Cartella esattoriale illegittima senza avviso bonario
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- Creato Mercoledì, 08 Agosto 2012 01:18
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Cass. civ. VI - 5, Ord., 26-07-2012, n. 13343
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.
Osserva:
La LPD di Roma ha accolto l'appello della "LPD - Società per l'lpd spa" - appello proposto contro la sentenza n. 89/08/2008 della LPD di Lpd che aveva respinto i ricorsi proposti avverso la medesima cartella non solo dalla predetta società contribuente ma anche dalla "LPD spa" a cui l'Agenzia aveva pure notificato nella sua qualità di controllante della LPD - ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2004 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.
La predetta LPD ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente del cosiddetto avviso bonario - come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 - costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia condizionato l'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione (di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti).
La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale: "L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto)".
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito (respingendo l'impugnazione della società contribuente) non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 25 marzo 2012.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 15.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.