La sanzione della perdita del grado per rimozione, comminata ad un Carabiniere condannato penalmente per gravi reati non richiede una particolare motivazione in ordine alla sanzione applicata.

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 20 Agosto 2012 00:53
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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 17-05-2012, n. 2849Fatto Diritto P.Q.lpd
Svolgimento del processo
Con il presente gravame l'appellante chiede l'annullamento della sentenza del TAR Veneto con cui è stato respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare "di stato" della perdita del grado, con conseguente cessazione dal servizio permanente con decorrenza 16 febbraio 2006; nonché del giudizio espresso dalla Commissione di Disciplina nella seduta del 19 aprile 2006 e di ogni altro atto presupposto e conseguente.La rimozione era stata irrogata in seguito al consolidarsi della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia n. 6 dd. 31 marzo 2004 con cui l'appellante era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, nonché di Euro 1.500,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni due e mesi otto, senza sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p.: per i seguenti comportamenti delittuosi compiuti tra l'estate del 1999 ed il luglio 2001,nella sua qualità di Vice Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lpd di Lpd - Lpd:-- falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici; sostituzione di persona; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, "per aver, nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, effettuato false attestazioni (artt. 476, 494 e 319 c.p.)-- per avere , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nell'omissione dei controlli e/o delle indagini su ... prostitute, clandestine ... per ricevere l'utilità di ottenere prestazioni sessuali gratuite da parte di costoro ed altresì " al fine di procurarsi il vantaggio di poter alloggiare presso un albergo di Lpd, indotto in errore il titolare del medesimo, incaricato di pubblico servizio, attribuendo a -- all'epoca clandestina, minorenne e priva di propri documenti di identità e di permesso di soggiorno, con l'utilizzo di un documento che lo stesso esibiva e che non apparteneva alla giovane generalità tali da consentire loro l'ingresso nell'albergo dove si intrattenevano per consumare un rapporto sessuale " (artt. 61 nn. 2 e 9 c.p., 81 cpv. c.p. e 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);-- per favoreggiamento della prostituzione "perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, favoriva la prostituzione di --- e di altre donne non identificate, controllando l'identità delle persone che avevano minacciato la -- nella sua attività di prostituzione che svolgeva insieme alla Lpd, dopo aver rilevato il numero delle targhe delle auto da queste possedute; rassicurando la prima che dette persone e le loro auto sarebbero state tenute d'occhio; informandola sui controlli effettuati; offrendo alla Lpd, alla Lpd e a Lpd Lpd Lpd e ad altre donne non identificate passaggi in auto; non ponendo in essere alcuna attività d'ufficio per farle allontanare dal luogo pubblico dove esercitavano il loro meretricio; dando loro consigli per evitare di avere problemi sulla strada; non dando corso alle procedure successive alle operazioni di foto segnalamento; con le aggravanti di avere commesso il fatto nell'esercizio delle funzioni di Maresciallo dei Carabinieri e in danno di più persone; in Lpd (artt. 81 cpv. c.p., 3 n. 8 e 4 nn. 6 e 7 della L. 20 febbraio 1958, n. 75).L'appello è affidato alla denuncia di sei rubriche di gravame con cui si lamenta la violazione, sotto diversi profili, degli artt. 3 e 21-bis della L. n. 241 del 1990; degli artt. 26, 28, 37, 60, 61, 74, primo comma, della L. n. 599 del 1954, dell'art. 5, comma 4, della L. 27 marzo 2001, n. 97.Con memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha contestato le affermazioni di controparte e concluso per il rigetto.
