Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

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Creato Mercoledì, 15 Agosto 2012 00:58
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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125     
        Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149) (GU n. 182 del 6-8-2012 )
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 14;
  Vista  la  direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore  nelle
stazioni di servizio;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni,  concernente  norme  in  materia  ambientale,  ed,  in
particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte  quinta,  in
cui e' disciplinato il recupero di composti organici  volatili  (COV)
prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli  presso
gli impianti di distribuzione di benzina;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 19 aprile 2012;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 2012;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
 
                               Oggetto
 
  1. Il  presente  decreto  prevede  le  norme  di  attuazione  della
direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
ottobre  2009,  attraverso  la  modifica   e   l'integrazione   delle
disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

      

    

    
      
 

      

        
          
                      Avvertenza:
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
              Per regolamenti e  direttive  CE  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione legislativa al Governo, per un  periodo  di  tempo
          limitato e per oggetti definiti, previa  determinazione  di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.
              - Il testo dell'art. 14 della legge 15  dicembre  2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
              «Art. 14 (Attuazione della  direttiva  2009/126/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          relativa alla fase II del recupero  di  vapori  di  benzina
          durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni
          di  servizio,  e  disciplina  organica  dei  requisiti   di
          installazione degli impianti di distribuzione di  benzina).
          (In vigore dal 17 gennaio 2012).
              1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti  legislativi  recanti  attuazione  della
          direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase  II  del
          recupero di vapori di benzina durante il  rifornimento  dei
          veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
              2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  prevedono
          l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE
          nell'ambito della parte quinta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  e  sono
          adottati nel rispetto della  procedura  e  dei  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge  4
          giugno 2010,  n.  96,  su  proposta  del  Ministro  per  le
          politiche europee e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
          e della  giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono
          disciplinati in modo organico i requisiti di  installazione
          degli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  anche   in
          conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23   marzo   1994,   concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative agli apparecchi e sistemi di protezione  destinati
          ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui  al  presente  comma,  non  si  applica  il   punto   3
          dell'allegato  VIII   alla   parte   quinta   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
              - La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          31 ottobre 2009, n. L 285.
              - Il testo dell'art.  277  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, S.O. cosi' recita:
              «Art.  277  (Recupero  di  cov  prodotti   durante   le
          operazioni di rifornimento  degli  autoveicoli  presso  gli
          impianti di distribuzione carburanti). - 1. I  distributori
          degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  devono
          essere attrezzati con sistemi di  recupero  dei  vapori  di
          benzina  che  si  producono  durante   le   operazioni   di
          rifornimento   degli   autoveicoli.   Gli    impianti    di
          distribuzione, i distributori e i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere conformi alle pertinenti  prescrizioni
          dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente  decreto,
          relative  ai  requisiti   di   efficienza,   ai   requisiti
          costruttivi, ai requisiti di  installazione,  ai  controlli
          periodici ed agli obblighi di documentazione.
              2. Ai fini del presente articolo si intende per:
                a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
          benzina viene erogata  ai  serbatoi  degli  autoveicoli  da
          impianti di deposito;
                b) impianti di deposito:  i  serbatoi  fissi  adibiti
          allo  stoccaggio  di  benzina  presso   gli   impianti   di
          distribuzione;
                c)   distributore:   ogni   apparecchio   finalizzato
          all'erogazione di  benzina;  il  distributore  deve  essere
          dotato di idonea pompa di erogazione in grado  di  aspirare
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a  un  sistema  di  pompaggio  centralizzato;  se
          inserito in un impianto di distribuzione di  carburanti  in
          rapporto con  il  pubblico,  il  distributore  deve  essere
          inoltre dotato di un idoneo dispositivo  per  l'indicazione
          ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate;
                d) sistema di  recupero  dei  vapori:  l'insieme  dei
          dispositivi atti a prevenire l'emissione  in  atmosfera  di
          COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli.  Tale
          insieme di  dispositivi  comprende  pistole  di  erogazione
          predisposte  per  il   recupero   dei   vapori,   tubazioni
          flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per   la
          separazione  della  linea  dei  vapori   dalla   linea   di
          erogazione  del   carburante,   collegamenti   interni   ai
          distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori
          verso  i  serbatoi,  e  tutte  le   apparecchiature   e   i
          dispositivi  atti  a  garantire  il   funzionamento   degli
          impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
              3. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere omologati dal Ministero  dell'interno,
          a cui il costruttore presenta  apposita  istanza  corredata
          della   documentazione   necessaria   ad   identificare   i
          dispositivi e dalla certificazione di cui al  paragrafo  2,
          punto  2.3,  dell'Allegato  VIII  alla  parte  quinta   del
          presente decreto. Ai fini del  rilascio  dell'omologazione,
          il  Ministero  dell'interno  verifica  la  rispondenza  dei
          dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
          ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  previsti   dalla
          vigente   normativa.   In   caso   di   mancata   pronuncia
          l'omologazione si intende negata.
              4. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori che sono stati omologati delle competenti  autorita'
          di altri  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  possono
          essere  utilizzati  per  attrezzare  i  distributori  degli
          impianti di distribuzione, previo riconoscimento  da  parte
          del Ministero dell'interno, a cui il  costruttore  presenta
          apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
          ad identificare  i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
          prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
          traduzione giurata in lingua italiana di tali  documenti  e
          certificazioni. Ai fini del  riconoscimento,  il  Ministero
          dell'interno  verifica  i  documenti  e  le  certificazioni
          trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti  di
          sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.  In
          caso di mancata  pronuncia  il  riconoscimento  si  intende
          negato.
              5.  Durante  le  operazioni   di   rifornimento   degli
          autoveicoli  i  gestori  degli  impianti  di  distribuzione
          devono mantenere in funzione  i  sistemi  di  recupero  dei
          vapori di cui al comma 1.».
              - Per il testo vigente dell' Allegato VIII alla Parte V
          del citato decreto legislativo n. 152  del  2006,  si  veda
          nelle note all'art. 3.
 
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 2009/126/CE, si veda nelle note alle
          premesse.
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          veda nelle note alle premesse.
        
                               Art. 2
 
Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto  legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, e successive modificazioni
 
  1. All'articolo 268, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera tt) e' sostituita dalla seguente:
      «tt) impianti di distribuzione: impianti in cui  il  carburante
viene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  o
la cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  di
una ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»;
    b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:
      «tt-bis)    distributore:    ogni    apparecchio    finalizzato
all'erogazione  di  benzina;  il  distributore  degli   impianti   di
distribuzione di benzina  deve  essere  dotato  di  idonea  pompa  di
erogazione in grado di prelevare  il  carburante  dagli  impianti  di
deposito  o,  in  alternativa,  essere  collegato  a  un  sistema  di
pompaggio centralizzato;
      tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
        1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il  recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  i
terminali;
        2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il  recupero
dei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
      tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di  recupero
dei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o  il  riconvogliamento  degli  stessi   al   distributore   per   la
reimmissione in commercio;
      tt-quinquies)  flusso:  quantita'  totale  annua   di   benzina
scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita' in un impianto di
distribuzione;»;
    c) dopo la lettera uu) e' inserita la seguente:
      «uu-bis) vapori di  benzina:  composti  gassosi  che  evaporano
dalla benzina;»;
    d) la lettera zz) e' sostituita dalla seguente:
      «zz) impianto di deposito: ogni serbatoio  fisso  adibito  allo
stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
benzina presso gli impianti di distribuzione;».
  2. L'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
 
                             «Art. 277.
 
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso
  gli impianti di distribuzione di benzina
 
  1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono
essere attrezzati con sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento.
  2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli  esistenti
soggetti a ristrutturazione completa devono essere  equipaggiati  con
sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  conformi  ai  requisiti
previsti, per i sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti  ai
controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:
    a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno;
    b) il flusso e' superiore a  100  m³/  anno  e  sono  situati  in
edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza  o  di
lavoro.
  3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi  un
flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi  di  recupero  devono
rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti  di  efficienza  e
gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di  fase
II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
  4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui  ai
commi 2 e 3, i sistemi  di  recupero  devono  rispettare,  fino  alla
ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,
i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo  previsti
all'allegato VIII alla  parte  quinta  del  presente  decreto  per  i
sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'  fatta  comunque
salva,  presso  tali  impianti,  la  possibilita'  di  rispettare   i
requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  per  i
sistemi di recupero di fase II.
  5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di
benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento  di
tali veicoli.
  6. Negli impianti di distribuzione diversi  da  quelli  di  cui  ai
commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare  i  requisiti  di
efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  dall'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto  per  i  sistemi  di  recupero
diversi da quelli di fase II.
  7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si  calcola  considerando  la
media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in  esercizio  nei
tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo  non  vi
e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva
una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da  tenere  a
disposizione presso  l'impianto;  se  la  media  della  quantita'  di
benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa
in esercizio  dell'impianto  supera,  diversamente  dalla  stima,  il
flusso di cui al comma 3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione  dell'impianto  e'  tenuto  all'obbligo  di   adeguamento
previsto da tale disposizione.
  8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono
essere omologati dal Ministero dell'interno,  a  cui  il  costruttore
presenta apposita istanza corredata della  documentazione  necessaria
ad  identificare  i  dispositivi  e  dalla  certificazione   di   cui
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il  Ministero  dell'interno  verifica  la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza  previsti  dal
presente articolo ed ai requisiti di sicurezza  antincendio  previsti
dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia  l'omologazione
si intende negata.
  9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero  dei  vapori  che
sono stati  omologati  dalle  competenti  autorita'  di  altri  Paesi
appartenenti  all'Unione  europea  possono  essere   utilizzati   per
attrezzare i distributori degli  impianti  di  distribuzione,  previo
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui   il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
prova  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  estere  e   da   una
traduzione  giurata  in  lingua  italiana   di   tali   documenti   e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e  le  certificazioni  trasmessi,  da  cui  deve
risultare il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza  previsti  dal
presente articolo, e  verifica  la  rispondenza  dei  dispositivi  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
  10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli  impianti
di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi  di  recupero
dei vapori di cui al presente articolo.
  11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi  di
recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere  esposto,  sui
distributori o vicino agli stessi, un cartello, una  etichetta  o  un
altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di
tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti
dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'  attrezzati
con sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  di  fase  II,  tale
obbligo di informazione si applica entro i due mesi  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. I gestori degli impianti di  distribuzione  di  benzina  devono
rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto.».
  3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279,  comma  7,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277
del medesimo decreto,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo.

