Controversie in materia di Invalidità civile - Art. 10, comma 6 della L. n. 248/2005 modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

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Creato Mercoledì, 01 Agosto 2012 01:03
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 30-7-2012 n. 103
Controversie in materia di Invalidità civile - Art. 10, comma 6 della L. n. 248/2005 modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale risorse umane, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione, Coordinamento generale legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 30 luglio 2012, n. 103 (1).
Controversie in materia di Invalidità civile - Art. 10, comma 6 della L. n. 248/2005 modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale risorse umane, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione, Coordinamento generale legale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
 

 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Responsabili delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei comitati provinciali




 
1. Premessa
L'Istituto, in forza dell'art. 10, comma 6 della L. n. 248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile.
L'impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ.), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde all'esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l'azione dei professionisti dell'area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 38 ha introdotto l'art. 445-bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 222/1984, l'obbligatorietà dell'Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l'eventuale successiva fase come un giudizio di merito.
Successivamente è intervenuta la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che, all'art. 27, comma 1, lett. f), ha disposto l'inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito.
A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l'Istituto ha emanato la Circ. 30 dicembre 2011, n. 168.
Da ultimo, il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35 ha novellato il citato art. 10, comma 6 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni in L. n. 248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l'Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti "con esclusione del giudizio di cassazione".
La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell'Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidità civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.
Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l'impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende necessario fornire alle sedi indicazioni univoche sull'utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative. Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.
 
2. Disposizioni organizzative
Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in materia di invalidità civile.
Preliminarmente si fa presente che, per evidenti ragioni di economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte di Appello.
Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell'Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, si dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano trattati come segue:
- contenzioso passivo: l'Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello;
- contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell'Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell'Avvocatura distrettuale.
Nell'ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.


2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012


Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv. Civ., la rappresentanza e difesa dell'Istituto in secondo grado sarà curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello.
Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima data.
L'U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2° grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i documenti necessari per un'efficace difesa dell'Istituto.


2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012


Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, opera "a regime", per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito, che segue l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ATPO.
Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circ. 30 dicembre 2011, n. 168 e, pertanto, i Funzionari Inv. Civ seguiranno i procedimenti in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase relativa all'ATPO.
Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso di contestazione dell'ATPO, sarà curato unicamente dall'Avvocatura territoriale competente.
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. cureranno la rappresentanza e difesa dell'Istituto anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall'interruzione del pagamento delle provvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonché nell'eventuale contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà nuovamente consentita, a parziale modifica del Msg. n. 5776 del 2 aprile 2012, l'acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.
I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di invalidità civile.
 
3. Ruolo delle direzioni regionali
Come descritto in premessa, all'Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione.
L'esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici Legali, attraverso l'affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate e formate.
La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza il giudizio d'appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla L. n. 35/2012, una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici attesi.
Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni regionali, alle quali è riconosciuta nell'ambito della responsabilità complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della qualità dei servizi e di assicurarne l'integrazione e lo sviluppo equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte d'Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa, informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
 
4. Modifiche procedurali
La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i quali sarà adottata la opzione gestionale dell'impiego dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. saranno incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato la determinazione che individua le strutture territoriali presso le quali attivare la suddetta opzione gestionale, l'amministratore della sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei Funzionari amministrativi Inv. Civ.
Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della procedura SISCO.
Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno alla DCPCG l'elenco dei funzionari (file formato excel contenente: sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell'Istituto ai sensi di quanto previsto dalla Circ. 20 luglio 2009, n. 93; tali funzionari saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell'ambito delle misure di produzione.
 
5. Attività di formazione
Al fine di consentire l'impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d'intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale, l'organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio, informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane. Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati con il seguente titolo: "Funzionari Inv. Civ.: la gestione del contenzioso".
 
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..


Il Direttore generale
Nori
 
c.p.c. art. 445-bis
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 16
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27