Chiamata all'udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.Motivi della decisione
L'appello è infondato.___ 1.par.. Con il primo motivo l'appellante deduce, sotto due profili, l'erroneità delle considerazioni svolte con cui il Tar per il Veneto:___ 1.1. ha ritenuto che, al caso di specie, non si sarebbe dovuto applicare l'articolo 21 bis della L. n. 241 del 1990 in quanto l'impugnata perdita del grado avrebbe avuto natura recettizia ed avrebbe dovuto essere notificata nei termini decadenziali. L'amministrazione non poteva poi decretare la perdita del grado per rimozione e far venir meno il congedo assoluto per perdita dei requisiti fisici dell'appellante all'impiego, avendo già concesso il trattamento pensionistico dal 17 maggio 2006.Per l'appellante, in base al criterio per cui "lex posterior derogat priori", il TAR avrebbe dovuto applicare la L. n. 241 del 1990 sia in quanto è norma successiva alla L. n. 599 del 1954 e sia in base al principio di specialità, essendo la L. n. 241 la norma speciale in materia di decorrenza dei termini dell'efficacia.L'assunto va respinto.
Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide affatto sull'esistenza o validità dello stesso. Anche dopo la novella di cui all'art. 21 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 deve continuare a distinguersi tra:-- la fase della esistenza e legittimità del provvedimento (che dipende dalla sussistenza degli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi e dei relativi requisiti di validità);-- la fase integrativa dell'efficacia (pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni; controlli ove previsti, ecc. ) che non attiene né alla perfezione dell'atto, e neppure alla sua validità, ma che incide esclusivamente sull'efficacia del provvedimento nonché, sul piano processuale, sul decorso dei termini per l'impugnativa.Ciò è dimostrato proprio dallo stesso tenore letterale della norma per cui "... Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione".In altre parole proprio l'art. 21-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 conferma che la mancata comunicazione integrale da parte dell'autorità emanante al soggetto interessato impedisce l'esplicazione degli effetti, ma non rende l'atto nullo, né illegittimo.In conseguenza, nel caso in esame il provvedimento di perdita del grado, tempestivamente adottato, del tutto legittimamente è stato notificato (il 23 giugno 2006) dopo la scadenza del termine di 180 giorni assegnato dalla legge all'amministrazione per la sua adozione.___ 1.2. Con un secondo profilo si deduce che un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 26,28,37,60,61 74, primo comma, della L. n. 599 del 1954 (oggi peraltro abrogata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) avrebbe impedito la revoca del diritto al trattamento pensionistico già riconosciuto in forza del provvedimento di congedo.Il provvedimento era cioè illegittimamente sopravvenuto quando il lpd era già stato ritenuto in possesso dei necessari requisiti contributivi. Invoca, in tal senso, alcuni precedenti peraltro risalenti ad oltre vent'anni fa della Corte Costituzionale.La doglianza va respinta.
In linea di principio, la stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che, entro i limiti della ragionevolezza, la legge può sia modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e sia prevedere la legittimità del venir meno di un certo trattamento per il sopravvenire di un provvedimento con efficacia ex tunc (arg. ex Corte costituzionale, 12 novembre 2002, n. 446).Ma in caso di sopravvenire di provvedimento di rimozione ex tunc, il diritto al mantenimento di un eventuale trattamento pensionistico in godimento può tuttavia essere riconosciuto solo in presenza di espressa disposizione di legge.Nel caso, peraltro, esisteva una norma che deponeva in senso esattamente contrario alle aspettative del ricorrente.
