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Il venditore di viaggi aerei non può includere automaticamente un’assicurazione sull’annullamento del viaggio al momento della vendita di biglietti aerei su Internet

Dettagli

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.SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)19 luglio 2012 (*)«Trasporto – Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo»Nella causa C‑112/11,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania), con decisione del 2 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2011, nel procedimentoebookers.com Deutschland GmbH
contro
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV,LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,avvocato generale: sig. J. Mazákcancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratorevista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
–        per la ebookers.com Deutschland GmbH, da P. Plog e S. Zimprich, Rechtsanwälte;–        per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, da J. Hennig, Rechtsanwalt;–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato;–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;–        per la Commissione europea, da K. Simonsson e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° marzo 2012,ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la ebookers.com Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ebookers.com»), che commercializza viaggi aerei mediante un portale Internet che essa stessa gestisce, e il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni di consumatori; in prosieguo: il «BVV»), in merito alla legalità delle modalità di commercializzazione di tali voli. Contesto normativo3        A termini del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008:«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi (...)».4        L’articolo 2, punto 18, di detto regolamento definisce le «tariffe aeree passeggeri», ai fini del regolamento stesso, nel modo seguente:«(…) il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».5        Del pari, l’articolo 2, punto 19, di tale regolamento definisce le «tariffe aeree merci», ai fini del regolamento stesso, nel modo seguente:«il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari (...)».6        Sotto il titolo «Informazione e non discriminazione», l’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008 dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:a)      tariffa aerea passeggeri o merci;b)      tasse;c)      diritti aeroportuali; ed)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)». Procedimento principale e questione pregiudiziale7        La ebookers.com commercializza viaggi aerei mediante un portale Internet che essa stessa gestisce. Allorché un cliente ha scelto un volo determinato nel contesto del procedimento di prenotazione accessibile mediante detto portale, in alto a destra della pagina del sito Internet della ebookers.com appare l’indicazione delle spese relative a tale prenotazione con il titolo «le vostre effettive spese di viaggio» («Ihre aktuellen Reisekosten»). Tale indicazione include, oltre al prezzo del volo propriamente detto, un importo corrispondente a «tasse e diritti» («Steuern und Gebühren»), nonché le spese relative ad un’«assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio» («Versicherung Rücktrittskostenschutz»), che sono addebitate automaticamente, salva la possibilità di optare espressamente per la soluzione contraria. Il totale di queste spese rappresenta il «prezzo complessivo del viaggio» («Gesamtreisepreis»).8        Nell’ipotesi in cui la prenotazione divenga definitiva, il cliente deve pagare un importo unico corrispondente a tale prezzo globale del viaggio alla ebookers.com. Quest’ultima versa il prezzo del biglietto al vettore aereo di cui trattasi e le spese di assicurazione sull’annullamento del viaggio a una compagnia assicurativa, che è giuridicamente ed economicamente indipendente dal vettore aereo. Del pari, la ebookers.com versa a sua volta le tasse e i diritti ai rispettivi beneficiari. Se il cliente non desidera sottoscrivere l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, viene informato, in basso alla pagina del sito Internet della ebookers.com, riguardo al procedimento da seguire, che consiste in un’operazione esplicita di rifiuto («opt-out»).9        Il BVV considera che tale modalità di commercializzazione dei viaggi aerei sia in contrasto con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 ed esige che la ebookers.com cessi di prevedere, nell’ambito del processo di prenotazione dei voli attuato sul suo portale Internet, la sottoscrizione automatica, senza consenso espresso, dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio. Il 28 dicembre 2009, il BVV ha proposto una domanda in tal senso dinanzi al Landgericht Bonn, che ha deciso di accogliere integralmente tale domanda con decisione del 19 luglio 2010.10      Nel contesto dell’appello proposto il 23 agosto 2010 avverso tale decisione dalla ebookers.com, l’Oberlandesgericht Köln si chiede se l’offerta della ebookers.com di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione di questa disposizione, ma considerando che né dalla formulazione, né dalla genesi di quest’ultima emerga in modo inequivoco se essa si applichi o no alla controversia, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [n. 1008/2008], secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione sull’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea». Sulla