      

    

    
      
 

      

        
          
                      Note all'art. 2:
              - Il testo dell'art. 268 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita:
              «Art. 268 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni:
                a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione
          dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
          di  una  o  di   piu'   sostanze   in   quantita'   e   con
          caratteristiche tali da ledere o da costituire un  pericolo
          per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente  oppure
          tali da ledere i beni materiali  o  compromettere  gli  usi
          legittimi dell'ambiente;
                b) emissione: qualsiasi sostanza  solida,  liquida  o
          gassosa  introdotta  nell'atmosfera   che   possa   causare
          inquinamento  atmosferico  e,  per  le  attivita'  di   cui
          all'art. 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;
                c) emissione convogliata: emissione di  un  effluente
          gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
                d) emissione diffusa:  emissione  diversa  da  quella
          ricadente nella lettera  c);  per  le  lavorazioni  di  cui
          all'art. 275 le emissioni diffuse  includono  anche  i  COV
          contenuti  negli  scarichi  idrici,  nei  rifiuti   e   nei
          prodotti, fatte  salve  le  diverse  indicazioni  contenute
          nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del
          presente decreto;
                e) emissione  tecnicamente  convogliabile:  emissione
          diffusa  che  deve  essere  convogliata  sulla  base  delle
          migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
          di zone che richiedono una particolare tutela;
                f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
          e delle emissioni convogliate;
                g) effluente gassoso: lo scarico gassoso,  contenente
          emissioni solide, liquide o gassose;  la  relativa  portata
          volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate  in
          condizioni  normali  (Nm 3  /ora),  previa  detrazione  del
          tenore di vapore  acqueo,  se  non  diversamente  stabilito
          dalla parte quinta del presente decreto;
                h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
          si  configura  come  un   complessivo   ciclo   produttivo,
          sottoposto al potere decisionale di un  unico  gestore,  in
          cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
          o piu' attivita' che producono  emissioni  attraverso,  per
          esempio,   dispositivi    mobili,    operazioni    manuali,
          deposizioni e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
          anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
          o piu' attivita';
                i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento
          che, alla data del 1°  luglio  1988,  era  in  esercizio  o
          costruito in tutte le sue  parti  o  autorizzato  ai  sensi
          della normativa previgente, e che e' stato  autorizzato  ai
          sensi degli articoli 12 e 13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
                i-bis)   stabilimento   anteriore   al   2006:    uno
          stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'art.  6
          o dell'art. 11 o dell'art. 15, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, purche' in funzione o messo in funzione  entro  il  29
          aprile 2008;
                i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento  che  non
          ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
                l) impianto: il dispositivo o il sistema o  l'insieme
          di dispositivi o sistemi fisso e destinato  a  svolgere  in
          modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
          un ciclo piu' ampio;
                m) modifica dello stabilimento: installazione  di  un
          impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
          modifica di un impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno
          stabilimento, la quale comporti una  variazione  di  quanto
          indicato nel progetto o  nella  relazione  tecnica  di  cui
          all'art.  269,  comma  2,  o  nell'autorizzazione  di   cui
          all'art.  269,  comma  3,  o  nella  domanda  di   adesione
          all'autorizzazione  generale  di  cui   all'art.   272,   o
          nell'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei
          documenti previsti dall'art. 12 di tale  decreto;  ricadono
          nella  definizione  anche  le   modifiche   relative   alle
          modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
                m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
          aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o  che
          altera le  condizioni  di  convogliabilita'  tecnica  delle
          stesse; per le attivita' di cui  all'art.  275  valgono  le
          definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;
                n) gestore: la persona  fisica  o  giuridica  che  ha
          potere  decisionale  circa  l'installazione  o  l'esercizio
          dello stabilimento e che e' responsabile  dell'applicazione
          dei limiti e delle prescrizioni disciplinate  nel  presente
          decreto;
                o) autorita' competente: la regione  o  la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;  per  le
          piattaforme  off-shore,  l'autorita'   competente   e'   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;  per
          gli stabilimenti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
          ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa   connessi,
          l'autorita'  competente  e'  quella   che   rilascia   tale
          autorizzazione;
                p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
          a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
          in  via   ordinaria   i   controlli   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione;  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          si avvale  eventualmente  dell'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca  Ambientale  e  del  sistema  delle
          Agenzie ambientali, con oneri a  carico  del  gestore.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
          della presente disposizione sono determinate  e  aggiornate
          ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
          le tariffe a carico del gestore e le relative modalita'  di
          versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative   ai
          controlli finalizzati  alla  verifica  del  rispetto  delle
          condizioni stabilite dalle procedure di cui  alla  presente
          Parte V  in  relazione  alle  piattaforme  off-shore  e  ai
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          off-shore;
                q)  valore  limite  di  emissione:  il   fattore   di
          emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
          massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
          essere superati. I valori di limite di  emissione  espressi
          come  concentrazione  sono  stabiliti  con  riferimento  al
          funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
          piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
          titolo o dall'autorizzazione, si intendono  stabiliti  come
          media oraria;
                r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa  di
          sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica  di
          prodotto o di servizio;
                s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per  gli
          impianti di combustione i valori di emissione espressi come
          concentrazione (mg/Nm 3 ) sono calcolati  considerando,  se
          non diversamente stabilito dalla parte quinta del  presente
          decreto, un tenore volumetrico di ossigeno  di  riferimento
          del 3 per cento in  volume  dell'effluente  gassoso  per  i
          combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento  in  volume
          per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume  per
          le turbine a gas;
                t)  percentuale:  rapporto  tra  massa  di   sostanza
          inquinante emessa e massa della stessa sostanza  utilizzata
          nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
                u) flusso di  massa:  massa  di  sostanza  inquinante
          emessa per unita' di tempo;
                v) soglia  di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di
          massa, per singolo  inquinante  o  per  singola  classe  di
          inquinanti, calcolato  a  monte  di  eventuali  sistemi  di
          abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu'  gravose
          dell'impianto, al di sotto del quale  non  si  applicano  i
          valori limite di emissione;
                z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
          una pressione di 101,3 kPa;
                aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
          ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
          di esercizio indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate
          tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile,  a
          ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
                  1) tecniche: sia  le  tecniche  impiegate,  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente valide nell'ambito del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso;
                bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'erogazione di energia, combustibili  o  materiali,  e'
          portato  da  una  condizione  nella  quale   non   esercita
          l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
          di carico di processo inferiore al minimo tecnico,  ad  una
          condizione nella quale  tale  attivita'  e'  esercitata  in
          situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
          tecnico;
                cc) periodo di arresto:  salva  diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'interruzione dell'erogazione di energia,  combustibili
          o materiali, non dovuta ad un guasto,  e'  portato  da  una
          condizione  nella  quale  esercita  l'attivita'  a  cui  e'
          destinato in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico ad una condizione  nella  quale
          tale funzione e' esercitata  in  situazione  di  carico  di
          processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
                dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di
          produzione    rispetto    alla    potenzialita'    nominale
          dell'impianto;
                ee) minimo tecnico:  il  carico  minimo  di  processo
          compatibile con l'esercizio dell'attivita'  cui  l'impianto
          e' destinato;
                ff) impianto di  combustione:  qualsiasi  dispositivo
          tecnico in  cui  sono  ossidati  combustibili  al  fine  di
          utilizzare il calore cosi' prodotto:
                gg)  grande  impianto  di  combustione:  impianto  di
          combustione di potenza termica  nominale  non  inferiore  a
          50MW. L'impianto di combustione si considera  anteriore  al
          1988, anteriore al 2006 o  nuovo  sulla  base  dei  criteri
          previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);
                hh)  potenza  termica   nominale   dell'impianto   di
          combustione: prodotto del potere calorifico  inferiore  del
          combustibile  utilizzato  e  della   portata   massima   di
          combustibile bruciato al singolo impianto  di  combustione,
          cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in  Watt
          termici o suoi multipli;
                ii) composto organico: qualsiasi composto  contenente
          almeno l'elemento carbonio e  uno  o  piu'  degli  elementi
          seguenti:  idrogeno,  alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,
          silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi  di  carbonio  e
          dei carbonati e bicarbonati inorganici;
                ll)  composto  organico  volatile  (COV):   qualsiasi
          composto organico che abbia a 293,15  K  una  pressione  di
          vapore di 0,01  kPa  o  superiore,  oppure  che  abbia  una
          volatilita' corrispondente  in  condizioni  particolari  di
          uso. Ai fini della parte quinta del  presente  decreto,  e'
          considerata come COV  la  frazione  di  creosoto  che  alla
          temperatura  di  293,15  K  ha  una  pressione  di   vapore
          superiore a 0,01 kPa;
                mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo  o
          in combinazione con altri  agenti  al  fine  di  dissolvere
          materie   prime,   prodotti   o   rifiuti,   senza   subire
          trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
          dissolvere contaminanti oppure come dissolvente,  mezzo  di
          dispersione,  correttore  di  viscosita',   correttore   di
          tensione superficiale, plastificante o conservante;
                nn) capacita' nominale: la massa giornaliera  massima
          di solventi organici utilizzati per  le  attivita'  di  cui
          all'art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento
          ed in funzione della potenzialita' di prodotto per  cui  le
          attivita' sono progettate;
                oo) consumo di solventi: il  quantitativo  totale  di
          solventi organici utilizzato in  uno  stabilimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 275 per anno  civile  ovvero  per
          qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto  qualsiasi
          COV recuperato per riutilizzo;
                pp) consumo massimo teorico di solventi:  il  consumo
          di solventi calcolato sulla base della  capacita'  nominale
          riferita,      se      non      diversamente      stabilito
          dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni  all'anno  in
          caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto   l'arco   della
          settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per  le  altre
          attivita';
                qq) riutilizzo di solventi  organici:  l'utilizzo  di
          solventi   organici   prodotti   da   una    attivita'    e
          successivamente recuperati al fine di  essere  alla  stessa
          destinati per qualsiasi finalita'  tecnica  o  commerciale,
          ivi compreso l'uso come combustibile;
                rr)  soglia  di  consumo:  il  consumo  di   solvente
          espresso  in  tonnellate/anno  stabilito  dalla  parte   II
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          per le attivita' ivi previste;
                ss).;
                tt) impianti di distribuzione:  impianti  in  cui  il
          carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli  a  motore
          da  impianti  di  deposito;   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 277 si  considerano  esistenti  gli  impianti  di
          distribuzione  di  benzina  gia'   costruiti   o   la   cui
          costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai  sensi
          della vigente normativa prima del  1°  gennaio  2012  e  si
          considerano nuovi gli impianti di distribuzione di  benzina
          la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai
          sensi della vigente normativa dal  1°  gennaio  2012;  sono
          equiparati agli impianti nuovi gli  impianti  distribuzione
          che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto  di  una
          ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo  o
          riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
                tt-bis) distributore:  ogni  apparecchio  finalizzato
          all'erogazione di benzina; il distributore  degli  impianti
          di distribuzione di benzina deve essere  dotato  di  idonea
          pompa di erogazione in grado  di  prelevare  il  carburante
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
                tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
                  1) ai fini dell'art.  276,  l'attrezzatura  per  il
          recupero di benzina dai vapori  durante  le  operazioni  di
          caricamento presso i terminali;
                  2) ai fini dell'art.  277,  l'attrezzatura  per  il
          recupero dei vapori di benzina spostati dal  serbatoio  del
          carburante del veicolo durante il  rifornimento  presso  un
          impianto di distribuzione;
                tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di
          recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
          dei vapori di benzina in un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di distribuzione  o  il  riconvogliamento  degli
          stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
                tt-quinques)  flusso:  quantita'  totale   annua   di
          benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
          in un impianto di distribuzione;
                uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o  senza
          additivi, corrispondente ai seguenti  codici  doganali:  NC
          2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151  -
          2710 1159 o che abbia una tensione di vapore  Reid  pari  o
          superiore  a  27,6  kilopascal,  pronto  all'impiego  quale
          carburante per veicoli a motore, ad eccezione  del  gas  di
          petrolio liquefatto (GPL);
                uu-bis)  vapori  di  benzina:  composti  gassosi  che
          evaporano dalla benzina;
                vv) terminale: ogni struttura adibita al  caricamento
          e allo  scaricamento  di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,
          carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi  gli  impianti
          di deposito presenti nel sito della struttura;
                zz)  impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio   fisso
          adibito  allo   stoccaggio   di   combustibile;   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  277  si  fa  riferimento   ai
          serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina  presso
          gli impianti di distribuzione;
                aaa) impianto di caricamento:  ogni  impianto  di  un
          terminale ove la benzina puo' essere caricata  in  cisterne
          mobili. Gli impianti di caricamento per i  veicoli-cisterna
          comprendono una o piu' torri di caricamento;
                bbb) torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un
          terminale mediante la quale la benzina puo' essere,  in  un
          dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
                ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori:  il  deposito
          temporaneo di vapori in un impianto  di  deposito  a  tetto
          fisso presso un terminale prima  del  trasferimento  e  del
          successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
          dei vapori da un impianto di deposito  ad  un  altro  nello
          stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo  di
          vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
                ddd)  cisterna  mobile:  una  cisterna  di  capacita'
          superiore ad 1 m 3 , trasportata su strada, per ferrovia  o
          per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
          un terminale ad un altro o da un terminale ad  un  impianto
          di distribuzione di carburanti;
                eee)  veicolo-cisterna:   un   veicolo   adibito   al
          trasporto su strada della benzina che comprenda una o  piu'
          cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del
          telaio o una o piu' cisterne rimuovibili.».