L'art. 37 della L. n. 599 del 1954 disponeva infatti che "il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo" (cioè il capo IV intitolato "cessazione dal servizio permanente" e che include anche l'ipotesi di un sottufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio) "cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta".I provvedimenti di rimozione del grado per motivi disciplinari operano quindi anche nei confronti dei sottufficiali già cessati dal servizio permanente per infermità con diritto a pensione, in quanto il sopravvenire della rimozione travolge il riconoscimento del precedente trattamento.La pretesa al mantenimento della pensione in precedenza conseguita per infermità non ha quindi alcun fondamento normativo. In tal senso, deve escludersi la configurabilità di diritti quesiti all'assoluta immodificabilità del trattamento pensionistico.Inoltre, tenendo conto che il procedimento disciplinare a carico del lpd era già pendente al 16 febbraio 2006 (momento del suo collocamento in quiescenza per inabilità al servizio), è evidente che qui non si poteva configurare alcuna lesione del principio dell'affidamento e neppure alcuna legittima aspettativa.In definitiva, del tutto legittimamente l'appellante è stato rimosso dal grado con decorrenza antecedente al momento del conseguimento della pensione per infermità.___ 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 74, primo comma della L. n. 599 del 1954 perché, pur avendo il ricorrente ampiamente documentato il suo precario stato di salute, la commissione di disciplina aveva rifiutato di rinviare la trattazione.Illegittimamente, secondo l'appellante, la Commissione ha ritenuto di disattendere la certificazione prodotta del medico curante sulla base di un "semplice" parere medico-legale nel quale si sosteneva, senza alcuno specifico accertamento medico, che la somministrazione di farmaci antipiretici prescritti all'appellante dal suo medico avrebbe comportato l'abbassamento della temperatura corporea, con conseguente possibilità dello stesso di intervenire davanti alla commissione di disciplina.Invece,se gli fosse stato concesso un breve rinvio, il lpd avrebbe potuto svolgere le proprie difese rappresentando fatti, circostante, ed evidenziando elementi ed attività che avrebbero però presupposto il pieno possesso delle capacità psicofisiche. In ogni caso la certificazione del medico curante dell'appellante sarebbe stato un atto dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 481 c.p. , e non poteva essere reso inattendibile da mere illazioni formulate dalla commissione di disciplina.L'assunto va respinto.
Per giustificare la richiesta di rinvio della seduta disciplinare, non è sufficiente la generica certificazione di un stato di infermità, ma vi deve essere la prova dell'impossibilità oggettiva dell'incolpato di presenziare per ragioni di salute .Per questo è necessario che il certificato medico attesti senza margini di incertezza che l'infermità stessa, per la sua gravità o per la intrasportabilità dell'infermo, sia cagione di assoluto impedimento alla partecipazione alla seduta disciplinare.Solo in tali casi la visita fiscale appare procedimentalmente necessaria al fine di constatare l'esattezza della certificazione della parte privata.
Nel caso in esame invece, il certificato prodotto dall'appellante attestava "Periartrite scapolo omerale dx. attualmente in fase acuta con ipomobilità dell'arto sup. dx. dolore ingravescente e alterazioni della temperatura. Si consiglia terapia antinfiammatoria (Voltaren F). Riposo. Prognosi 7 gg. da oggi".In sostanza, alla luce delle stesse affermazioni contenute nel certificato esaminato ed in relazione ai sintomi riferiti, la diagnosi non certificava affatto l'assoluta impossibilità di intervenire alla seduta disciplinare.Del resto, anche il fatto che l'appellante era stato collocato in congedo per "quadro degenerativo artrosico della spalle", sotto il profilo della comune esperienza, ben rende possibile l'ipotesi che egli, seppur infermo, non fosse comunque intervenuto per sua deliberata scelta personale.
Pertanto legittimamente la Commissione disciplinare - la quale non è competente ad effettuare valutazioni di ordine medico (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Parere n. 598/2001) ha provveduto:-- a sottoporre il certificato prodotto dal lpd all'esame di un medico militare;
-- a prendere atto del parere del medico militare, il quale aveva sottolineato che, in esito alla stessa terapia prescritta dal medico del ricorrente, si sarebbero determinati "effetti rapidi di sollievo sia per i dolori, sia per l'eventuale stato febbrile ad essi associato" ;
-- a concludere per l'inutilità di far luogo ad una visita fiscale all'incolpato non ritenendo vi fossero reali ragioni e presupposti per non procedere anche in sua assenza.Deve poi rilevarsi che l'appellante pone su di un piano meramente formalistico la violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto procedimento. Nella sostanza infatti, nemmeno in questa sede, egli si perita di indicare ed illustrare quali elementi fattuali, quali argomentazioni e quali difese - che non aveva avuto la possibilità di svolgere in conseguenza del mancato rinvio della trattazione - se introdotte nel procedimento avrebbero potuto in concreto sovvertire l'esito del giudizio.___ 3. Per ragioni di economia processuale possono essere esaminati unitariamente il terzo ed il quarto motivo di gravame.