questione pregiudiziale11      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di «supplementi di prezzo opzionali», prevista all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, debba essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.12      Va rammentata al riguardo la costante giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Racc. pag. 3781, punto 12; del 1° marzo 2007, Schouten, C‑34/05, Racc. pag. I‑1687, punto 25, nonché del 3 dicembre 2009, Yaesu Europe, C‑433/08, Racc. pag. I–11487, punto 24).13      Come risulta chiaramente tanto dal titolo quanto dalla formulazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, tale disposizione è diretta a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e, pertanto, contribuisce ad assicurare la tutela del cliente che fa ricorso a detti servizi.14      In particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008 riguarda i «supplementi di prezzo opzionali», i quali non sono inevitabili, contrariamente alla tariffa passeggeri o merci e ad altri elementi costitutivi del prezzo definitivo del volo indicati all’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento. Detti supplementi di prezzo opzionali sono quindi connessi a servizi che, venendo a completare il servizio aereo stesso, non sono né obbligatori né indispensabili per il trasporto dei passeggeri o delle merci, cosicché il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. È proprio perché il cliente è in grado di esercitare tale scelta che siffatti supplementi di prezzo devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione, e che essi devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte sua, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, di detto regolamento.15      Tale esigenza specifica ai supplementi di prezzo opzionali, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, mira ad impedire che il cliente del servizio aereo sia indotto, nell’ambito della procedura di prenotazione di un volo, ad acquistare servizi complementari al volo stesso, che non sono inevitabili e indispensabili ai fini di tale volo, a meno che egli non scelga espressamente di acquistare tali servizi complementari e di pagare il supplemento di prezzo ad essi relativo.16      Tale esigenza corrisponde, peraltro, a quella prevista, in via generale, riguardo ai diritti dei consumatori in materia di pagamenti supplementari, dall’articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64). Infatti, in conformità a detta disposizione, il professionista è obbligato, prima che il consumatore sia vincolato da un’offerta, ad ottenere il consenso espresso di quest’ultimo ad ogni pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata per l’obbligazione contrattuale principale del professionista; tale consenso infatti non può essere dedotto da quest’ultimo facendo ricorso ad opzioni prestabilite che il consumatore deve respingere per evitare il pagamento supplementare.17      Al riguardo, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela del cliente che si avvale dei servizi aerei, perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio complementare opzionale in rapporto con il volo stesso e il supplemento di prezzo relativo a tale servizio siano proposti, nel contesto del processo di prenotazione di tale volo, dal vettore aereo oppure da una parte diversa da tale vettore, giuridicamente ed economicamente indipendente da quest’ultimo. Infatti, qualora fosse possibile subordinare tale tutela alla qualità del prestatore di detto servizio complementare, concedendola soltanto allorché il servizio è fornito da un vettore aereo, detta tutela sarebbe facilmente eludibile e, quindi, l’obiettivo in parola certamente compromesso. Comunque, siffatto modo di procedere sarebbe incompatibile con l’articolo 22 della direttiva 2011/83.18      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ebookers.com, ai fini della concessione della tutela prevista all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, ciò che rileva non è che il servizio complementare opzionale e il supplemento di prezzo ad esso relativo vengano proposti dal vettore aereo interessato o da un prestatore ad esso collegato, bensì che tale servizio e il suo prezzo siano proposti in rapporto con il volo stesso nel contesto della procedura di prenotazione ad esso relativa.19      Occorre peraltro osservare che, in contrasto con quanto fatto valere dalla ebookers.com, tale interpretazione non è incompatibile con l’ambito di applicazione del regolamento n. 1008/2008. Infatti, sebbene in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, l’oggetto di quest’ultimo sia definito con riferimento ai vettori aerei, in quanto detta disposizione prevede che tale regolamento disciplini il rilascio delle licenze dei vettori aerei comunitari e il loro diritto di gestire servizi aerei intracomunitari, ciò non toglie che tale oggetto include anche, ai sensi della disposizione in parola, la «determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari». Del pari, risulta dalla formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, di tale regolamento, redatto in termini generali, nonché dall’obiettivo di tutela che esso persegue, che, come si è constatato al punto 17 della presente sentenza, l’esigenza di tutela prevista da tale disposizione non può dipendere dalla qualità del prestatore del servizio complementare opzionale in rapporto con il volo stesso.20      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che la nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo. Sulle spese21      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.Firme

