Forze Armate...adempimenti relativi alla pratica di concessione della pensione privilegiata...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 12 Agosto 2012 01:05
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-07-2012, n. 3920Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR Campania, il maresciallo lpd, sottufficiale dell'esercito, esponeva:
- di aver prestato servizio nell'esercito dal 12.01.73 al 21.04.97, svolgendo compiti gravosi con esposizione costante a fattori climatici sfavorevoli e di aver per tale ragione chiesto all'Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità insorte ("otite catarrale cronica; colite spastica neurovegetativa; discopatia C5 - C6"),-che le proprie condizioni di salute si aggravavano, sicchè l'esponente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle seguenti infermità: "sinusite frontale; gastroduodenite; spondiloartrosi lombare con discopatia L5 - S1 e faringite cronica" e la Commissione medica ospedaliera di Caserta, in data 30.04.93, accertava che anche tali infermità erano dipendenti da causa di servizio; nello stesso senso era il parere del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie, sicché al ricorrente veniva liquidato l'assegno di equo indennizzo per le predette patologie (sinusite frontale; gastroduodenite; spondiloartrosi lombare con discopatia L5 - S1 e faringite cronica). Lo stato di salute del ricorrente continuava a peggiorare, sicché in data 13.04.97 egli veniva dichiarato temporaneamente inabile al servizio perché affetto dalle seguenti patologie: "otite catarrale cronica bilaterale; note di colite spastica; discopatia C5 - C6 e discreto stato ansioso depressivo". In data 17.06.97, la CMO di Caserta diagnosticava al ricorrente le seguenti infermità: 1) sindrome ansioso depressiva; 2) colonpatia spastica diffusa con diverticolite dell'ascendente; 3) note di otite media catarrale cronica bilaterale; 4) discopatia C5 - C6 con impegno funzionale; 5) note di sinusite frontale; 6) spondiloartrosi lombare con discopatia L5 - S1; 7) pregressa faringite; 8) gastroduodenite bulbare erosiva; 9) spondiloartrosi cervicale con impegna funzionale; 10) pregressa bronchite.Le istanze venivano respinte. Pertanto, con ricorso al TAR Campania, l'interessato chiedeva l'annullamento:
a) del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - IV Reparto - XIII Divisione - del 25.11.04, n. 2979, notificato il 10.01.05, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo; b) del parere di "non luogo a deliberare" del Comitato di verifica per le cause di servizio; c) del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 18.12.01 n. 9495/1999, mai notificato al ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.Il ricorrente domandava altresì l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'assegno di equo indennizzo per le patologie indicate nell'istanza predetta.Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.
Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronunzia.
Con ordinanza n. 1773 del 2010 il Consiglio ha disposto l'accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Con la sentenza appellata, il TAR per la Campania ha riconosciuto all'appellato il diritto ad ottenere equo indennizzo per le patologie in fatto riportate ed ha annullato il decreto ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento.