          
        

      

    
    
                                   Art. 3
 
Modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo
  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
 
  1. All'allegato VIII alla parte quinta del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il paragrafo 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei  vapori  di
fase II.
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore  per
la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza
del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.
In caso di sistemi che  prevedono  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi  in
un  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi  inclusi.   Il
raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema  di  recupero
deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.
  2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di
distribuzione. Ai  fini  dell'omologazione,  l'efficienza  media  del
sistema di recupero dei vapori non  deve  essere  inferiore  all'80%,
raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso  tra  0,95  e
1,05, estremi inclusi.  Il  rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempre
mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero  deve  essere  comprovato  da  una
prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i
paragrafi 2-quater e  2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  ai
sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valore
medio del rapporto V/L sempre  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi
inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque  considerato  di
fase II.
  2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di  recupero  dei
vapori di fase II.
  L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma  prEN
16321-1.
  2-quater. Certificazione dell'efficienza dei  sistemi  di  recupero
dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma
6.
  Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da  parte
dei competenti  enti  di  normazione,  l'efficienza  dei  sistemi  di
recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina  in  un
impianto  di  deposito  presso   l'impianto   di   distribuzione   e'
determinata misurando  le  perdite  di  vapori  di  benzina  globali,
incluse quelle degli sfiati degli  impianti  di  deposito  interrati,
attraverso apposite  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura  che
utilizzano il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del  TÜV  Rheinland,
ovvero  altro  metodo  equivalente.  L'equivalenza  del  metodo  deve
risultare da apposite prove.
  2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.
  La  certificazione  comprovante  l'efficienza  del   prototipo   e'
rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI  EN
ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende  un  laboratorio
accreditato da un organismo riconosciuto  dall'European  Co-operation
for accreditation.
  2-sexies. Atti di conformita' di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Restano fermi, per i sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzina
messi in commercio o  in  esercizio  dopo  il  30  giugno  2003,  gli
obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti
dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.»;
    b) il paragrafo 3.1 e' sostituito dai seguenti:
  «3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di  una
specifica norma tecnica da parte dei competenti enti  di  normazione,
ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei  vapori  di
benzina  in  un   impianto   di   deposito   presso   l'impianto   di
distribuzione.
  3.1-bis. L'insieme dei dispositivi  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori comprende pistole di erogazione predisposte  per  il  recupero
dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o  gemellate,  ripartitori
per la separazione della linea dei vapori dalla linea  di  erogazione
della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee  interrate
per  il  passaggio  dei  vapori  verso  i  serbatoi,   e   tutte   le
apparecchiature e i dispositivi atti  a  garantire  il  funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.»;
    c)  al  paragrafo  3.4  le  parole:  «al  punto  2.1.»,   ovunque
riportate, sono sostituite dalle seguenti: «ai paragrafi 2 e 2-bis»;
    d) il paragrafo 3.10 e' soppresso;
    e) al paragrafo 3.15 le parole: «dalla legge 1°  marzo  1968,  n.
186»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  norme  vigenti   in
materia»;
    f) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
  4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza
previsti  dai  paragrafi  2  o  2-bis  devono  essere  eseguiti   con
periodicita' almeno annuale dal gestore. I  risultati  devono  essere
riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai  fini  del
controllo,  in  caso  di  sistemi  di  recupero  che   prevedono   il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto  di  distribuzione,  si  verifica  che  il  rapporto   V/L
rispetti,  in  condizioni  di  simulazione  di  flusso  di   benzina,
l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica  il  metodo
EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
  4.2.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  deve  essere
installato un gruppo  di  controllo  del  funzionamento  che  segnali
visivamente le  anomalie  del  sistema  di  recupero  dei  vapori  di
benzina. In presenza  di  tali  anomalie  il  gestore  e'  tenuto  ad
assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si
applica in caso di installazione del sistema automatico previsto  dal
punto 4.3.
  4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti  dal
gestore con periodicita' triennale se e'  installato  un  sistema  di
controllo automatico. Tale sistema deve  rilevare  automaticamente  i
guasti che si verificano nel corretto funzionamento  del  sistema  di
recupero dei vapori di benzina e  nel  sistema  stesso  di  controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente
il flusso di benzina  dal  distributore  interessato  dal  guasto  se
questo non e' riparato entro sette giorni.»;
    g) il paragrafo 5.1 e' soppresso;
    h) al paragrafo 5.2 le parole: «Gli  impianti  di  distribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli  impianti  di  distribuzione  di
benzina»;
    i)  al  paragrafo  5.2,  lettera  a),   le   parole:   «Ministero
dell'interno;»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «Ministero
dell'interno, nonche', per  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo  il  30  giugno  2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
    l)  al  paragrafo  5.2,  lettera  b),   le   parole:   «contenute
nell'appendice»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previste  dalla
normativa all'epoca vigente;»;
    m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003;»;
    n) al paragrafo 5.3 dopo le parole: «Gli impianti» sono  aggiunte
le seguenti: «di distribuzione di benzina»;
    o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
      «a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003;»;
    p)  al  paragrafo  5.3,  lettera  b),   le   parole:   «Ministero
dell'interno;»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «Ministero
dell'interno, nonche', per  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo  il  30  giugno  2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
    q) al paragrafo 5.3, lettera c), le  parole:  «di  cui  al  punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE  prevista  dal
tale decreto;»;
    r) al paragrafo 5.3, lettera d), le  parole:  «di  cui  al  punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura  CE  prevista  da
tale decreto.»;
    s)  al  paragrafo  5.3,  lettera  e),  le  parole:  «del  decreto
ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle  seguenti:  «della
normativa all'epoca vigente.»;
    t) il paragrafo 5.4 e' sostituito dal seguente:
  «5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono  essere
dotati di un registro di  impianto  che  deve  essere  custodito  dal
gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria  effettuati  sull'impianto,  i
risultati  degli  autocontrolli  previsti  dal  paragrafo  4   ed   i
provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.»;
    u) il paragrafo 5.5 e' soppresso;
    v) l'appendice recante «Modalita' di prova» e' soppressa.

