 del 1988; n. 87 del 1995 e n. 419 del 1999) e dalla normativa dettata in tema dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 - mostrano che, ai fini del riconoscimento del diritto in questione, deve farsi una distinzione tra la situazione in cui, dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio, sia stato attribuito all'ex coniuge l'assegno periodico, da quella in cui, su concorde determinazione delle parti in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, lo stesso giudice, in luogo dell'assegno periodico, abbia disposto a favore dell'ex coniuge, a titolo di trasferimento patrimoniale, la corresponsione di una determinata somma, o di un altro bene o diritto (come ad esempio la proprietà di un immobile).6. Il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità ha, invero, uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità "attuale" dell'assegno (vedi,in termini, Corte cost. n. 419/1999 citata), ove si consideri che solo nel caso in cui egli benefici di una erogazione economica a carico dell'ex coniuge al momento del decesso di costui, ha ragion d'essere la sua sostituzione con la pensione di reversibilità (o di una sua quota), posto che la funzione propria dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico al coniuge divorziato è quella - solidaristico assistenziale - di consentirgli la prosecuzione del sostentamento prima assicuratogli dal coniuge deceduto. Nel caso di soddisfazione delle sue pretese economiche in un' unica soluzione, realizzata concordemente con l'altro coniuge e approvata nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, manca questa condizione imprescindibile, in considerazione della capacità di quanto pattuito - per come reputata dal Tribunale a seguito di un controllo e di una valutazione globale di tutte le circostanze di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, cit. - di assicurargli, anche per il futuro, mezzi adeguati al suo sostentamento e, dunque, una situazione economica incompatibile con la sopra indicata funzione assolta dalla pensione di reversibilità.7. In altri termini, il discrimine tra le due diverse situazioni, che hanno opposte ricadute sul versante del riconoscimento della pensione di reversibilità, deve basarsi sulla corresponsione di un assegno periodico, che va di volta in volta cadenzato e parametrato nel tempo con forme di adeguamento automatico, così come esplicitamente previsto nel ripetuto art. 5 (comma 6); non a caso, del resto, la L. n. 898 del 1970, art. 9 bis, prevede l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità nel (solo) caso in cui all'ex coniuge in stato di bisogno sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro ai sensi dell'art. 5, espressamente escludendo, viceversa, il diritto all'assegno nell'ipotesi in cui gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.8. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte deve, quindi, ribadirsi che non può includersi nella nozione di assegno che da titolo alla pensione di reversibilità - al di là del nomen iuris che i coniugi gli abbiano dato nelle loro pattuizioni all'atto dello scioglimento del matrimonio - il conferimento, in unica soluzione, al coniuge che ne abbia diritto, di somme o di altre utilità patrimoniali attuato, per concorde determinazione delle parti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, in funzione di una definitiva regolazione dei loro rapporti economici e ritenuto dal Tribunale, attraverso il manifestato giudizio di "equità" del relativo valore, adempitivo di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del coniuge medesimo, così da escluderne, per il futuro, il diritto ad ogni erogazione di carattere economico.9. Conseguentemente, la questione in esame va risolta, in piena adesione a quanto già ritenuto dalla ricordata sentenza di questa Corte n. 3635/2012, con l'affermazione del principio di diritto secondo cui: "In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un' unica soluzione, come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell'assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota".10. Avendo la Corte territoriale accolto una diversa opzione ermeneutica il ricorso dell'INPS risulta fondato.
11. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari accertamenti di fatto, è da questa Corte decisa nel merito (art. 384 lpdc.) nel senso del rigetto della domanda proposta da lpd.12. Appare equo compensare fra le parti le spese dell'intero processo, in considerazione della problematicità della questione controversa, non ancora oggetto di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.

   

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