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALEJÁN MAZÁKpresentate il 1° marzo 2012 (1)Causa C‑112/11
ebookers.com Deutschland
contro
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania)]«Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione a copertura delle spese di annullamento fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, ricompreso nel prezzo complessivo e addebitato al passeggero contestualmente al prezzo del volo»






I –    Introduzione1.        Con ordinanza del 2 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2011, l’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia) (Germania) ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE vertente sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (2).2.        La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (in prosieguo: il «BVV») (un’associazione di uffici per la tutela dei diritti dei consumatori) alla società ebookers.com Deutschland (in prosieguo: l’«ebookers.com»), che vende viaggi aerei attraverso un portale online da essa gestito. La controversia verte sulla pratica adottata dall’ebookers.com di prevedere sul suo sito Internet, per default, l’opzione di prenotazione di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio.3.        Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il prezzo per un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio fornita da un terzo (in questo caso, una compagnia di assicurazioni), ma che è stipulata in connessione e prenotata contestualmente a un volo mediante un sito Internet costituisca un «supplemento di prezzo opzionale» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, la cui accettazione da parte del cliente deve avvenire pertanto sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).II – Contesto normativo4.        Il sedicesimo considerando del regolamento n. 1008/2008 è così formulato:«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».5.        L’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008, definisce, ai fini del regolamento, la nozione di «tariffe aeree passeggeri» come segue:«(…) il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».6.        Ai sensi dell’articolo 2, punto 19, di tale regolamento, per «tariffe aeree merci» si intende:«(…) il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».7.        L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, intitolato «Informazione e non discriminazione» stabilisce quanto segue:«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:a)      tariffa aerea passeggeri o merci;b)      tasse;c)      diritti aeroportuali; ed)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”)».III – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale8.        L’ebookers.com si occupa della vendita di viaggi aerei attraverso un portale online da essa gestito.9.        In base alla decisione di rinvio, se durante il processo di prenotazione il cliente sceglie un determinato volo, sulla pagina web in alto a destra, sotto il titolo «Resoconto attuale delle Sue spese di viaggio», compare un elenco delle spese. Tale elenco comprende, oltre alla tariffa aerea, un importo relativo a «tasse e diritti» nonché l’ulteriore voce «assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio». Infine viene indicato il «prezzo complessivo del viaggio».10.      In fondo alla pagina viene indicato al cliente come procedere – avvalendosi dell’opzione «opt‑out» – qualora egli non sia interessato alla copertura assicurativa.11.      Per perfezionare la prenotazione, il cliente deve corrispondere il prezzo complessivo all’ebookers.com, la quale versa successivamente l’importo corrispondente alla tariffa aerea al vettore aereo interessato e quello relativo alle spese assicurative alla compagnia di assicurazioni e trasferisce l’ammontare relativo a tasse e diritti. La compagnia di assicurazioni è giuridicamente ed economicamente indipendente dal vettore aereo.12.      Il BVV ritiene che il sistema di prenotazione adottato dall’ebookers.com sul suo portale, come sopra illustrato, violi l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 nella parte in cui l’accettazione da parte del cliente dell’offerta di stipula di una polizza a copertura delle spese di annullamento del viaggio avviene attraverso il meccanismo dell’«opt‑out». Nell’ambito di un ricorso promosso dal BVV dinanzi al Landgericht Bonn (tribunale regionale di Bonn) questa opinione aveva trovato accoglimento.13.      L’Oberlandesgericht Köln, chiamato a decidere dell’appello proposto dall’ebookers.com contro detta decisione, ritiene che non si evinca con chiarezza, né dal tenore letterale, né dalla genesi legislativa del regolamento n. 1008/2008, se l’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento trovi applicazione con riguardo alla prenotazione di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella oggetto della causa principale.14.      A tal proposito, il giudice del rinvio evidenzia che, da una parte, il regolamento n. 1008/2008 si riferisce alla «prestazione di servizi aerei» e non, in base al suo tenore letterale, a offerte di assicurazioni. L’offerta in parola, inoltre, non proviene da un vettore aereo, ma da una compagnia di assicurazioni giuridicamente ed economicamente indipendente.15.      