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Carabiniere addetto alle intercettazioni chiede riconoscimento, quali causa di servizio, di alcune patologie, cita il ministero della Difesa per stress e il TAR gli da' ragione

Dettagli

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N. 01110/2012 REG.PROV.COLL.N. 00341/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2010, proposto da:
@@@@ @@@@, rappresentato e difeso dall'avv. @@@@ @@@@, con domicilio
eletto presso @@@@ @@@@ in Genova, via Alla @@@@ degli @@@@, 1-;contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento del decreto del ministero della difesa n. 675/n in data 18
febbraio 2010 di diniego di dipendenza da causa di servizio e di equo
indennizzo delle patologie “obesità di iii classe, dislipidemia, disturbodell’adattamento”, nonché del parere del comitato di verifica 24.11.09;Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Oreste
Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 3.05.1978, haimpugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare che
in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio,
escludeva la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe,
displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio.Conseguentemente l’atto impugnato respingeva le istanze presentate dalricorrente volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi di censura:Eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, segnatamente difetto di
motivazione. Violazione di legge.
La cartella medica prodotta dal ricorrente attesterebbe il nesso eziologico,
seppure non esclusivo, ma di concausa, fra patologie accusate e servizio
prestato nel Corpo militare.
Accertamenti specialistici che, secondo le censure, sarebbero stati tenuti in
non cale dal Comitato di verifica che si sarebbe espresso in termini affatto
generici.
Aggiungasi, secondo l’ordito che intesse in fatto l’ordito dei vizi dedotti,che non sarebbe stata valutata la gravosità del servizio di intercettazione
prestato in turni di notte, con alterazione del ciclo psico-biologico del
ricorrente.
L’amministrazione si è costituita in giudizio instando per la reiezione delgravame.
Su richiesta istruttoria del ricorrente è stata disposta verificazione eseguita
dalla Clinica Universitaria San Martino di Genova.
All’esito, alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa, su richiestadelle parti, è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
È impugnato il decreto della direzione generale della previdenza militare,
che in conformità al parere del Comitato di verifica per le Cause di servizio,
ha escluso la dipendenza delle patologie accusate (obesità di III classe,
displidemia e disturbo dell’adattamento) da causa di servizio ed ha respintole istanze presentate dal ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, voltead ottenere la concessione dell’equo indennizzo.Il gravame muove dalla considerazione che il Comitato di verifica, chiamato
ad accertare la dipendenza delle patologie accusate da causa di servizio,
avrebbe, per un verso, espresso le proprie valutazioni in termini di
insussistenza del rapporto di causalità esclusiva; e, per l’altro, non avrebbetenuto in debito conto il tipo di mansioni effettivamente disimpegnate dal
ricorrente.
Il tutto espresso con formule generiche ed ellittiche non in grado di
palesare l’iter tecnico-specialistico seguito dal Comitato nel redigere ilgiudizio attestante la non dipendenza da causa di servizio.
In diritto il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr., Cons.St., sez. V, 9 marzo 2009 n. 1370; TAR. Emilia Romagna, Bologna, sez. I,
15 gennaio 2010 n. 110) che ravvisa la dipendenza da causa di servizio
laddove l’infermità accusata dal militare consegua da rapporto di sempliceconcausa con il servizio prestato, senza che, allo scopo, sia necessario
accertare il nesso di causalità esclusiva.
Indirizzo condiviso da cui non sussistono giustificati motivi per non darvi
qui continuità.
La disposta verificazione redatta da Clinici specialistici dell’Università SanMartino di Genova ha infatti accertato con riguardo alla disturbo
dell’adattamento che “ non è ravvisabile la dipendenza esclusiva dellapatologia accusata dal servizio prestato ma si può considerare il servizio
come concausa del disturbo di cui il periziando soffre”.N. 00341/2010 REG.RIC. @@@@@
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Viceversa la relazione, redatta all’esito della verificazione, ha escluso (anche)il nesso di concausa con l’obesità accusata dal ricorrente.Obesità a cui è altresì riconducibile la sindrome dislipidemica.
Tali accertamenti, accuratamente eseguiti dall’organo di verificazione diprovata competenza scientifica, sia tramite visita medica che mediante
comparazione fra dati acquisiti e cartelle cliniche prodotte, corredati da
specifici riferimenti agli studi specialistici, vanno ritenuti concludenti.
Integrano infatti compendio probatorio tecnico-scientifico di elevato livello
d’attendibilità in grado nel giudizio di legittimità di consentire d’affermareche ricorre il nesso di concausa fra il disturbo adattativo accusato dal
ricorrente ed il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri.Concausa che invece deve essere esclusa per le altre patologie per cui è
causa, cioè con riguardo all’obesità di III classe e alla sindromedislipidemica.
In questi limiti il ricorso è fondato e va accolto con conseguente
annullamento in parte qua dell’atto impugnato.Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite fra le parti in
ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie ai sensi della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte l’attoimpugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012
con l'intervento dei magistrati:
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Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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