      

    

    
      
 

      

        
          
                      Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'allegato  VIII  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
 
                                                       «Allegato VIII
 
                              (Impianti di distribuzione di benzina).
          1. Definizioni.
              Ai fini del presente allegato si intende per:
                a) efficienza del sistema di  recupero:  il  rapporto
          percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati  e
          il  peso   degli   stessi   che   risulterebbe   rilasciato
          nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;
                b)  pompa  di  erogazione  macchina  idraulica   atta
          all'estrazione  della  benzina  dall'impianto  di  deposito
          verso il distributore, ai fini dell'erogazione;
                c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori  di
          benzina ed aria recuperati  (V)  e  il  volume  di  benzina
          erogato (L);
                d)    testata    contometrica:    dispositivo     per
          l'indicazione e  il  calcolo  delle  quantita'  di  benzina
          erogata, la cui adozione e' obbligatoria  per  distributori
          inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti  in
          rapporto con il pubblico;
                e)  pompa  del  vuoto:  componente  del  sistema   di
          recupero dei vapori costituito da  una  macchina  idraulica
          atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei
          vapori  di  benzina  dal  serbatoio   del   veicolo   verso
          l'impianto di deposito;
                f) circolatore idraulico: componente del  sistema  di
          recupero dei vapori costituito da  un  dispositivo  atto  a
          creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori
          di benzina dal serbatoio del veicolo  verso  l'impianto  di
          deposito;
                g) ripartitore: componente del  sistema  di  recupero
          dei vapori costituito da un dispositivo atto a separare  la
          linea di erogazione del carburante dalla linea di  recupero
          dei   vapori,   dal   quale   tali   linee   si   dipartono
          distintamente;
                h) tubazione di erogazione: componente del sistema di
          recupero dei vapori costituito da un  tubo  flessibile  per
          l'erogazione della benzina;
                i) tubazione coassiale:  componente  del  sistema  di
          recupero  dei  vapori  costituito  da  un  tubo  flessibile
          costituito  da  due  tubi  concentrici  per  il   passaggio
          rispettivamente  della  benzina  erogata   e   dei   vapori
          recuperati;
                l) tubazioni gemellate:  componente  del  sistema  di
          recupero dei  vapori  costituito  da  due  tubi  flessibili
          distinti per il passaggio  rispettivamente  del  carburante
          erogato e dei vapori recuperati;
                m) pistola  erogatrice:  componente  del  sistema  di
          recupero dei vapori costituito da  un  apparecchio  per  il
          controllo del flusso del carburante durante una  operazione
          di erogazione.
          2. Requisiti di efficienza  dei  sistemi  di  recupero  dei
            vapori di fase II.
              Il sistema di recupero deve prevedere il  trasferimento
          dei vapori di benzina in un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di distribuzione  o  il  riconvogliamento  degli
          stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai
          fini  dell'omologazione,  l'efficienza   del   sistema   di
          recupero dei vapori non deve essere inferiore  all'85%.  In
          caso di sistemi che prevedono il trasferimento  dei  vapori
          di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto  di
          distribuzione, il rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempre
          mantenersi in un  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,
          estremi  inclusi.  Il  raggiungimento  di  tale  valore  di
          efficienza del sistema di recupero deve  essere  comprovato
          da  una   prova   effettuata   su   prototipo.   Per   tale
          certificazione   si   applicano   i   paragrafi   2-ter   e
          2-quinquies.
              2-bis. Requisiti di efficienza degli altri  sistemi  di
          recupero dei vapori ammessi  presso  gli  impianti  di  cui
          all'art. 277, comma 6.
              Il sistema di recupero deve prevedere il  trasferimento
          dei vapori di benzina in un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di  distribuzione.  Ai  fini  dell'omologazione,
          l'efficienza media del sistema di recupero dei  vapori  non
          deve essere inferiore  all'80%,  raggiunto  con  un  valore
          medio del rapporto V/L compreso tra 0,95  e  1,05,  estremi
          inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi
          entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore  di
          efficienza del sistema di recupero deve  essere  comprovato
          da  una   prova   effettuata   su   prototipo.   Per   tale
          certificazione  si  applicano  i   paragrafi   2-quater   e
          2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  ai  sensi  del
          paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valore
          medio del rapporto V/L sempre compreso  tra  0,95  e  1,05,
          estremi  inclusi,  il  sistema  di  recupero  deve   essere
          comunque considerato di fase II.
              2-ter. Certificazione dell'efficienza  dei  sistemi  di
          recupero dei vapori di fase II.
              L'efficienza dei sistemi di recupero che  prevedono  il
          trasferimento dei vapori  di  benzina  in  un  impianto  di
          deposito presso l'impianto di distribuzione e'  determinata
          in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino  a
          relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1.
              2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di
          recupero dei vapori ammessi  presso  gli  impianti  di  cui
          all'art. 277, comma 6.
              Nelle  more  dell'emanazione  di  una  specifica  norma
          tecnica  da  parte  dei  competenti  enti  di   normazione,
          l'efficienza dei  sistemi  di  recupero  che  prevedono  il
          trasferimento dei vapori  di  benzina  in  un  impianto  di
          deposito presso l'impianto di distribuzione e'  determinata
          misurando le perdite di vapori di benzina globali,  incluse
          quelle degli sfiati degli impianti di  deposito  interrati,
          attraverso apposite prove effettuate con sistemi di  misura
          che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico  del  TÜV
          Rheinland, ovvero altro metodo  equivalente.  L'equivalenza
          del metodo deve risultare da apposite prove.
              2-quinquies.   Certificazione    dell'efficienza    dei
          prototipi
              La   certificazione   comprovante   l'efficienza    del
          prototipo  e'  rilasciata  da  un  laboratorio  accreditato
          secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per  laboratorio
          accreditato s'intende  un  laboratorio  accreditato  da  un
          organismo  riconosciuto  dall'European   Co-operation   for
          accreditation.
              2-sexies. Atti di conformita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
              Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori  di
          benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno
          2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti  di
          conformita'   previsti   dal   decreto   Presidente   della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
          3. Requisiti costruttivi e di installazione (1384).
              3.1.   Il   presente   paragrafo   si   applica,   fino
          all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte  dei
          competenti enti di normazione, ai sistemi di  recupero  che
          prevedono il trasferimento dei  vapori  di  benzina  in  un
          impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.
              3.1-bis.  L'insieme  dei  dispositivi  dei  sistemi  di
          recupero  dei  vapori  comprende  pistole   di   erogazione
          predisposte  per  il   recupero   dei   vapori,   tubazioni
          flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per   la
          separazione  della  linea  dei  vapori   dalla   linea   di
          erogazione   della   benzina,   collegamenti   interni   ai
          distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori
          verso  i  serbatoi,  e  tutte  le   apparecchiature   e   i
          dispositivi  atti  a  garantire  il   funzionamento   degli
          impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
              3.2.  I   sistemi   di   recupero   dei   vapori   sono
          classificati, sulla base del principio di funzionamento, in
          sistemi di recupero dei vapori a  circolazione  naturale  e
          sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata, come
          definiti  dai  punti  3.3.  e  3.4,  i  quali  stabiliscono
          altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di  tali
          impianti.
              3.3. Sistemi di  recupero  dei  vapori  a  circolazione
          naturale.  In  tali  sistemi  la  pressione  esistente  nel
          serbatoio  del  veicolo  e  la  depressione  che  si   crea
          nell'impianto di deposito quando si  estrae  il  carburante
          determinano il  passaggio  dei  vapori  dal  serbatoio  del
          veicolo   verso   l'impianto   di   deposito   durante   il
          rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto,  aspiratori
          o altri dispositivi atti a facilitare la  circolazione  dei
          vapori.
              3.4. Sistemi di  recupero  dei  vapori  a  circolazione
          forzata. Tali sistemi prevedono  l'impiego  di  dispositivi
          che, in  aggiunta  alla  differenza  di  pressione  che  si
          determina tra il serbatoio  del  veicolo  e  l'impianto  di
          deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal  serbatoio
          del   veicolo   all'impianto   di   deposito   durante   il
          rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali
          sistemi sono classificati in:
                a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono
          l'impiego di una o piu' pompe del vuoto atte a  creare  una
          depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal
          serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla
          base del numero e della disposizione delle  pompe  a  vuoto
          impiegate, tali sistemi vengono classificati in:
                  sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono  l'impiego
          di almeno una pompa  del  vuoto  installata  nel  corpo  di
          ciascun  distributore,  e  messa   in   funzione   all'atto
          dell'erogazione  del  carburante.  Il  sistema  deve  avere
          requisiti tali da garantire la proporzionalita' del  volume
          di vapore recuperato in funzione del volume  di  carburante
          erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La
          pompa del vuoto deve essere dotata  di  idonei  dispositivi
          tagliafiamma posti sulla  mandata  e  sull'aspirazione;  il
          motore della  pompa  del  vuoto  deve  avere  un  grado  di
          protezione  adeguato  alla  zona  di  pericolo  in  cui  e'
          ubicato;
                  sistemi  centralizzati.  Tali   sistemi   prevedono
          l'impiego  di  un'unica  pompa  del   vuoto   centralizzata
          asservita a piu' distributori, installata lungo la linea di
          ritorno  dei  vapori   e   messa   in   funzione   all'atto
          dell'erogazione  del  carburante.  Il  sistema  deve  avere
          requisiti tali da garantire la proporzionalita' del  volume
          di vapore recuperato in funzione del volume  di  carburante
          erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La
          pompa del vuoto deve essere dotata  di  idonei  dispositivi
          tagliafiamma posti sulla  mandata  e  sull'aspirazione;  il
          motore della  pompa  del  vuoto  deve  avere  un  grado  di
          protezione  adeguato  alla  zona  di  pericolo  in  cui  e'
          ubicato.
                b) Sistemi  a  circolatore  idraulico.  Tali  sistemi
