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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17253..indagini concernenti le ipotesi di responsabilità penale connesse alla cosiddetta «trattativa Stato-mafia», ..

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DI PIETRO. - - Per sapere - premesso che:

nel quadro delle indagini concernenti le ipotesi di responsabilità penale connesse alla cosiddetta «trattativa Stato-mafia», la procura della Repubblica di Palermo ha depositato, in data 24 luglio 2012, una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di alcune persone iscritte nel registro degli indagati, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini medesime;


davanti alla quarta sezione penale del tribunale di Palermo è da tempo in corso un processo che vede imputati due ex ufficiali del reparto operativo speciale (Ros) dell'Arma dei carabinieri, Mori e Obinu, accusati di favoreggiamento aggravato per la mancata cattura del boss mafioso Provenzano, i pubblici ministeri hanno richiesto un confronto tra il dottor Claudio Martelli e il dottor Nicola Mancino. Il confronto è volto a chiarire le circostanze di alcune lamentele che, nel 1992, l'allora Ministro della giustizia avrebbe rivolto al Ministro dell'interno proprio sulla iniziativa del Ros di avviare contatti con esponenti mafiosi di primissimo piano quali Riina, Provenzano e Ciancimino. Dette rimostranze erano asserite dal Martelli e negate dallo stesso Mancino, il quale escludeva esplicitamente la conoscenza di detta trattativa;

su numerose fonti di stampa (si veda per tutti il Corriere della Sera del 21 giugno 2012) sono state altresì pubblicate alcune intercettazioni telefoniche tra il consigliere giuridico della Presidenza della Repubblica e il dottor Mancino in cui emerge come quest'ultimo volesse evitare il confronto diretto con il dottor Martelli, nell'ambito del processo summenzionato;


in data 16 luglio 2012 il Presidente della Repubblica ha emanato il seguente decreto:

"PREMESSO che, nell'ambito di procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica nel corso di intercettazioni telefoniche effettuate su utenza di altra persona;

PRESO ATTO che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in risposta a richiesta di notizie formulata il 27 giugno 2012 dall'Avvocato Generale dello Stato, ha riferito, il successivo 6 luglio, che, «questa procura, avendo già valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta al Capo dello Stato non ne prevede alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da effettuare con l'osservanza delle formalità di legge»;

PRESO ATTO altresì che, con nota diffusa il 9 luglio 2012 e con lettera al quotidiano «la Repubblica» pubblicata l'11 luglio 2012, il procuratore della Repubblica ha ulteriormente affermato tra l'altro, sempre con riferimento alle indicate intercettazioni, che «in tali casi alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, sentite le parti»;


CONSIDERATO che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dopo aver preso cognizione delle conversazioni, le ha preliminarmente valutate sotto il profilo della rilevanza e intende ora mantenerle agli atti del procedimento perché esse siano dapprima sottoposte ai difensori delle parti ai fini del loro ascolto e successivamente, nel contraddittorio tra le parti stesse, sottoposte all'esame del giudice ai fini della loro acquisizione ove non manifestamente irrilevanti;


RITENUTO che, a norma dell'articolo 90 della Costituzione e dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 - salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di accusa - le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione;


OSSERVATO che comportano lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quantomeno sotto il profilo della loro menomazione, l'avvenuta valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro eventuale utilizzazione (investigativa o processuale), la permanenza delle intercettazioni agli atti del procedimento e l'intento di attivare una procedura camerale che - anche a ragione della instaurazione di un contraddittorio sul punto - aggrava gli effetti lesivi delle precedenti condotte;


RILEVATO che «È dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce» (Luigi Einaudi);


ASSUNTA, conseguentemente, la determinazione di sollevare formale conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, avverso la decisione della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza di conversazioni del Presidente della Repubblica e di mantenerle agli atti del procedimento penale perché, nel contraddittorio tra le parti, siano successivamente sottoposte alle determinazioni del giudice ai fini della loro eventuale acquisizione,

DECRETA


la rappresentanza del Presidente della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione indicato nelle premesse è affidata all'Avvocato Generale dello Stato»;


il Ministro della Giustizia, in data 17 luglio 2012, ha dichiarato (fonti: Ansa, Agi, Adnkronos, TmNews) che: «Qualsiasi sia la decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione nella vicenda delle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta di Palermo, l'importante è mantenere la segretezza delle telefonate del Capo dello Stato. L'aspetto più importante è mantenere la segretezza intorno al contenuto di telefonate che possano riguardare figure istituzionali protette per il loro ruolo istituzionale. Qualsiasi sia la soluzione interpretativa, l'adozione di regole di procedura penale o la legge sulle garanzie applicate al Capo dello Stato, si dovrà rispettare la sostanza della legge, che è quella di evitare che conversazioni del Capo dello Stato possano essere rese pubbliche. Il problema non è affatto se il comportamento tenuto dalla procura di Palermo sia stato o meno corretto sotto il profilo della intercettabilità di una telefonata. Se si è trattato di una intercettazione casuale si poteva fare, ma il tema non è se si poteva o non si poteva intercettare, e questo è bene chiarirlo perché da questo equivoco ne possono nascere molti altri. Il problema è se debba avere prevalenza una certa interpretazione della legge costituzionale che riguarda le garanzie del Presidente della Repubblica o se si debba applicare la normativa comune in materia di utilizzazione e utilizzabilità delle intercettazioni»;


al di là della parziale erroneità, a giudizio dell'interrogante, di tali dichiarazioni - segnatamente riferita alla «interpretazione di legge costituzionale» allorché il trattamento delle intercettazioni del Presidente della Repubblica è disciplinato dalla legge ordinaria 5 giugno 1989, n. 219 - le medesime appaiono contrastanti con quelle rese dal Ministro della giustizia pro tempore in Senato nella seduta n. 147 del 7 marzo 1997. E ciò almeno sotto due profili. Intanto egli dichiarò che in capo al Presidente della Repubblica «il divieto di intercettazione si riferisce non solo alle cosiddette intercettazioni dirette, ossia su utenze di cui il Presidente abbia la disponibilità, ma anche alle cosiddette intercettazioni indirette, ossia quelle riguardanti comunicazioni a cui il Presidente partecipa o perché chiamato da una utenza intercettata o perché comunque partecipe della conversazione intercettata» escludendo, dunque, quelle di tipo «casuale». Dichiarò, inoltre, che in ogni caso «la disciplina in materia è frammentaria e lacunosa e merita per più versi un intervento normativo chiarificatore, che potrebbe essere inserito nella nuova disciplina proposta con il disegno di legge n. 2773 presentato dal Governo il 27 novembre 1996, della quale mi auguro possa seguire l'approvazione del Parlamento, che prevede appunto la selezione preventiva a cura del pubblico ministero e del giudice, prima del deposito, dei risultati della intercettazione»;


l'avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio gli organi costituzionali, giudiziari e tutte le amministrazioni dello Stato. Essa partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, inoltre, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale. La legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -:


se il Ministro della giustizia - atteso il vuoto normativo concernente le cosiddette intercettazioni casuali o fortuite - abbia intenzione di presentare alle Camere un disegno di legge integrativo della legge 5 giugno 1989, n. 219, volto a fornire chiarezza normativa in tale delicato ambito ordinamentale;


se il Ministro della giustizia abbia intenzione di disporre l'ispezione dell'ufficio giudiziario di Palermo, allo scopo esclusivo di accertare se i servizi abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.(4-17253)
   

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