D’altra parte, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 possa essere interpretato anche nel senso di ricomprendere tutti i supplementi di prezzo, compresi i «supplementi di prezzo opzionali» relativi alle prestazioni offerte al passeggero da terzi, ad esempio una compagnia assicurativa, all’atto della prenotazione del volo e con preciso riferimento a quest’ultima.16.      In tale contesto, l’Oberlandesgericht Köln ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione per l’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea».IV – Analisi giuridica17.      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le spese connesse con i viaggi aerei relative a prestazioni di terzi, quali l’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, che vengono riscosse dal rivenditore del volo come parte del prezzo complessivo, costituiscano «supplementi di prezzo opzionali» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, cosicché l’accettazione da parte del cliente di detto prezzo o, più in particolare, dell’offerta del relativo servizio, debba avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).A –    Principali argomenti delle parti18.      Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento l’ebookers.com, il BVV, i governi spagnolo, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione. All’udienza dell’11 gennaio 2012 sono intervenuti l’ebookers.com, il BVV e la Commissione.19.      Secondo l’ebookers.com, occorre rispondere alla questione in senso negativo, dal momento che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 non copre i costi per i servizi che non sono parte di un contratto di servizi aerei e che non vengono resi da vettori aerei.20.      L’ebookers.com ritiene che detta interpretazione risulti sia dalla genesi legislativa, sia dal tenore letterale del regolamento n. 1008/2008 – in particolare, dell’articolo 23, paragrafo 1 – e che sia, quindi, conforme allo scopo di detto regolamento, il quale non è volto a disciplinare anche le offerte al di fuori del rapporto contrattuale tra i vettori aerei e i clienti.21.      In senso opposto, il BVV, i governi spagnolo, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione sono concordi nell’affermare che occorre rispondere in senso affermativo alla questione pregiudiziale.22.      A sostegno della loro tesi, essi si richiamano, con argomentazioni tra loro leggermente diverse, allo scopo che sta alla base del regolamento n. 1008/2008, quale si può evincere dal quindicesimo e dal sedicesimo considerando del regolamento, vale a dire quello di rafforzare la tutela del consumatore e permettere ai clienti di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. A loro parere, si evince con chiarezza, in particolare dall’articolo 2, punto 18, e dall’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, che esso trova applicazione non soltanto ai vettori aerei e ai servizi da questi offerti, ma anche agli agenti, agli intermediari o, più in generale, ai terzi e ai servizi da questi offerti in collegamento con i servizi aerei o con la vendita di biglietti.23.      Tali parti concordano inoltre nel ritenere che i costi dell’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale devono essere considerati come un supplemento di prezzo opzionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, con la conseguenza, in particolare, che la loro accettazione da parte del cliente sulla pagina dell’ebookers.com, all’atto della prenotazione di un volo, deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).B –    Valutazione24.      Per valutare se la nozione di «supplementi di prezzo opzionali» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretata come riferita anche ai costi relativi ai servizi quali l’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, forniti da un soggetto terzo diverso dal vettore aereo, occorre analizzare nel dettaglio il contenuto e le finalità di detto articolo e, in particolare, i diversi prezzi e componenti dei prezzi cui esso fa riferimento.25.      A tal proposito, ritengo innanzitutto, su un piano più generale, che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 sia volto, come emerge chiaramente dal suo titolo e dal suo contenuto, a garantire l’informazione e la trasparenza per quanto attiene ai prezzi dei servizi aerei e che quindi esso persegua, come correttamente osservato da diverse parti del presente procedimento, l’obiettivo generale di tutela del cliente o del consumatore che fruisce dei servizi aerei.26.      Più nello specifico, inoltre, è evidente che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 si basa su una distinzione tra due categorie principali di prezzi e di loro componenti. A ciascuna di dette categorie corrispondono condizioni distinte, le quali perseguono obiettivi specifici con riguardo alle informazioni sul costo dei servizi aerei e sulla tutela del cliente o del consumatore a tal proposito.27.      In primo luogo, una posizione centrale ricopre nell’articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, la nozione di «prezzo finale», composto dalla tariffa aerea passeggeri o merci applicabile – come definite in modo ampio, rispettivamente, all’articolo 2, punto 18 e all’articolo 2, punto 19 del regolamento – sommata a tutte le tasse, i diritti e i supplementi applicabili.28.      In base a detta disposizione, il prezzo finale che il cliente è tenuto a pagare per i servizi aerei deve sempre essere indicato unitamente alle sue componenti, come ulteriormente specificate nella medesima disposizione.29.      Questa norma è volta, come si evince chiaramente dal sedicesimo considerando del regolamento n. 1008/2008, a permettere al cliente di confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree.30.      