          prevedono l'impiego di un circolatore  idraulico  (pompa  a
          getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al  fine  di
          ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei
          vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di  deposito
          durante la fase del rifornimento. Il circolatore  idraulico
          puo' essere installato presso il distributore o  presso  la
          pompa di erogazione del carburante, e deve avere  requisiti
          tali da garantire la proporzionalita' del volume di  vapore
          recuperato in funzione del volume  di  carburante  erogato,
          secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis; la  mandata
          del circolatore idraulico  deve  essere  dotata  di  idoneo
          dispositivo tagliafiamma.
              3.5.  Le   pistole   erogatrici   da   impiegarsi   nei
          distributori dotati di sistema per il recupero  dei  vapori
          devono  avere  requisiti  tali  da  garantire   l'esercizio
          dell'impianto in condizioni di sicurezza e  di  efficienza.
          Esse devono essere provviste di un condotto separato per il
          passaggio  dei  vapori,  di  una  valvola  di  ritegno  per
          mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due  successive
          operazioni di erogazione e di  idonei  dispositivi  atti  a
          garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio  pieno  e
          per caduta a terra della pistola. Se l'impianto  e'  dotato
          di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione
          naturale le pistole  di  erogazione  devono  garantire  una
          tenuta con il  bocchettone  di  carico  del  serbatoio  del
          veicolo.
              3.6. Nei distributori dotati di sistema per il recupero
          dei vapori e' consentito l'impiego di tubazioni  flessibili
          coassiali  o  gemellate.  La  lunghezza  massima  di   tali
          tubazioni, esterna al distributore, e' pari a 5,00 m.
              3.7. Al fine di separare la  linea  di  erogazione  del
          carburante dalla linea di recupero dei vapori e' necessario
          installare un idoneo ripartitore coassiale,  dal  quale  si
          dipartono  distintamente  la  linea   di   erogazione   del
          carburante e la linea di recupero dei vapori.
              Se il distributore e' dotato  di  tubazioni  flessibili
          coassiali il ripartitore coassiale puo'  essere  installato
          all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il
          distributore e' dotato di tubazioni flessibili gemellate il
          ripartitore coassiale deve essere installato sulla  pistola
          erogatrice.
              3.8. Il collegamento tra il distributore e le tubazioni
          interrate del sistema di recupero  dei  vapori  di  benzina
          puo' essere costituito da un tronco di tubazione flessibile
          o rigido.
              3.9. Le  linee  interrate  di  ritorno  dei  vapori  di
          benzina, nel tratto  compreso  tra  i  distributori  e  gli
          impianti  di  deposito,  possono   assumere   le   seguenti
          configurazioni:
                a) linee dedicate (una  per  ogni  distributore),  le
          quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto
          di deposito;
                b)  linee   centralizzate   (a   servizio   di   piu'
          distributori), le quali collegano tutti i  distributori  ad
          uno o piu' impianti di  deposito  per  mezzo  di  una  rete
          comune di tubazioni.
              3.10. (Soppresso).
              3.11. E' consentito immettere i vapori recuperati nella
          parte  superiore  degli   impianti   di   deposito,   senza
          gorgogliamento. All'ingresso della  linea  di  ritorno  dei
          vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato  un
          idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono  essere  installati
          idonei dispositivi al fine di  evitare  che  il  carburante
          rifluisca nella linea di recupero dei  vapori  in  caso  di
          sovrariempimento  degli  impianti  di   deposito.   Qualora
          l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito  ad
          un sistema di piu' impianti  di  deposito,  questi  possono
          essere collegati fra loro in corrispondenza della linea  di
          ritorno  dei  vapori  tramite  un  collettore   comune,   a
          condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.
              3.12.   I   requisiti   costruttivi   delle   tubazioni
          appartenenti alle linee interrate  di  ritorno  dei  vapori
          sono identici a  quelli  richiesti  per  le  tubazioni  per
          l'adduzione del carburante; i  materiali  impiegati  devono
          essere compatibili con le  caratteristiche  fisico-chimiche
          dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata
          capacita', robustezza e  durata  per  poter  sopportare  le
          pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale  e
          l'aggressione chimica  a  cui  possono  essere  sottoposte;
          devono  inoltre  assicurare  un  libero  passaggio  e   nel
          contempo garantire  una  bassa  resistenza  al  flusso  dei
          vapori.
              3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di
          ritorno dei vapori devono  seguire  il  percorso  effettivo
          piu' breve dai distributori agli impianti di  deposto,  con
          una pendenza uniforme minima del 2% verso gli  impianti  di
          deposito stessi.
              3.14. Tutti gli elementi  metallici  appartenenti  alla
          linea di ritorno dei  vapori  devono  essere  adeguatamente
          protetti dalla corrosione.
              3.15.  Gli  impianti  elettrici   negli   impianti   di
          distribuzione   di   carburanti   liquidi   devono   essere
          realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in
          materia.  Le  tubazioni  e   tutti   gli   altri   elementi
          appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla
          linea di ritorno dei vapori,  se  di  tipo  non  metallico,
          devono essere  corredati  di  certificazione  prodotta  dal
          costruttore che ne attesti l'antistaticita'.
          4. Controlli periodici  dei  dispositivi  di  recupero  dei
            vapori.
              4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di
          efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis  devono  essere
          eseguiti con periodicita' almeno  annuale  dal  gestore.  I
          risultati devono essere riportati sul registro di  impianto
          di cui al punto 5.4. Ai fini  del  controllo,  in  caso  di
          sistemi di recupero  che  prevedono  il  trasferimento  dei
          vapori  di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di distribuzione, si verifica  che  il  rapporto
          V/L rispetti, in condizioni di  simulazione  di  flusso  di
          benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis.  Si
          applica  il  metodo  EN16321-2  e,   fino   alla   relativa
          pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
              4.2. Negli impianti di distribuzione  di  benzina  deve
          essere installato un gruppo di controllo del  funzionamento
          che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero
          dei vapori di benzina. In  presenza  di  tali  anomalie  il
          gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni  provvedimenti.
          La  presente  disposizione  non  si  applica  in  caso   di
          installazione del sistema  automatico  previsto  dal  punto
          4.3.
              4.3. I controlli previsti al punto 4.1  possono  essere
          eseguiti dal  gestore  con  periodicita'  triennale  se  e'
          installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema
          deve rilevare automaticamente i guasti  che  si  verificano
          nel corretto funzionamento  del  sistema  di  recupero  dei
          vapori  di  benzina  e  nel  sistema  stesso  di  controllo
          automatico, indicare  i  guasti  al  gestore  ed  arrestare
          automaticamente  il  flusso  di  benzina  dal  distributore
          interessato dal guasto se  questo  non  e'  riparato  entro
          sette giorni.
          5. Obblighi di documentazione.
              5.1. (Soppresso).
              5.2.  Gli  impianti   di   distribuzione   di   benzina
          realizzati  sulla  base  di  una  concessione  o   di   una
          autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai  sensi
          della normativa vigente al momento del rilascio, installati
          o da installare su un sito precedentemente  non  utilizzato
          quale  impianto  di  distribuzione  di  carburante,  devono
          essere provvisti di:
                a)  omologazione  o  riconoscimento  dei  dispositivi
          componenti il sistema di  recupero  vapori,  da  parte  del
          Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di  recupero
          dei vapori di benzina messi in  commercio  o  in  esercizio
          dopo il 30 giugno  2003,  anche  gli  atti  di  conformita'
          previsti dal decreto Presidente della Repubblica  23  marzo
          1998, n. 126;
                b) approvazione di tipo del distributore provvisto di
          un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal
          Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31
          luglio  1934  e  nel  rispetto  delle  modalita'  di  prova
          previste dalla normativa all'epoca vigente;
                b-bis)  marcatura  CE  e  relativa  dichiarazione  di
          conformita' ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   23   marzo   1998,   n.    126,    in    luogo
          dell'approvazione di tipo di cui alla  lettera  b),  per  i
          distributori messi in commercio o in esercizio dopo  il  30
          giugno 2003;
                c)  certificato  di  collaudo  dell'intero   impianto
          effettuato dalla  commissione  competente  ai  sensi  della
          vigente normativa.
              5.3. Gli impianti di distribuzione di  benzina  diversi
          da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:
                a) originaria approvazione di tipo  del  distributore
          sprovvisto di  un  sistema  per  il  recupero  dei  vapori,
          rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del  decreto
          ministeriale 31 luglio 1934;
                a-bis)  marcatura  CE  e  relativa  dichiarazione  di
          conformita' ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   23   marzo   1998,   n.    126,    in    luogo
          dell'approvazione di tipo di cui alla  lettera  a),  per  i
          distributori messi in commercio o in esercizio dopo  il  30
          giugno 2003;
                b)  omologazione  o  riconoscimento  dei  dispositivi
          componenti il sistema di  recupero  vapori,  da  parte  del
          Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di  recupero
          dei vapori di benzina messi in  commercio  o  in  esercizio
          dopo il 30 giugno  2003,  anche  gli  atti  di  conformita'
          previsti dal decreto Presidente della Repubblica  23  marzo
          1998, n. 126;
                c)  certificazione,   rilasciata   dal   costruttore,
          attestante la conformita' del sistema di recupero di vapori
          prodotto in serie al prototipo omologato. Tale  certificato
          di conformita' deve attestare la capacita' del  sistema  di
          recupero dei vapori prodotto in  serie  di  rispettare,  se
          correttamente   installato,   il   valore   di   efficienza
          prescritto quando sia rispettato  il  valore  V/L,  con  le
          relative  tolleranze,  rilevate  in  sede  di   prova   del
          prototipo omologato; la presente lettera non si applica  in
          caso  di  sistemi  di  recupero  provvisti  degli  atti  di
          conformita'  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  marzo  1998,  n.  126,  e  di  distributori
          provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;
                d)  dichiarazione  rilasciata  dall'installatore  del
          sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di
          distribuzione, attestante che l'installazione  del  sistema
          e' stata effettuata  seguendo  le  istruzioni  fornite  dal
          costruttore e che le prove  funzionali,  con  verifica  del
          rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della  presa  in
          carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito
