Cassazione: Corpo Forestale dello Stato - Infortuni sul lavoro - risarcimento del danno biologico e morale -

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 13 Agosto 2012 01:43
Visite: 1890

d



INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 18-05-2012, n. 7971Fatto - Diritto P.Q.lpd
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1036 del 2010 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana al pagamento a favore degli eredi di lpd della somma di Euro 30.120,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale patito dal loro dante causa in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 12.08.1999.In relazione alle modalità dell'infortunio i giudici di merito hanno puntualizzato che il lpd, in qualità di operaio forestale, era intento allo spegnimento di un incendio in Contrada "Sotto le grotte lpd Triona", quando era scivolato rotolando nell'area delle fiamme, procurandosi gravi ustioni, che ne avevano determinato, in data (OMISSIS), la morte.La Corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell'Amministrazione in ordine al gravissimo infortunio subito dal lpd, ritenendo, sulla base delle prove per testi espletate, che allo stesso non fosse stata impartita una adeguata formazione e preparazione con specifico riguardo all'attività di spegnimento degli incendi e non fosse stato fornito il necessario equipaggiamento per una adeguata protezione dalle fiamme.La stessa Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del risarcimento del danno biologico in relazione alla gravita e intensità delle lesioni subite dal lpd e del danno morale determinato nella misura di un quarto di quello biologico.L'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Territoriale ed Ambiente - Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui resistono gli eredi di lpd. L'INAIL non si è costituito.2. La ricorrente Amministrazione ripropone con il ricorso per cassazione le censure già svolte contro la decisione di primo grado, ribadendo in particolare:-di avere impartito la necessaria formazione al lpd che non aveva rispettato le necessarie misure di sicurezza (primo motivo);
-che il giudice di appello avrebbe errato nel non accogliere l'eccezione di inattendibilità dei testi escussi e nel fornire sufficiente motivazione (secondo, terzo motivo);- che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze espresse contro la decisione di primo grado riguardanti la dedotta perdita del potere ignifugo delle tute (quarto e quinto motivo);
- che il giudice di appello non avrebbe sufficientemente motivato in modo coerente e puntuale sulla liquidazione del danno, effettuato in modo astratto e non tenendo conto del criterio della ed. personalizzazione (sesto motivo). Gli esposti motivi sono privi di pregio e vanno disattesi.
Invero giudici di merito hanno accertato e ricostruito le modalità dell'infortuno e la responsabilità dell'Amministrazione sulla base delle risultanze istruttorie, liberamente valutabili dal giudice (in questo senso si richiama il costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995;Cass. sentenza n. 10896 del 1998).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi, ritenendo sulla base di tali risultanze, come già detto, che nel caso di specie fosse da ravvisare la responsabilità dell'Amministrazione sotto molteplici profili.Con riguardo alla censura relativa alla liquidazione del danno va osservato che giudici di merito hanno tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'invalidità temporanea assoluta, dell'intensità della malattia e del dolore subito dal lpd dopo giorni di sofferenze, che lo condussero alla morte.3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei controricorrenti, con distrazione a favore dell'Avv. Mario Milone dichiaratosi antistatario.
Nessuna statuizione va emessa per le spese nei confronti dell'INAIL, non costituitasi, nei cui confronti le altre parti non hanno avanzato richieste.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Mario Milone.
Nulla per le spese nei confronti dell'INAIL. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.