A tal fine, per attuare un confronto efficace dei prezzi, occorre garantire che i prezzi finali da indicare si riferiscano a un servizio (aereo) simile e comprendano, per quanto possibile, componenti di prezzo simili. Per tale ragione, l’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 precisa che le componenti del costo, quali diritti e supplementi da ricomprendere nel prezzo finale che deve essere sempre indicato, sono quelle «inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione».31.      Così facendo, il cliente sarà informato dei costi effettivi che dovrà sostenere per volare con una determinata linea aerea, a condizioni normali, da A a B, e sarà in grado di confrontare detto prezzo con il prezzo effettivo dello stesso volo applicato da un’altra linea aerea o offerto da altri agenti o rivenditori di biglietti.32.      In secondo luogo, i «supplementi di prezzo» cui fa riferimento l’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, non possono invece, come correttamente osservato dalla Commissione, essere considerati parte, né del «prezzo finale» ai sensi di detta disposizione (3), né della tariffa aerea stessa o di una delle sue componenti.33.      Detti supplementi vengono indicati come «opzionali»: si tratta, quindi, per definizione, di prezzi o costi che – diversamente dalla tariffa aerea e dalle altre componenti di prezzo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008 – non sono inevitabili se si intende prendere un determinato volo e, di conseguenza, si riferiscono a degli «extra» rispetto al servizio aereo vero e proprio che il cliente può scegliere di accettare o meno. È proprio perché il cliente ha tale scelta – che non gli è accordata con riguardo alla tariffa aerea o alle tasse e ai diritti – che tali prezzi supplementari possono, in linea di principio, essere oggetto sia di un meccanismo di «opt‑in», sia di un meccanismo di «opt‑out».34.      Se, al contrario, detti supplementi di prezzo opzionali dovessero essere considerati come parte del prezzo finale che deve essere sempre indicato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, i prezzi finali così resi disponibili al pubblico potrebbero riferirsi a servizi o pacchetti di servizi tra loro molto diversi e verrebbe, di fatto, minata la comparabilità dei prezzi dei servizi aerei delle diverse linee aeree.35.      È anche per questo motivo che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, la norma di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 1008/2008, relativa ai supplementi di prezzo opzionali del tipo che forma oggetto della presente controversia, non persegue l’obiettivo, indicato al sedicesimo considerando di detto regolamento, di garantire l’effettiva comparabilità dei prezzi per i servizi aerei.36.      Detta norma prevede piuttosto un requisito distinto e specifico con riguardo ai supplementi di prezzo opzionali, vale a dire che detti prezzi devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione – o, più precisamente, l’accettazione dell’offerta per la quale è dovuto il pagamento del supplemento di prezzo – da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt‑in»).37.      Detta regola persegue evidentemente uno specifico e – rispetto alla comparabilità dei prezzi – ulteriore obiettivo di tutela del consumatore con riguardo ai prezzi dei servizi aerei, vale a dire quello di evitare che i consumatori, all’atto della prenotazione di un volo, siano indotti – in virtù del fatto che il processo di prenotazione prevede per default l’accettazione della componente opzionale del prezzo e del servizio che ne è alla base – ad acquistare e a pagare per servizi extra che non sono né inevitabili, né necessari per prendere il volo individuato, salvo che essi scelgano, in modo attivo ed esplicito, di accettare dette offerte aggiuntive e i prezzi per esse dovuti.38.      Dal momento che questo è l’obiettivo determinante della norma in materia di «supplementi di prezzo opzionali» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, occorre, a mio avviso, concludere che detta nozione va interpretata nel senso di ricomprendere anche i prezzi per un servizio come la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio di cui alla causa principale, dove essa venga offerta e prenotata con riferimento ad un volo e secondo le modalità descritte dal giudice del rinvio.39.      Come correttamente osservato da alcune delle parti, contrasterebbe con l’obiettivo di tutela del consumatore o del cliente, perseguito da detta norma, se tale tutela dipendesse dal fatto che il servizio opzionale e il prezzo offerti durante il processo di prenotazione di un volo provengono da una compagnia aerea o da una società giuridicamente distinta, o dal fatto che detto servizio formi o meno parte, in senso stretto, di un contratto di servizi aerei.40.      Si potrebbe perfino sostenere – come, essenzialmente, sostiene la Commissione – che, nell’ambito della prenotazione di un viaggio aereo, è proprio con riguardo ai servizi e ai prezzi che non sono strettamente e tipicamente collegati al volo in sé e che vengono offerti e possono essere prenotati dal passeggero, che l’accettazione di siffatti servizi e prezzi, dal punto di vista della tutela del consumatore, dovrebbero essere soggetti a espressa accettazione attraverso il meccanismo dell’«opt‑in».41.      