          positivo; la presente lettera non si  applica  in  caso  di
          sistemi di recupero provvisti  degli  atti  di  conformita'
          previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
          marzo 1998, n.  126,  e  di  distributori  provvisti  della
          marcatura CE prevista dal tale decreto;
                e) copia della notifica, da parte del gestore,  circa
          l'avvenuta  installazione  del  sistema  di  recupero   dei
          vapori, completa di documentazione comprovante il  rispetto
          della normativa all'epoca vigente.
              5.4. Tutti gli impianti  di  distribuzione  di  benzina
          devono essere dotati di un registro di  impianto  che  deve
          essere custodito dal gestore. Nel  registro  devono  essere
          riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria  e
          straordinaria effettuati sull'impianto, i  risultati  degli
          autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed  i  provvedimenti
          assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.
              5.5. (Soppresso).
          Appendice
          1. Esame costruttivo del distributore.
              1.1. Scopo.
              La  prova  e'  finalizzata   all'individuazione   delle
          caratteristiche costruttive e funzionali  del  distributore
          in esame.
              1.2. Contenuto dell'esame costruttivo.
              I dati caratteristici del distributore in esame saranno
          riportati  sulla  scheda  delle  prove  di  laboratorio,  e
          dovranno comprendere:
                a) le dimensioni di  ingombro  del  distributore  (in
          millimetri);
                b)  la  conformazione  del   distributore   (singolo,
          doppio, monofronte, bifronte);
                c)     la     configurazione     del     distributore
          (parallelepipedo, cilindrico, ecc.);
                d) il numero delle pistole che e' possibile collegare
          al distributore;
                e)  il  tipo  e  lo   spessore   del   fasciame   del
          distributore.
          2. Esame costruttivo dell'impianto elettrico.
              2.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  all'individuazione  dei  dati
          caratteristici di  ogni  singolo  componente  elettrico  ed
          elettronico  del   distributore   in   esame,   valutandone
          l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
              2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico.
              I  dati  caratteristici  dei  componenti  dell'impianto
          elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla
          scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
                a) le  caratteristiche  del  motore  della  pompa  di
          circolazione del carburante  (tipo,  esecuzione,  custodia,
          potenza, n.ro giri /  min.,  estremi  delle  certificazioni
          acquisite);
                b) le caratteristiche  dell'interruttore  del  motore
          della  pompa  di   circolazione   del   carburante   (tipo,
          esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
                c) le caratteristiche del motore della pompa a  vuoto
          del  circuito  di  recupero  vapori,  se  presente   (tipo,
          esecuzione,  custodia,  potenza,  n.ro  giri/min.,  estremi
          delle certificazioni acquisite);
                d) le caratteristiche  dell'interruttore  del  motore
          della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi
          delle certificazioni acquisite);
                e)   le   caratteristiche   dell'elettrovalvola    di
          intercettazione del carburante (tipo,  esecuzione,  estremi
          delle certificazioni acquisite);
                f) le  caratteristiche  del  sensore  di  calore,  se
          presente (tipo, esecuzione,  estremi  delle  certificazioni
          acquisite);
                g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo,
          esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
                h) le caratteristiche dell'impianto di  illuminazione
          (tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione,  zona  di
          posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);
                i) le caratteristiche delle  scatole  di  connessione
          (tipo, esecuzione, grado di protezione,  zona  di  posa  in
          opera, estremi delle certificazioni acquisite);
                l) le caratteristiche delle morsettiere  (tipo,  zona
          di posa in opera);
                m)  le  caratteristiche  dei  cavi  elettrici  e  dei
          pressacavi  (tipo,  esecuzione,  zona  di  posa  in  opera,
          estremi delle certificazioni acquisite).
          3. Esame dell'impianto idraulico.
              3.1. Linea di erogazione del carburante.
              3.1.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  all'individuazione  dei  dati
          caratteristici di ogni singolo componente  della  linea  di
          erogazione del carburante per  il  distributore  in  esame,
          valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
              3.1.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico.
              I dati caratteristici dei  componenti  della  linea  di
          erogazione del carburante saranno  riportati  sulla  scheda
          delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
                a) le caratteristiche della pompa di circolazione del
          carburante  (tipo,  materiali,  prevalenza,  estremi  delle
          certificazioni acquisite);
                b)  le   caratteristiche   delle   tubazioni   (tipo,
          diametri,   materiali,   estremi    delle    certificazioni
          acquisite);
                c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo,
          esecuzione, numero delle  posizioni  di  apertura,  estremi
          delle certificazioni acquisite);
                d) le caratteristiche dello  sfiato  del  sistema  di
          disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del
          tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite);
                e) le caratteristiche del  rivelatore  di  erogazione
          (tipo, materiale, ubicazione);
                f) le caratteristiche della valvola  di  sicurezza  a
          fusione e distacco (tipo,  materiale,  ubicazione,  estremi
          delle certificazioni acquisite), se presente.
              3.2. Linea di recupero dei vapori.
              3.2.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  all'individuazione  dei  dati
          caratteristici di ogni singolo componente  della  linea  di
          recupero  dei  vapori  per  il   distributore   in   esame,
          valutandone l'idoneita' all'impiego ai tini antincendi.
              3.2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico.
              I dati caratteristici di ogni singolo componente  della
          linea di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda
          delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
                a) la descrizione del principio di  funzionamento  (a
          circolazione  naturale,  a  circolazione  forzata  mediante
          pompa a vuoto,  a  circolazione  forzata  tramite  eiettore
          idraulico, etc.);
                b)  le  caratteristiche  della  pompa  a  vuoto   del
          circuito di recupero vapori, se presente (tipo,  materiale,
          prevalenza,  ubicazione,   estremi   delle   certificazioni
          acquisite);
                c) le caratteristiche  dell'iniettore  idraulico  del
          circuito di recupero vapori, se presente (tipo,  materiale,
          ubicazione);
                d)  le  caratteristiche  del  ripartitore   coassiale
          (tipo, diametri, materiali, ubicazione);
                e)  le   caratteristiche   delle   tubazioni   (tipo,
          diametri,   materiali,   estremi    delle    certificazioni
          acquisite);
                f) le caratteristiche della valvola  di  sicurezza  a
          fusione e distacco (tipo,  materiale,  ubicazione,  estremi
          delle certificazioni acquisite), se presente;
                g) le caratteristiche del sensore  di  pressione,  se
          presente (tipo, ubicazione,  estremi  delle  certificazioni
          acquisite).
          4. Esame della testata contometrica.
              4.1. Scopo.
              La  prova  e'  finalizzata   all'individuazione   delle
          caratteristiche  costruttive  e  di   funzionamento   della
          testata contometrica, valutandone  l'idoneita'  all'impiego
          ai fini antincendi.
              4.2. Contenuto dell'esame della testata contometrica.
              I  dati  caratteristici  della   testata   contometrica
          saranno riportati sulla scheda delle prove di  laboratorio,
          e dovranno comprendere:
                a) il tipo (meccanica o elettronica);
                b)  le  caratteristiche  della  custodia  (materiale,
          esecuzione,  ubicazione,   estremi   delle   certificazioni
          acquisite);
                c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo,
          esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi  delle
          certificazioni acquisite).
          5. Prova di funzionamento.
              5.1. Scopo.
              La    prova    e'    finalizzata     all'individuazione
          dell'idoneita'  all'impiego  ai  fini  antincendi  e  della
          regolarita' di funzionamento del distributore in esame.
              5.2. Apparecchiatura di prova.
              Il distributore in esame viene posizionato su  apposito
          banco  di  prova,  simulante  le  effettive  condizioni  di
          esercizio, costituito dai seguenti elementi:
                serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e
          indicatore  di  livello,  fissato  a  idonea  struttura  di
          sostegno;
                piattaforma per il posizionamento del distributore;
                dispositivo simulante il bocchettone e  la  tubazione
          di  carico  del  veicolo,  compatibile   con   le   pistole
          erogatrici utilizzate nei  sistemi  di  recupero  vapore  e
          collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio.
              Il liquido da  impiegarsi  nelle  prove  dovra'  essere
          compatibile con le caratteristiche del  circuito  idraulico
          del sistema di distribuzione.
              5.3. Descrizione della prova.
              La prova  deve  essere  eseguita  secondo  la  seguente
          procedura:
                a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
          alla linea per l'alimentazione elettrica;
                b) mettere in funzione il distributore  simulando  10
          operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni  di
          apertura  della  pistola  erogatrice,   per   un'erogazione
          complessiva di 1000 litri di carburante.
              La  prova  si  considera  superata  se   durante   tali
          operazioni il distributore  ha  mostrato  un  funzionamento
          regolare.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
          6. Misura delle caratteristiche del circuito idraulico.
              6.1. Linea di erogazione del carburante liquido.
              6.1.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata  a  misurare  il  valore  delle
          grandezze  idrauliche  caratteristiche   della   linea   di
          erogazione del carburante per il distributore in esame, sia
          durante la fase dell'erogazione stessa, sia  negli  istanti
          precedenti  e  successivi,  durante  i  quali  la   pistola
          erogatrice rimane chiusa.
              6.1.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          coassiali:
                  a) collegare il distributore al circuito  idraulico
          ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
                  b) rimuovere la pistola erogatrice dalla  tubazione
          flessibile coassiale;
                  c) collegare l'estremita'  libera  della  tubazione
          coassiale alla linea di  misura,  costituita  da  un  primo
          ripartitore coassiale, a sua volta collegato  a  due  linee
          distinte per il passaggio  del  liquido  carburante  e  dei
          vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante
          e' installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni  e
          delle portate;
                  d) collegare le due  linee  per  il  passaggio  del
          liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a
