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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili.

Dettagli

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 1-8-2012 n. 37/0014211
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.Nota 1 agosto 2012, n. 37/0014211 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
AlConsiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro


 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4, L. n. 68/1999.In particolare, l'istante chiede se sia possibile interpretare il dettato della citata norma, al fine di ricomprendere nel campo di applicazione della stessa anche la categoria degli autisti soccorritori appartenenti ai servizi di trasporto per l'emergenza-urgenza 118.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell'art. 3, comma 4, di cui sopra il quale stabilisce che "per i servizi di polizia, della protezione civile (...) il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi".Dal suddetto disposto, si evince che per tali servizi, tenuto conto della peculiari condizioni di espletamento delle attività, connesse a situazioni di straordinarietà ed urgenza, nonché degli interessi di carattere generale coinvolti, espressione di valori costituzionalmente tutelati - quali ad esempio l'incolumità e l'ordine pubblico, la salute e la salubrità ambientale - l'osservanza delle disposizioni in materia di collocamento mirato è parametrata in relazione al solo personale che svolge funzioni di carattere amministrativo, ovvero di supporto rispetto ai compiti di natura strettamente emergenziale.Di conseguenza, ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, per i servizi di polizia (giudiziaria, amministrativa, sanitaria ecc.), nonché per quelli di protezione civile - analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della stessa legge in relazione a partiti politici, organizzazioni sindacali ecc. - la base di computo su cui calcolare il numero dei soggetti disabili da inserire nell'organico aziendale deve incentrarsi esclusivamente sulle figure che ricoprono ruoli amministrativi.Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si evidenzia che i servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma 4.

Il Direttore generale
Paolo Pennesi
 L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 3

 

   

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