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... trattenute IRPEF operate dal 1981 al 1998 sulla pensione privilegiata militare da lui goduta...

Dettagli




IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. VI - 5, Ord., 25-06-2012, n. 10558Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che, ai sensi del l'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:Con sentenza 730/10 depositata il 19.2.10 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso n. 8650/05 RG, proposto dal sig. lpd avverso la sentenza n. 9 del 17.3.04 (depositata il 21.4.04) della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Siracusa - Sezione 7^. In detto ricorso il contribuente aveva dedotto che l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rigettando la sua domanda di rimborso delle trattenute IRPEF operate dal 1981 al 1998 sulla pensione privilegiata militare da lui goduta, aveva violato il giudicato esterno (conseguentemente incorrendo nel vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.p.c.) costituito dalla sentenza n. 293 del 23.10.81 della Commissione Tributaria di secondo grado di Siracusa; sentenza, quest'ultima, che secondo la prospettazione del contribuente aveva accertato il diritto del medesimo all'esonero dall'IRPEF sulla suddetta pensione, disponendo altresì il rimborso delle trattenute a tale titolo operate dal 1975 al 1981.La sentenza n. 730/10 di questa Corte ha motivato il rigetto del ricorso per cassazione del sig. lpd rilevando che quest'ultimo non aveva allegalo la sentenza di cui invocava l'autorità di giudicato, corredata dell'attestazione del relativo passaggio in giudicato, nè aveva evidenziato se e quando tale documentazione fosse stata prodotta nel merito nè aveva riportato in ricorso il contenuto di tale documento per consentire alla Corte di decidere la controversia solo sulla base del ricorso medesimo.Avverso quest'ultima sentenza il sig. lpd propone ora ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo che la decisione della Suprema Corte sarebbe stata effetto di un errore percettivo, giacchè - contrariamente a quanto ivi rilevato - la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado n. 293/81, con la relativa attestazione di passaggio in giudicato, era presente nel fascicolo di merito (e, precisamente, nel fascicolo della Commissione tributaria Provinciale di Siracusa, compreso nel fascicolo della Commissione tributaria Regionale) trasmesso alla Corte di Cassazione; a prova di tale affermazione il ricorrente produce attestazione all'uopo rilasciata da un funzionario della Segretaria della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Siracusa.L'istanza di revocazione appare inammissibile, perchè fondata sulla denuncia di un errore percettivo su un fatto - la presenza agli atti di causa della sentenza n. 293/81 della Commissione Tributaria di secondo grado di Siracusa - privo della caratteristica della decisività.La sentenza 730/10 di questa Corte, infatti, ha rigettato il ricorso del contribuente argomentando che - anche dando per pacifica la sussistenza della sentenza passata in giudicato (risultando la stessa menzionata nella sentenza impugnata) - l'errore addebitato dal ricorrente alla semenza dalla Commissione Tributaria Regionale poteva essere riscontrato solo attraverso la lettura della sentenza n. 293/81 della Commissione Tributaria di secondo grado di Siracusa e tale lettura risultava impedita da tre fatti (vedi il primo capo della pag. 5 della sentenza di cui si chiede la revocazione):
1) il fatto che il ricorrente non aveva allegato la sentenza n. 293/81 della Commissione Tributaria di secondo grado di Siracusa corredata dell'attestazione del relativo passaggio in giudicato;
2) il fatto che il ricorrente non aveva evidenziato se e quando tale documentazione fosse stata prodotta nel merito;
3) il fatto che il ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto di tale documento per consentire alla Corte di decidere la controversia solo sulla base del ricorso medesimo.
I fatti di cui ai punti 2) e 3) non riguardano la documentazione allegata agli atti di causa ma il contenuto espositivo del ricorso (e dunque il rispetto dell'onere di autosufficienza) e con riferimento a tali tatti non è riscontrabile alcun errore percettivo della Corte, poichè - come in questa sede si può rilevare procedendo a diretto esame del ricorso per cassazione n. 8650/05 - in tale ricorso nè era precisato quando la sentenza n. 293/81 della Commissione Tributaria di secondo grado di Siracusa fosse stata prodotta in sede di merito, nè era riportato il contenuto di della sentenza, non rinvenendosi alcuna trascrizione della stessa nei luoghi del ricorso per cassazione (pag. 2, righi 1/9, pag. 4, righi 10/8, e dall'ultimo rigo di pag. 5 al primo rigo di pag. 10) richiamati ne presente ricorso per revocazione a pag. 18, righi 3-6.In definitiva, quindi, il dedotto errore percettivo sul fatto di cui sub 1) risulta privo del carattere di decisività, fondandosi la decisione della sentenza di cui si chiede la revocazione anche sui fatti di cui sub 2) e sub 3), in relazione ai quali non è riscontrabile (e, per vero, nemmeno espressamente dedotto) alcun errore percettivo.In conclusione, si ritiene che l'istanza di revocazione debba essere giudicata inammissibile, in quanto fondata sulla denuncia di un errore privo di decisività".che la parte intimata non si è costituita;che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, la quale ha depositato una memoria difensiva. Consideralo che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;rilevato che gli argomenti spesi nella memoria difensiva della ricorrente non possono giudicarsi concludenti, in quanto si risolvono nel l'addebitare alla sentenza impugnata per revocazione non errori percettivi, bensì un errore di giudizio sull'autosufficienza del ricorso deciso con tale sentenza; si veda in particolare, in detta memoria difensiva, pag. 3 rigo 16 e segg. ("vero è che tale riproduzione non vi è stata, ma è anche vero che la linearità della questione formulata e la stessa formulazione dei motivi di ricorso erano in grado di fornire alla Corte elementi sufficienti ...") e pag. 5 rigo 6 e segg. "Data di deposito della sentenza dei precedenti giudici. Non appare rilevante ai fini del decidere);ritenuto che pertanto deve dichiararsi inammissibile il ricorso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi l'intimata costituita.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

   

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