La parte ricorrente impugnava il provvedimento per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 12 e 18 D.P.R. n. 461 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, atteso che il parere della CMO dell'8.07.02 ha confermato il quadro patologico sopra descritto, ma tale parere è stato del tutto ignorato (nel provvedimento impugnato non c'è traccia di esso).L'Amministrazione eccepiva che la visita effettuata dalla CMO di Caserta in data 8.07.02 rientrava negli adempimenti relativi alla pratica di concessione della pensione privilegiata, e pertanto non ha nulla a che vedere con il procedimento in questione; inoltre, il parere del Comitato è vincolante e l'Amministrazione è tenuta ad uniformarvisi.In memoria depositata in data 19.02.09 il ricorrente ribadiva la necessità del parere della CMO, che non è stato considerato e probabilmente neanche chiesto; che la necessità di tale parere (oltre a quello del Comitato) è ribadita dal D.P.R. n. 461 del 2001.A fondamento della decisione il giudice di primo grado, ha anzitutto osservato che "in sede di liquidazione dell'equo indennizzo gli art. 6 e 10 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 hanno dettato un nuovo e criterio di riparto delle competenze fra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso c.p.p.o.), assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciate dal pubblico dipendente, affidando invece al secondo, in via esclusiva, il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.Nonostante questa corretta premessa, il TAR ha ravvisato nel provvedimento di reiezione dell'istanza impugnato la carenza di riferimenti al parere della CMO, riconoscendo in questa omissione un vizio di legittimità (per difetto di motivazione) dell'atto impugnato "atteso che - pur potendo il Comitato di verifica sulla causa di servizio discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica ospedaliera, quanto alla riconducibilità dell'infermità a causa di servizio - è pur sempre necessario che il Comitato si esprima sulle patologie riscontrate dalla CMO. La decisione, infine, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa per cui in caso di contrasto fra le valutazioni della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (il CPPO) in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità (sostenuta dal dipendente), "l'amministrazione non è affatto tenuta a motivare le ragioni della sua opzione per il parere del Comitato, atteso che un obbligo motivazionale incombe su di essa solo nel caso in cui ritenga di non poter aderire al parere di detto Comitato, che è obbligatorio, ma non vincolante (Consiglio di Stato, IV, 3259/2008); ma ciò presuppone pur sempre che il parere della Commissione medica ospedaliera sia almeno preso in considerazione".L'orientamento testè riassunto è contestato dal ricorso in appello interposto dal Ministero della difesa, che risulta fondato, muovendo le proprie argomentazioni dal sopraggiungere degli stessi artt. 6 e 10 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Ed invero, come già sottolineato da questo Consesso, le norme citate hanno dettato "un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze fra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso c.p.p.o.), assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alla quali essi devono ritenersi ascrivibili, mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta ("id est" la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. causa di servizio)" (Consiglio di Stato, IV, 1972/2007).Con tale nuova normativa è perciò del tutto incompatibile affermare, come si legge nella sentenza gravata, che il Comitato di verifica sulla causa di servizio può "discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica ospedaliera, quanto alla riconducibilità dell'infermità a causa di servizio", poiché su tale tema ,come ammette lo stesso TAR richiamando la stessa normativa, non sussiste più alcuna competenza della CMO, bensì solo quella di verificare la presenza o meno delle patologie denunziate, vale a dire unicamente una funzione diagnostica. La verifica del nesso causale (o concausale) infatti, è di spettanza "esclusiva" (ed il termine non appare casuale) del Comitato che, solo in questo senso (come afferma il TAR) "deve" prendere in considerazione le patologie riscontrate dalla CMO, ma non certo l'eventuale parere da essa espresso sulla loro riconducibilità a causa di servizio, e che se presente deve considerarsi "tamquam non esset", in quanto emesso in carenza del relativo potere.Per la stessa ragione, infine, deve ritenersi erroneo il richiamo della decisione, alla giurisprudenza amministrativa per cui in caso di contrasto fra le valutazioni della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (il CPPO, richiamo confermativo dell'erroneo riferirsi alla pregressa normativa) in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità (sostenuta dal dipendente), l'amministrazione non è affatto tenuta a motivare le ragioni della sua opzione per il parere del Comitato.Peraltro, è fondato anche il rilievo, svolto dall'appellante in via differenziale e anche qui con supporto giurisprudenziale, per cui il parere (comunque non vincolante) della CMO ed il richiamo al medesimo, siano richiesto nell'ambito del diverso procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata (Cons. di Stato, sez. VI, n. 2970/2002).In conclusione non costituisce alcun vizio di legittimità il fatto che il diniego di riconoscimento di dipendenza e conseguentemente dell'equo indennizzo si fondi su un parere del CVCS che non rechi menzione alcuna del parere del CMO, essendo sufficiente che il parere del Comitato abbia preso in considerazione le patologie indicate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità (o di concausalità determinante).- Conclusivamente l'appello risulta meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.