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Cassazione: straniero espulso anche se sopraggiunge il matrimonio

Dettagli

STRANIERI
Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-07-2012, n. 11582
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha esposto quanto segue:

"1. - Il Giudice di pace di Catania ha respinto il ricorso del Sig. B.S., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 2 settembre 2010 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a) e b), osservando che il matrimonio contratto dal ricorrente con una cittadina italiana dopo essere stato espulso (e aver ottemperato all'ordine di allontanamento del Questore) non incideva sulla validità o efficacia dell'espulsione stessa.

2. - Il sig. B. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l'autorità intimata.

3. - Il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede a questa Corte di verificare... l'impatto sulla fattispecie contestata al ricorrente della c.d. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE), è inammissibile per genericità, non essendo dato comprendere, neppure dal successivo svolgimento del motivo, in quale modo le disposizioni della richiamata direttiva sarebbero state violate nella fattispecie in esame.

4. - Il secondo motivo, con cui si ripropone la tesi dell'incidenza, sulla efficacia dell'espulsione, del successivo matrimonio dell'espulso con una cittadina italiana, è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è applicabile allorchè lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato, altresì, debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge, che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post, e per fatto sopravvenuto, l'atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile (Cass. 15753/2006; cfr. anche Cass. 16208/2006)";

che detta relazione è stata notificata all'avvocato del ricorrente e comunicata al P.M.;

che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte.
Motivi della decisione

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra riportata;

che il ricorso va pertanto respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

   

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