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..ispettore della locale Polizia Municipale, avverso l'ordinanza del GIP ..che aveva disposto il sequestro di armi e munizioni rinvenute presso l'abitazione dell'istante dalla polizia giudiziaria..

Dettagli



IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-06-2012) 13-07-2012, n. 28018Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 20 settembre 2011, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di lpd, ispettore della locale Polizia Municipale, avverso l'ordinanza del GIP della sede del 1 settembre 2011, che aveva disposto il sequestro di armi e munizioni rinvenute presso l'abitazione dell'istante dalla polizia giudiziaria, a seguito di un intervento della stessa sollecitato dalla figlia maggiorenne dell'indagato, la quale aveva segnalato l'allontanamento da casa del genitore, con propositi suicidi, a seguito di un litigio con la moglie.
1.1 Il Tribunale, per quanto specificamente ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ha infatti ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, evidenziando:- quanto al fumus delicti, che i Carabinieri di Firenze che avevano proceduto d'iniziativa al sequestro di armi e munizioni (dettagliatamente descritte negli allegati 2, 3 e 4) avevano constatato che tutte le armi di cui trattasi, ed in particolare la pistola di ordinanza, erano custodite in modo non diligente (quest'ultima, all'interno di un armadio contenente indumenti, che aveva la chiave inserita nella serratura; le altre, in un ripostiglio collocato fra il salotto e la cucina, accessibile a tutti), sicchè appariva "incontestabile" la configurabilità a carico del lpd, del delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis;- quanto al periculum in mora, che la libera disponibilità da parte dell'istante delle cose sequestrate, tutte effettivamente riferibili al lpd, poteva "aggravare, protrarre o agevolare la condotta criminosa".2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il lpd, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e per assenza di motivazione, osservando: a) che le imputazioni mosse al ricorrente, riguardavano, per un verso, la pistola d'ordinanza ed il relativo caricatore (capo A del decreto del GIP); dall'altro, le munizioni eccedenti il quantitativo regolarmente denunciato, sicchè per "cose pertinenti al reato" dovevano intendersi esclusivamente la predetta arma e le munizioni detenute in eccesso, con conseguente illegittimità del sequestro preventivo operato dai Carabinieri, relativamente alle altre armi, provvedimento questo, per altro, oggetto di autonoma impugnazione; b) che i giudici del riesame, avevano omesso di considerare che i beni di cui al capo a) del provvedimento di convalida non erano soggetti a confisca obbligatoria e che la difesa dell'imputato aveva prodotto in udienza certificato medico attestante l'assenza di patologie depressive dell'indagato.Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse:in pendenza del giudizio di cassazione, come evidenziato dallo stesso difensore del lpd nella sua istanza pervenuta a questa Corte il 25 giugno 2012, risulta infatti che il GIP del Tribunale di Firenze, con provvedimento deliberato il 26 aprile 2012, ha accolto l'istanza di revoca del sequestro, disponendo la restituzione al lpd delle cose sequestrate, delle munizioni non denunciate (ovvero 79 cartucce cal. 38 e 49 cartucce cal. 12).
La sopravvenienza alla proposizione di ricorso per cassazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall'obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 lpdp.p., come conseguenze della sua inammissibilità (in tal senso, Sez. U, Ordinanza n. 20 del 9/10/1996, dep. 6/12/1996, Rv. 206168, imp. Vitale).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

   

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