Corte dei Conti... D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per aver diritto a pensione privilegiata è necessario che l'infermità invalidante sia legata ...

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 12 Agosto 2012 01:02
Visite: 2796

d



C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 23-07-2012, n. 1201Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe si contesta il decreto n. 933 del 7.06.1999 del Ministero della Difesa che ha negato trattamento pensionistico per l'infermità "Perforazione della membrana timpanica dx da otite purulenta con ipoacusia omolaterale" per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio.Il provvedimento negativo era adottato sulla base di una istruttoria che aveva contemplato:
- giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità espresso, a seguito di v.m.c. effettuata in data 19.11.1997, dall'O.M. di Caserta con la motivazione "risulta che la perforazione timpanica dx è scaturita da flogosi dell'orecchio medio di tipo purulento e non per fatti traumatici. Nel breve tempo di servizio prestato non è possibile ravvisare neppure sotto il profilo concausale alcun elemento sufficiente e preponderante nel determinismo dell'affezione in esame, anche in considerazione di una eziopatogenesi legata a fattori perfigeranti";- giudizio favorevole al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio espresso dalla C.M. di 2° istanza con determinazione datata 21.05.1998;- giudizio negativo formulato dal C.P.P.O. nella seduta del 15.04.1999.
Nella sede giurisdizionale la difesa del ricorrente ha contestato nel merito il citato provvedimento di reiezione affermando che la patologia otitica va considerata, quanto meno ad un livello concausale, dipendente dal servizio militare prestato.
Con ulteriore memoria depositata in data 4.11.2010 il patrono del ricorrente ha prodotto perizia medico legale di parte a firma del dott. N.R. ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso con la concessione della pensione vitalizia di 8° categoria.L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, con memoria defensionale depositata in data 27.10.2011, rappresentando di aver emesso il provvedimento gravato è stato emesso in conformità ai pareri medico legali espressi dai competenti organi medici e chiesto il rigetto del ricorso. Al fine di acquisire più completi elementi di giudizio in ordine alle patologie lamentate, con ordinanza n. 340/2010 di questa Sezione Giurisdizionale è stata disposta una CTU a cura dell'U.M.L. del Ministero della Salute per acquisire motivato parere in merito all'esatta diagnosi e natura della patologia ed alla possibilità che l'infermità possa ritenersi ricollegabile, in termini di nesso causale e/o concausale, al servizio militare svolto. L'organo di consulenza con nota depositata in data 14.03.2011 ha espresso parere motivato nel senso che non sussiste un rapporto di causalità né di concausalità efficiente e determinante tra la infermità ed il servizio prestato dal ricorrente.Con ulteriore memoria depositata in data 4.11.2011 il patrono del ricorrente ha contestato nel merito il giudizio espresso dall'organo consulenziale ed ha prodotto le controdeduzioni del perito di parte, dott. N.R., nelle quali si sostiene il ruolo determinante svolto dal servizio nell'insorgenza dell'infermità. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso ed, in subordine, l'acquisizione di una nuova perizia da altro organo di consulenza.All'odierna udienza, l'Avv.to ---- ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta la richiesta formulata dal patrono di parte attrice di acquisire un ulteriore motivato parere da parte di un altro organo di consulenza per l'esaustività dei risultati peritali già ottenuti.Nel merito il ricorso è infondato.Si premette che a norma dell'art. 64 del T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per aver diritto a pensione privilegiata è necessario che l'infermità invalidante sia legata con rapporto di causalità, od anche concausalità efficiente e determinante, ad un fatto costituente adempimento di un obbligo di servizio, non essendo, pertanto, sufficiente che l'infermità stessa sia stata riscontrata o che si sia manifestata durante il servizio.Orbene, nella fattispecie, l'U.M.L. del Ministero della Salute ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessato, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.
L'organo di consulenza dopo aver evidenziato che il ricorrente aveva svolto effettivo servizio continuativo per i soli mesi di maggio e di giugno 1991, ha rappresentato che "pur ammettendo, come da visite di controllo prima dell'inizio del servizio, la non preesistenza dell'affezione otoiatria, il fatto che la stessa si sia manifestata dopo un servizio prestato nei mesi di maggio e giugno, quindi periodo di certo non lungo e di certo non particolarmente freddo, fa si che non si possa davvero ritenere causata né validamente concausata dal citato, breve servizio, non caratterizzato in tal caso da alcun rischio specifico, non essendo inoltre minimamente documentate in alcun modo le allegate dalla parte cause perfrigeranti, così come non è allegato in proposito alcun controllo, esame strumentale (audiogramma) esame specialistico, ricovero o quant'altro..." ed ha concluso negando un rapporto di causalità né di concausalità efficiente e determinante tra la infermità ed il servizio prestato dal ricorrente. Non si ritiene che inficino le conclusioni raggiunte dal CTU incaricato, le argomentazioni in replica di Parte attrice e, con specifico riguardo alla circostanza che il ricorrente all'atto dell'arruolamento era d esente da "malattie otitiche", è da rilevare che essa non è ex se dirimente, dovendosi in positivo accertare la riconducibilità dell'infermità al servizio prestato.Alla luce di quanto sopra, la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio. Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.