____3.1. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 5, 4 comma della L. n. 907 del 2001, in quanto l'amministrazione avrebbe conosciuto l'esistenza della sentenza definitiva di condanna dell'appellante in data 13 luglio 2005 mentre l'inchiesta formale sarebbe stata avviata solo in data 21 novembre 2005, e quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per l'avvio del procedimento disciplinare. Inoltre il procedimento stesso sarebbe stato concluso con l'irrogazione della sanzione in data 26 maggio 2006, peraltro notificata il 23 giugno 2006, e quindi ben oltre i termini dei 180 giorni e dei 270 giorni.
Il termine finale, che sarebbe già stato superato al momento dell'adozione della sanzione espulsiva, avrebbe dovuto essere invece computato al momento della notifica, con conseguente illegittimità di tutti gli atti della relativo procedimento.____ 3.2. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 9, 2 comma della L. n. 19 del 1990: l'amministrazione avrebbe dovuto iniziare il procedimento disciplinare per la destituzione, entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione aveva avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ed avrebbe dovuto concluderlo nei successivi 90 giorni.
Inoltre l'appellante sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare per reati non contemplati dalla L. n. 97 del 2001, salvo quello di cui all'articolo 319 c.p. .
L'amministrazione avrebbe avuto notizia del rigetto del ricorso in data 13 luglio 2005, mentre l'atto di contestazione sarebbe stato tardivamente notificato il 30 novembre 2005 e la sanzione assunta il 26 maggio 2006 e notificata il 23 giugno 2006.
____ 3.3. Entrambi i motivi sono infondati.
Esattamente il TAR ha sottolineato che il lpd risulta condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, tra gli altri, anche per il reato di cui all'art. 319 c.p., per cui nel caso di specie trovava applicazione l'art. 5, comma 4, della L. n. 97 del 2001 e non già, come sostenuto dall'appellante con il quarto motivo, l'art. 9, comma 2, della L. n. 19 del 1990.In conseguenza il procedimento disciplinare doveva iniziare entro il termine di novanta giorni dalla formale comunicazione della sentenza all'Amministrazione competente; e doveva essere concluso entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.
Il fatto che l'Amministrazione avesse informalmente conosciuto l'esistenza della sentenza definitiva di condanna già in data 13 luglio 2005 era circostanza giuridicamente del tutto irrilevante in quanto il ricordato art. 5, comma 4, della cit. L. n. 97 del 2001 fa decorrere il dei termine di 90 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare esclusivamente "dalla comunicazione della sentenza ...all'Amministrazione ... competente per il procedimento disciplinare":Dunque la legge àncora il dies a quo per la decorrenza del termine ad una data procedimentalmente certa anche perché, per la concreta valutazione di una determinata fattispecie ai fini disciplinari, non pare sufficiente la mera notizia generica della condanna del dipendente, essendo necessaria la completa conoscenza di tutte le circostanze e di tutti gli elementi di fatto risultanti dalle motivazioni della condanna.Nel caso, l'Amministrazione - che aveva formalmente acquisito il 21 settembre 2005 la comunicazione della decisione della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso del lpd -- ha pienamente rispettato il termine iniziale di 90 giorni avendo disposto l'inchiesta formale a suo carico in data 21 novembre 2005.
Peraltro, anche il termine di 180 giorni risulta, nella specie, parimenti rispettato in quanto il provvedimento di irrogazione della sanzione è stato adottato in data 26 maggio 2006, ossia 176 giorni dopo l'avvio del procedimento.Il motivo va dunque respinto.