          sua  volta  collegato  ad  un  breve  tronco  di  tubazione
          flessibile coassiale;
                  e)   collegare    la    pistola    di    erogazione
          all'estremita' libera  del  suddetto  tronco  di  tubazione
          flessibile coassiale;
                  f) regolare il by-pass della pompa di  circolazione
          del carburante al valore massimo consentito di portata;
                  g)  introdurre  la  pistola   di   erogazione   nel
          dispositivo di carico;
                  h) far  funzionare  il  distributore  simulando  10
          operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni  di
          apertura della pistola erogatrice.
              Nel corso delle operazioni di cui al  punto  h)  devono
          essere rilevate le seguenti grandezze:
                portata massima di erogazione a pistola completamente
          aperta (in litri/minuto);
                pressione  di  erogazione  a  pistola   completamente
          aperta (in bar);
                pressione  massima  all'atto  della  chiusura   della
          pistola (colpo d'ariete) (in bar);
                portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
          di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
              Per ciascuna delle grandezze  precedentemente  elencate
          deve essere effettuata la media dei valori  rilevati  nelle
          10 operazioni di rifornimento, il valore risultante  andra'
          riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          gemellate:
                  a) collegare il distributore al circuito  idraulico
          ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
                  b) rimuovere il ripartitore coassiale e la  pistola
          erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
                  c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
          erogazione alla  linea  di  misura,  costituita  da  idoneo
          gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
                  d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale  e
          la pistola di erogazione all'estremita' libera della  linea
          per il passaggio del carburante in uscita  dalla  linea  di
          misura ed alla linea di recupero dei vapori;
                  e) regolare il by-pass della pompa di  circolazione
          del carburante al valore massimo consentito di portata;
                  f)  introdurre  la  pistola   di   erogazione   nel
          dispositivo di carico;
                  g)  far  funzionare  il  sistema  di  distribuzione
          simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna  delle
          posizioni di apertura della pistola erogatrice.
              Nel corso delle operazioni di cui al  punto  g)  devono
          essere rilevate le seguenti grandezze:
                portata massima di erogazione a pistola completamente
          aperta (in litri/minuto);
                pressione  di  erogazione  a  pistola   completamente
          aperta (in bar);
                pressione  massima  all'atto  della  chiusura   della
          pistola (colpo d'ariete) (in bar);
                portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
          di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
              Per ciascuna delle grandezze  precedentemente  elencate
          deve essere effettuata la media dei valori  rilevati  nelle
          10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
          riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
              6.2. Linea di recupero dei vapori.
              6.2.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata  a  misurare  il  valore  delle
          grandezze  idrauliche  caratteristiche   della   linea   di
          recupero dei vapori per il distributore in esame durante la
          fase dell'erogazione.
              6.2.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          coassiali:
                  a) collegare il distributore al circuito  idraulico
          ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
                  b) rimuovere la pistola erogatrice dalla  tubazione
          flessibile coassiale;
                  c) collegare l'estremita'  libera  della  tubazione
          coassiale alla linea di  misura,  costituita  da  un  primo
          ripartitore coassiale, a sua volta collegato  a  due  linee
          distinte per il passaggio  del  liquido  carburante  e  dei
          vapori;  sulla  linea  per  il  passaggio  dei  vapori   e'
          installato un idoneo gruppo di  misura  delle  pressioni  e
          delle portate;
                  d) collegare le due  linee  per  il  passaggio  del
          liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a
          sua  volta  collegato  ad  un  breve  tronco  di  tubazione
          flessibile coassiale;
                  e)   collegare    la    pistola    di    erogazione
          all'estremita' libera  del  suddetto  tronco  di  tubazione
          flessibile coassiale;
                  f) regolare il by-pass della pompa di  circolazione
          del carburante al valore massimo consentito di portata;
                  g)  introdurre  la  pistola   di   erogazione   nel
          dispositivo di carico;
                  h) far  funzionare  il  distributore  simulando  10
          operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni  di
          apertura della pistola erogatrice.
              Nel corso delle operazioni di cui al  punto  h)  devono
          essere rilevate le seguenti grandezze:
                portata massima dei vapori  a  pistola  completamente
          aperta (in litri/minuto);
                pressione dei vapori a pistola  completamente  aperta
          (in bar);
                portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
          piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
                depressione massima sulla linea  di  aspirazione  dei
          vapori (in bar).
              Per ciascuna delle grandezze  precedentemente  elencate
          deve essere effettuata la media dei valori  rilevati  nelle
          10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
          riportati sulla scheda delle prove di laboratorio;
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          gemellate:
                  a) collegare il distributore al circuito  idraulico
          ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
                  b) rimuovere il ripartitore coassiale e la  pistola
          erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
                  c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
          recupero dei vapori alla linea  di  misura,  costituita  da
          idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
                  d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale  e
          la pistola di erogazione all'estremita' libera della  linea
          di recupero dei vapori in uscita dalla linea  di  misura  c
          alla linea per il passaggio del carburante;
                  e) regolare il by-pass della pompa di  circolazione
          del carburante al valore massimo consentito di portata;
                  f)  introdurre  la  pistola   di   erogazione   nel
          dispositivo di carico;
                  g)  far  funzionare  il  sistema  di  distribuzione
          simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna  delle
          posizioni di apertura della pistola erogatrice.
              Nel corso delle operazioni di cui al  punto  g)  devono
          essere rilevate le seguenti grandezze:
                portata massima dei vapori  a  pistola  completamente
          aperta (in litri/minuto);
                pressione dei vapori a pistola  completamente  aperta
          (in bar);
                portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
          piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
                depressione massima sulla linea  di  aspirazione  dei
          vapori (in bar).
              Per ciascuna delle grandezze  precedentemente  elencate
          deve essere effettuata la media dei valori  rilevati  nelle
          10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
          riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
              7. Rapporto V/L
                ove: V e' il volume dei vapori recuperati durante  il
          rifornimento; L e' il corrispondente volume del  carburante
          erogato.
              I valori di V e L vengono calcolati  sulla  base  delle
          portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2.
              Il rapporto V/L del sistema deve rientrare  nei  limiti
          stabiliti al punto  2.1.  Se  la  misura  viene  effettuata
          aspirando aria nel circuito di recupero  dei  vapori,  deve
          essere applicato un idoneo coefficiente correttivo.
          8. Prove di tenuta in pressione del circuito idraulico.
              8.1. Linea di erogazione del carburante.
              8.1.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  alla  verifica  della  tenuta
          degli elementi costitutivi della linea  di  erogazione  del
          carburante per il distributore in esame, per una  pressione
          pari almeno a 1,2 volte quella  massima  misurata  all'atto
          della chiusura  della  pistola  di  erogazione  (media  dei
          valori riscontrati su 10  operazioni  di  rifornimento),  e
          comunque non inferiore a 5 bar.
              8.1.2. Descrizione della prova
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          coassiali:
                  a) rimuovere la pistola erogatrice dalla  tubazione
          flessibile coassiale;
                  b) chiudere  l'estremita'  libera  della  tubazione
          flessibile  coassiale  mediante  idoneo   tappo   metallico
          filettato, munito di valvola di sfiato  per  permettere  la
          fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                  c) collegare la linea di erogazione del  carburante
          a  monte  del  distributore  ad   una   pompa   di   idonee
          caratteristiche, dotata di strumento per  la  misura  delle
          pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
          contenente il liquido di prova;
                  d)  far  fuoriuscire  l'aria  presente  all'interno
          della tubazione flessibile coassiale agendo sulla  suddetta
          valvola di sfiato;
                  e) inviare, tramite la pompa di cui al punto c), il
          liquido di prova nella linea di erogazione del  carburante,
          incrementando gradualmente  la  pressione  fino  al  valore
          massimo prefissato,  e  mantenere  la  pressione  a  questo
          valore per 10 minuti primi.
              La prova si considera superata se durante le operazioni
          di  cui  al  punto  e)  nessun  elemento  della  linea   di
          erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
          coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova  o
          abbassamenti di pressione.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio; per distributori che  impiegano
          tubazioni flessibili gemellate:
                a) rimuovere il ripartitore coassiale  e  la  pistola
          erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
                b) chiudere le estremita' libere  di  ciascuna  delle
          tubazioni  flessibili  gemellate  mediante   idoneo   tappo
          metallico  filettato,  munito  di  valvola  di  sfiato  per
          permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                c) collegare la linea di erogazione del carburante  a
          monte   del   distributore   ad   una   pompa   di   idonee
          caratteristiche, dotata di strumento per  la  misura  delle
          pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
          contenente il liquido di prova;
                d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno  delle
          tubazioni flessibili  gemellate  agendo  sulle  valvole  di
          sfiato presenti sui tappi filettati;
                e) inviare, tramite la pompa di cui al punto  c),  il
          liquido di prova nella linea di erogazione del  carburante,
          incrementando gradualmente  la  pressione  fino  al  valore
          massimo prefissato,  e  mantenere  la  pressione  a  questo
          valore per 10 minuti primi.
              La prova si considera superata se durante le operazioni
          di  cui  al  punto  e)  nessun  elemento  della  linea   di
          erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
