... l'arruolamento nelle fila degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non attengono alla verifica del profilo sanitario ...
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- Creato Martedì, 07 Agosto 2012 01:51
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CARABINIERI - CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - FORZE ARMATE - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 17-05-2012, n. 2845Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso avverso il Provv. del 1 settembre 2008 - adottato in esecuzione di una precedente sentenza del Tar Lazio n. 3797 del 12 marzo 2008 -- con cui è stato nuovamente confermato il giudizio di non idoneità attitudinale della ricorrente che, conseguentemente, è stata nuovamente esclusa dal concorso per il reclutamento di 40 sottotenenti in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri.Il ricorso, che ricostruisce tutte le precedenti vicende procedimentali e processuali che avevano portato per tre volte all'annullamento dei precedenti giudizi negativi dell'idoneità della ricorrente, è sostanzialmente affidato alla denuncia di un'unica articolata rubrica di gravame relativa ad illogicità manifesta, eccesso di potere per carenza e contraddittorietà delle motivazioni e violazione di giudicato.L'amministrazione si è formalmente costituita in giudizio versando un rapporto del Comando Generale dell'Arma e gli atti del procedimento de quo agitur.Con memoria per l'udienza l'appellante ha nuovamente ribadito le proprie tesi.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.L'appello è infondato.La sentenza impugnata ha ritenuto che la Commissione, nel procedere al riesame delle capacità attitudinali della candidata in data 2 settembre 2008, non ha "pretermesso ogni considerazione degli elementi positivi ....., ma avrebbe operato una valutazione complessiva alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi dalla Relazione psicologica, nell'Area comportamentale, nell'Area dell'assunzione di ruolo da cui risultano giudizi di "non compatibilità" sufficientemente argomentati e circostanziati; tali da rendere obiettivamente recessive le considerazioni positive emerse nell'intervista di gruppo, ovvero plausibili, sul piano della coerenza, le conclusioni che ne sono state tratte".Nel merito l'appellante lamenta che:
a) erroneamente, e contraddittoriamente, il TAR avrebbe ritenuto legittimo il terzo giudizio di inidoneità operato dalla Commissione per violazione di giudicato contenuto nella sentenza passata in giudicato: in assenza di alcun elemento nuovo, l'amministrazione avrebbe ripetuto motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle annullate in precedenza ritenendo, perciò, soddisfacente l'aver operato una valutazione complessiva tale da rendere recessive le considerazioni positive emerse nell'intervista di gruppo. Il nuovo provvedimento quindi presenterebbe gli stessi vizi dei precedenti;b) nel merito del giudizio di inidoneità, l'appellante deduce che, ancora una volta, del tutto contraddittoriamente, a fronte di una somma positiva di tutte le singole voci di valutazione relative a comunicazione, capacità espressiva, gestione delle emozioni, interazione di gruppo, capacità di leadership, ecc. -- il giudizio finale della Commissione, senza alcuna concreta motivazione, sarebbe negativo solo in ragione della prevalenza data alla valutazione attitudinale espressa dall'Ufficiale perito selettore.In sostanza il provvedimento, reiterando le stesse ragioni dell'esclusione del 2007, avrebbe ritenuto la candidata carente "...di motivazione, intesa come spinta interiore, attitudine specifica al ruolo, e come possesso di valori ideali realistici...", senza tener conto che l'appellante era figlia e sorella di Carabinieri;
c) infine si lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese che assumerebbero un carattere punitivo dell'insistenza nell'invocare giustizia.
Tutti i profili sono infondati.