____ 4 . Con il quinto motivo si lamenta che erroneamente il Tar ha ritenuto che la Commissione di Disciplina non avesse motivato le ragioni della destituzione in violazione dell'articolo 74 della L. n. 599 del 1954: la commissione di disciplina non avrebbe valutato gli ottimi precedenti di servizio, l'assenza di risvolti pubblici dell'accaduto e di ulteriori pregiudizi.
L'assunto va respinto.
Come la Sezione ha avuto modo di recente di puntualizzare, la sanzione della perdita del grado per rimozione, comminata ad un Carabiniere condannato penalmente per gravi reati non richiede una particolare motivazione in ordine alla sanzione applicata. In altre parole, in presenza di comportamenti delittuosi che proprio l'Arma dei Carabinieri è chiamata a reprimere, è evidente che, in relazione ai fatti contestati ed accertati, la sanzione non sarebbe comunque suscettibile di ridimensionamento (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1516)Nel caso, poi, non è vero che la vicenda penale non fosse stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica, in quanto al contrario essa ebbe un certo riscontro nell'opinione pubblica e sulla stampa (cfr. il Mattino di Lpd, 01 aprile 2004) anche perché l'appellante non solo era poi stato ritenuto colpevole di favoreggiamento della prostituzione, sostituzione di persona, falso ecc. ma in precedenza era stato anche coinvolto nell'ambito dell'inchiesta "sugli albanesi" successiva all'omicidio del 24 maggio 2000 di un albanese avvenuto alla periferia di Lpd.In ogni caso, sotto il profilo disciplinare, gli addebiti addotti, non solo avevano compromesso gravemente la stessa pubblica funzione di prevenzione e di repressione dei reati, ma erano idonei a generare un notevole sconcerto nell'opinione pubblica ed a minare la credibilità stessa delle Istituzioni.Si tratta di comportamenti, reiterati e continuati, di notevole gravità che, al di là di ogni retorica in materia, costituivano un certo indizio della mancanza non solo del minimo spirito di servizio e di legalità, della coscienza del rilievo del proprio ruolo, ma soprattutto di quel senso morale e dell'onore, che sono le qualità umane e professionali indispensabili per un sottufficiale dei Carabinieri.___ 5. Infine, è infondata anche la sesta censura, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 72 e 74, primo comma, della L. n. 599 del 1954, secondo cui la Commissione di disciplina deve essere convocata dal Comandante Militare e deve riunirsi nel luogo da questi indicato nell'ordine di convocazione. Qui la Commissione si è riunita a seguito di una convocazione direttamente disposta dal suo Presidente e in un luogo - il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso - da quest'ultimo prescelto.L'art. 74, primo comma della cit. L. n. 599 del 1954 dispone che:
"La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Il giorno e l'ora sono fissati dal Presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina ".
Al riguardo si deve quindi condividere pienamente quanto sottolineato dal primo giudice per cui la censura confonde tra: -- la "convocazione" della Commissione, vale a dire il provvedimento del Comandante Militare, con cui si nominano i suoi componenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 72 della L. n. 599 del 1954, -- la "comunicazione" che il Presidente della Commissione medesima dà all'incolpato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, primo comma, della stessa legge.Del tutto inconferente è poi il luogo in cui si svolge la seduta in quanto è evidente che si tratta di dettagli di organizzazione ordinariamente rimessi alla autonoma competenza del Presidente dell'organo collegiale.In ogni caso, non essendo stati forniti altri elementi eventualmente sintomatici di distorsioni nella definizione del luogo di svolgimento della seduta (comunque ubicato nella regione di servizio e di residenza), non si capisce come tale elemento potesse influire causalmente sulla legittimità della seduta, alla quale del resto l'interessato non aveva comunque partecipato.___ 6. In definitiva l'appello è privo di pregio e deve essere respinto.Le spese secondo le regole generali di cui all'art. 26 del c.p.a. devono essere posta a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la decisione impugnata.
___2. Condanna l'appellante alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 in favore del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.