          di erogazione, ha  mostrato  trafilamenti  del  liquido  di
          prova o abbassamenti di pressione.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
              8.2. Linea di recupero dei vapori.
              8.2.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata a verificare  la  tenuta  degli
          elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
          il distributore in esame, per  una  pressione  pari  a  1,2
          volte quella massima fornita dal dispositivo del  vuoto,  e
          comunque non inferiore a 1 bar.
              8.2.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          coassiali:
                  a) rimuovere la pistola erogatrice dalla  tubazione
          flessibile coassiale;
                  b) chiudere  l'estremita'  libera  della  tubazione
          flessibile  coassiale  mediante  idoneo   tappo   metallico
          filettato, munito di valvola di sfiato  per  permettere  la
          fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                  c) collegare la linea  di  recupero  dei  vapori  a
          valle   del   distributore   ad   una   pompa   di   idonee
          caratteristiche, dotata di strumento per  la  misura  delle
          pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
          contenente il liquido di prova;
                  d)  far  fuoriuscire  l'aria  presente  all'interno
          della tubazione flessibile coassiale, agendo sulla  valvola
          di sfiato presente sul tappo metallico filettato;
                  e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
          liquido di  prova  nella  linea  di  recupero  dei  vapori,
          incrementando gradualmente  la  pressione  fino  al  valore
          massimo prefissato,  e  mantenere  la  pressione  a  questo
          valore per 10 minuti primi.
              La prova si considera superata se durante le operazioni
          di cui al punto e) nessun elemento della linea di  recupero
          dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale,  ha
          mostrato trafilamenti del liquido di prova  o  abbassamenti
          di pressione.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio;
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          gemellate:
                  a) rimuovere il ripartitore coassiale e la  pistola
          erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
                  b) chiudere le estremita' libere di ciascuna  delle
          tubazioni  flessibili  gemellate  mediante   idoneo   tappo
          metallico  filettato,  munito  di  valvola  di  sfiato  per
          permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                  c) collegare la linea  di  recupero  dei  vapori  a
          valle   del   distributore   ad   una   pompa   di   idonee
          caratteristiche, dotata di strumento per  la  misura  delle
          pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
          contenente il liquido di prova;
                  d)  far  fuoriuscire  l'aria  presente  all'interno
          delle tubazioni flessibili gemellate agendo  sulle  valvole
          di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
                  e) inviare, tramite la pompa di cui al punto c), il
          liquido di  prova  nella  linea  di  recupero  dei  vapori,
          incrementando gradualmente  la  pressione  fino  al  valore
          massimo prefissato,  e  mantenere  la  pressione  a  questo
          valore per 10 minuti primi.
              La prova si considera superata se durante le operazioni
          di  cui  al  punto  e)  nessun  elemento  della  linea   di
          erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
          di erogazione, ha  mostrato  trafilamenti  del  liquido  di
          prova o abbassamenti di pressione.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
          9. Prova di tenuta in depressione della linea  di  recupero
            dei vapori.
              9.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata a verificare  la  tenuta  degli
          elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
          il distributore in esame, per una depressione  pari  a  1,2
          volte quella massima fornita dal dispositivo del  vuoto,  e
          comunque non inferiore in valore assoluto a 300 millibar.
              9.1.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          coassiali:
                a) rimuovere la pistola  erogatrice  dalla  tubazione
          flessibile coassiale;
                b)  chiudere  l'estremita'  libera  dalla   tubazione
          flessibile  coassiale  mediante  idoneo   tappo   metallico
          filettato, munito di valvola di sfiato  per  permettere  la
          fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                c) collegare la linea di recupero dei vapori a  valle
          del  distributore  ad  una  pompa   aspirante   di   idonee
          caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura  delle
          depressioni;
                  d)  far  fuoriuscire  l'aria  presente  all'interno
          della tubazione flessibile coassiale agendo  sulla  valvola
          di sfiato presente sul tappo metallico filettato;
                  e) mettere in depressione la linea di recupero  dei
          vapori tramite la pompa di cui al punto c), incrementandone
          gradualmente la depressione fino al valore  prefissato.  La
          prova si considera  superata  se,  dopo  10  minuti  primi,
          nessun elemento della  linea  di  recupero  dei  vapori  ha
          mostrato  variazioni  di  pressione  rispetto   al   valore
          prefissato.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio;
                per distributori che impiegano  tubazioni  flessibili
          gemellate:
                  a) rimuovere il ripartitore coassiale e la  pistola
          erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
                  b) chiudere l'estremita' libera di  ciascuna  delle
          tubazioni  flessibili  gemellate  mediante   idoneo   tappo
          metallico  filettato,  munito  di  valvola  di  sfiato  per
          permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
                  c) collegare la linea  di  recupero  dei  vapori  a
          valle del distributore ad una  pompa  aspirante  di  idonee
          caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura  delle
          depressioni;
                  d)  far  fuoriuscire  l'aria  presente  all'interno
          delle tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle  valvole
          di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
                  e) mettere in depressione la linea di recupero  dei
          vapori tramite la pompa di cui al punto  c),  incrementando
          gradualmente la depressione fino al valore prefissato.
              La prova si  considera  superata  se,  dopo  10  minuti
          primi, nessun elemento della linea di recupero  dei  vapori
          ha mostrato variazioni  di  pressione  rispetto  al  valore
          prefissato.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
          10. Prove sulla pistola erogatrice.
              10.1. Prova di apertura spontanea.
              10.1.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata a verificare  la  tenuta  della
          valvola di ritegno del carburante interna alla  pistola  di
          erogazione, per pressioni crescenti.
              10.1.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                a) collegare la  linea  di  erogazione  a  monte  del
          distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata
          di strumento  per  la  misura  delle  pressioni,  posta  in
          aspirazione  sul  serbatoio  di  stoccaggio  contenente  il
          liquido di prova;
                b) inviare, tramite la pompa di cui al punto  a),  il
          liquido di prova alla pistola erogatrice che  viene  tenuta
          chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad  un
          massimo di 20 bar.
              La  prova  si  considera  superata   se,   durante   le
          operazioni di cui al punto b), si verifica uno dei seguenti
          casi:
                la pistola erogatrice rimane chiusa;
                la pistola erogatrice si apre solo per un  valore  di
          pressione non inferiore a 1,2 volte  la  pressione  massima
          misurata  all'atto  della   chiusura   della   pistola   di
          erogazione (media dei valori riscontrati su  10  operazioni
          di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
              10.2. Prova di caduta.
              10.2.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  a  verificare  la  resistenza
          meccanica della pistola erogatrice.
              10.2.2. Descrizione della prova
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                la pistola erogatrice deve essere lasciata cadere  al
          suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza  di
          almeno 1,5 metri, per 5 volte  consecutive.  A  seguito  di
          esame  visivo  effettuato  dopo  la  caduta,   la   pistola
          erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture o altre
          alterazioni   tali    da    pregiudicarne    il    corretto
          funzionamento.
              A  tale  scopo  la  pistola  erogatrice   deve   essere
          nuovamente risottoposta alla prova  di  apertura  spontanea
          descritta al punto 9.1.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
          11. Prova di continuita' elettrica.
              11.1. Scopo.
              La prova e' finalizzata alla verifica della continuita'
          elettrica tra la  pistola  di  erogazione  e  la  struttura
          metallica del distributore in esame.
              11.2. Descrizione della prova
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                tramite l'utilizzazione di idonea  strumentazione  di
          misura, deve essere accertata la continuita' elettrica  tra
          la pistola di  erogazione  e  la  struttura  metallica  del
          distributore in esame.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.
          12.  Verifiche  sulla  testata  contometrica  (se  di  tipo
            elettronico).
              12.1. Scopo.
              La prova e'  finalizzata  alla  verifica  del  corretto
          funzionamento   della   testata   contometrica    per    il
          distributore  in  esame,  e  del  relativo  generatore   di
          impulsi.
              La  testata  contometrica,  oltre  alle   funzioni   di
          indicazione delle quantita' erogate e, se l'impianto e'  in
          rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi  importi,
          svolge  funzioni  di  controllo   del   funzionamento   del
          distributore  e,  in  caso  di  mal   funzionamento,   deve
          provocare l'arresto dell'erogazione.
              Le  condizioni  di  arresto  da  verificare   sono   le
          seguenti:
                mancanza di alimentazione generale;
                mal funzionamento del generatore d'impulsi;
                alimentazione non corretta del generatore d'impulsi;
                errore aritmetico;
                basso  livello  nella  cisterna  di  stoccaggio   del
          carburante;
                dispositivo di visualizzazione danneggiato;
                prezzo unitario nullo;
                mancata erogazione per 30 secondi;
                mancato funzionamento del  sistema  di  recupero  dei
          vapori se interfacciato con la testata contometrica.
              12.2. Descrizione della prova.
              La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
                per il distributore in esame devono  essere  simulate
          altrettante situazioni di guasto corrispondenti a  ciascuna
          delle condizioni elencate al  punto  12.1.  verificando  di
          volta in  volta  l'arresto  del  funzionamento  del  gruppo
          motore-pompa di erogazione.
              L'esito della prova deve essere riportato sulla  scheda
          delle prove di laboratorio.».


 
        
                               Art. 4
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.  Le  attivita'  previste  dal
presente  decreto  ricadono  tra  i   compiti   istituzionali   delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si  fa  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare
 
                                Balduzzi, Ministro della salute
 
                                Severino, Ministro della giustizia
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Severino