Si deve ricordare che le selezioni attitudinali per l'arruolamento non attengono alla verifica del profilo sanitario dei candidati, ma sono dirette all'accertamento del possesso dell'attitudine all'espletamento degli specifici compiti degli ufficiali dell'Arma, rispetto ai quali acquista una particolare rilievo la personalità, il controllo dei propri impulsi, l'equilibrio,la fermezza, l'autostima; la capacità di esprimere in modo sereno, chiaro ed efficace le proprie opinioni; la percezione esatta del proprio ruolo e dei propri doveri.Le indagini attitudinali sono tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, attengono certamente al merito dell'azione amministrativa, rimanendo riservato agli organi tecnici cui compete valutare la sussistenza, o meno, dell'idoneità richiesta dalla legge quale presupposto per l'arruolamento, alla stregua delle cognizioni tecniche di settore.In tale ottica deve solo escludersi che l'accertamento vocazionale, proprio per la sua amplissima discrezionalità, possa costituire un meccanismo, assolutamente arbitrario, sviatoriamente utilizzato per far luogo ad esclusioni conseguenti a valutazioni del tutto estranee allo stretto aspetto attitudinale ovvero determinate da discriminazioni comunque illegittime ed ingiustificabili.In tali ipotesi, l'indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all'idoneità psico-attitudinale dei candidati all'arruolamento nelle Forze Armate va dunque limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della relativa logicità ed imparzialità e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 16 dicembre 2011 n. 6627; Consiglio di Stato sez. IV; 14 ottobre 2011 n. 5540)Nel caso di specie, l'esame obiettivo della documentazione in atti deve far escludere che ci si trovi di fronte ad un palese caso di eccesso di potere, perché al contrario il giudizio qui impugnato appare improntato ad una sostanziale coerenza con gli altri elementi di valutazione.Infatti se è vero che, relativamente all'intervista di gruppo, i giudizi (comunque attestati tutti sulla votazione minima sufficiente:+1) sono stati positivi, nel caso degli altri due items ,deve infatti negarsi che in realtà, , vi sia stato un quadro complessivamente ed assolutamente univoco favorevole:-- nella Relazione Psicologica emergevano numerosi elementi negativi in quanto l'interessata aveva mostrato: "note di ingenuità, modesta spinta verso l'autonomia", di essere " carente nella capacità di analisi..." di assumere ".. astratte prese di posizione e nella decisione di problematiche personali"; e" note polemiche ";-- nella Scheda di valutazione l'altro Perito Selettore aveva valutato:
-nell'area cognitiva: "...una stima forse esagerata a causa di una contenuta capacità autocritica", "la necessaria difesa del proprio punto di vista senza la necessaria assertività, mortificando i contributi esterni che percepisce spesso con un atteggiamento di diffidenza e sostanziale sufficienza...", la "tendenza a chiudersi nelle proprie convinzioni";- nell'area di assunzione del ruolo: la ricerca di una "maggiore considerazione sociale", e la circostanza che l'interessata era "attratta da una figura di ufficiale eccessivamente idealizzata, carente in termini pratici".
Si tratta peraltro di indicazioni coerenti con la rilevata mancanza di progettualità alternativa (avvalorata dalla scelta di non iscriversi all'università dopo il diploma) ed all'enfasi nel riferirsi alle tradizioni di famiglia nell'Arma.Le prove, i test ed i colloqui con i periti selettori appaiono peraltro correttamente svolti secondo le norme tecniche vigenti, e non vi sono dubbi che la competente Commissione ha valutato tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento.
Non può dunque condividersi l'assunto fondamentale della ricorrente per cui vi sarebbe stato uno sviatorio occultamento degli elementi positivi in favore di quelli negativi.In tale ottica, anche il fatto che, per ben tre volte, gli accertamenti -- peraltro di periti differenti -- si siano conclusi con il giudizio di non idoneità, più che un elemento di sviamento del giudizio, come vorrebbe l'appellante, appare essere piuttosto un elemento di coerenza delle valutazioni dell'Amministrazione nel tempo. La situazione complessiva va a comporre un quadro di omogeneità che appare coerente con i precedenti rilievi, riferiti dalla stessa appellante, per cui:-- la stessa era "...apparsa molto controllata soprattutto nella vita emotiva..." ed aveva dimostrato "...cenni di atteggiamento rigido ed impostato";
-- era apparsa priva "...di motivazione, intesa come spinta interiore, attitudine specifica al ruolo, e come possesso di valori ideali realistici..." .
Nel caso in esame dunque, sul piano della logica, della razionalità e dell'equità sostanziale del provvedimento, non si ravvisano elementi anche solo sintomatici per negare legittimità procedimentale e dignità scientifica al giudizio attitudinale di "non compatibilità" alle funzioni di ufficiale dei Carabinieri, non apparendo sufficienti le sole considerazioni positive emerse nell'intervista di gruppo a condizionare in positivo l'intero giudizio.In conseguenza sul piano sostanziale, deve negarsi l'insufficienza della motivazione della sentenza "de quo agitur".
Infine deve essere respinto anche il profilo concernente l'asserita iniquità e la natura sanzionatoria delle spese.Se è vero che in materia ai sensi dell'art. 26 del c.p.a. vige il principio base per cui di regola le spese seguono la soccombenza, è anche vero che il giudice amministrativo ha amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio ovvero disporre statuizioni abnormi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 04 ottobre 2011 n. 5434; Consiglio di Stato, Sez. III 27 gennaio 2012 n. 403).La discrezionale valutazione di merito sulle entità delle spese di norma non pare sindacabile, neppure per difetto di motivazione, in sede di appello se non nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua della soccombenza, dell'eventuale motivazione adottata ovvero delle circostanze processuali emergenti dal giudizio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 823).Nella specie, in relazione al rigetto del ricorso ed all'entità relativa del quantum, non v'è margine per sindacare la scelta del primo giudice.In conclusione l'appello è infondato e per l'effetto deve essere confermata la decisione impugnata sia pure con le integrazioni alla motivazione di cui sopra.Le spese del presente giudizio, in relazione alle vicende complessivamente considerate ben possono essere compensate dal Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto, per l'effetto conferma la sentenza impugnata con le motivazioni di cui sopra.
__ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.