L’aspetto decisivo ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 1008/2008, a mio parere, non è quindi il fatto che il supplemento di prezzo in parola provenga da una compagnia aerea o da un’agenzia ad essa collegata o che esso venga pagato, a rigore, per i servizi aerei, quanto piuttosto il fatto che il servizio opzionale e il suo prezzo vengano offerti con riferimento ad un servizio aereo/volo e possano essere prenotati contestualmente a detto servizio/volo.42.      Detta interpretazione, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’ebookers.com, non è incompatibile con l’ambito di applicazione del regolamento n. 1008/2008.43.      A tal proposito occorre ricordare che, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, il suo oggetto, oltre ad essere definito facendo riferimento ai vettori aerei (in base a detta disposizione, il regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei della Comunità e il diritto di detti vettori aerei di prestare servizi aerei all’interno della Comunità), comprende anche, in termini più generali, «la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari».44.      Come osservato correttamente dal governo finlandese, inoltre, benché l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008 riguardi la nozione di «tariffe aeree passeggeri» e le componenti del prezzo che sono parte della struttura dei loro costi e non sia, quindi, direttamente rilevante ai fini dell’interpretazione della – come osservato sopra – distinta nozione di «supplementi di prezzo opzionali», occorre comunque notare che il punto 18 fa riferimento anche a prezzi e a costi che, di fatto, sono originati da soggetti diversi dai vettori aerei stessi, quali le agenzie o altri servizi ausiliari, e sono ad essi dovuti.45.      Allo stesso modo, è stabilito espressamente che il prezzo finale cui si riferisce l’obbligo di informazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, debba contenere componenti di prezzo che non necessariamente devono essere pagate in virtù dei servizi forniti dai vettori aerei stessi e che, di fatto, traggono origine e devono essere pagati a soggetti terzi, giuridicamente distinti da una compagnia aerea: dette componenti comprendono tasse o anche diritti, quali i diritti aeroportuali o i diritti connessi alla sicurezza.46.      A mio avviso, dalla lettura delle sopraccitate disposizioni del regolamento n. 1008/2008, emerge quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ebookers.com, una componente del prezzo o del costo non è esclusa dall’ambito di applicazione di detto regolamento solo perché nasce o deve essere pagata in forza di un servizio reso da un soggetto terzo giuridicamente distinto da un vettore aereo o perché non è legata direttamente alla prestazione dei servizi aerei stessi, come definiti all’articolo 2, punto 4, del regolamento, ma insorge soltanto in collegamento con detti servizi.47.      Da ultimo, il fatto che l’accettazione mediante il meccanismo dell’«opt‑out» non sia vietata in linea di principio dalla normativa in materia di tutela dei consumatori non permette, a mio parere, di rimettere in discussione l’interpretazione secondo cui, con riguardo ai servizi aerei e ai loro prezzi nel quadro del regolamento n. 1008/2008, il divieto di accettazione mediante il meccanismo dell’«opt‑out» si applica ai costi come quelli inerenti la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio. Né, a mio parere, si può validamente sostenere che una simile interpretazione comporterebbe una discriminazione delle compagnie aeree rispetto ad altre compagnie del settore dei trasporti (quali gli operatori dei servizi ferroviari) per il solo fatto che, almeno attualmente, non esiste una tutela analoga con riguardo alla prenotazione dei biglietti e ai supplementi di prezzo opzionali.48.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla presente questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «supplementi di prezzo opzionali» di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretata nel senso che comprende anche i costi dei servizi forniti da terzi – ad esempio, la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella di cui alla causa principale – dove il servizio e il prezzo applicato per detto servizio vengano offerti insieme a un volo e possano essere prenotati contestualmente al volo e detto prezzo venga riscosso dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.V –    Conclusione49.      Per i suesposti motivi, propongo di rispondere alla questione posta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) come segue:–        La nozione di «supplementi di prezzo opzionali» nel quadro dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) deve essere interpretata nel senso che comprende anche i costi dei servizi forniti da terzi – ad esempio, la stipula di un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio come quella di cui alla causa principale – dove il servizio e il prezzo applicato per detto servizio vengano offerti insieme con un volo e possano essere prenotati contestualmente al volo e detto prezzo venga riscosso dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 293, pag. 3.3 – Il «prezzo finale» ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 deve essere distinto dalla somma finale o «prezzo finale» che un cliente è tenuto a pagare alla fine del processo di prenotazione, il quale si compone, infatti, come nel caso controverso, del prezzo finale dovuto per il volo o per i servizi aerei e del prezzo, collegato ad esso, da versare per altri servizi, quali un’assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio.

 

   

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