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Carabiniere: responsabilità civile - "responsabile del danno causato da un Carabiniere, il quale, smontato dal servizio, aveva scaricato la propria pistola di ordinanza"

Dettagli


CASSAZIONE CIVILE   -   RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-03-2012, n. 3458

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. (@@@)A. e M.L. nonchè (@@@)S., i primi due quali genitori ed il terzo come fratello di (@@@) M., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi (@@@), vigile urbano alle dipendenze del Comune di (@@@) e lo stesso Comune di (@@@), assumendo che l'11/8/1991, presso lo stadio Comunale di detta città, durante la manifestazione folcloristica "Torneo dei Rioni" il (@@@) aveva sparato un colpo di pistola che aveva attinto il proprio congiunto (@@@) uccidendolo.
Aggiungevano che, per tale fatto, il (@@@) era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna ad anni sedici di reclusione, sentenza pronunciata in danno di costui per omicidio volontario dalla Corte di Assise di Brindisi in data 21/05/1992 e confermata con decisione 4/2/1993 dalla Corte di Assise di Appello di Lecce prima e con decisione 23/10/1993 dalla Corte di Cassazione poi. Precisavano che dette sentenze avevano posto a carico del (@@@) anche il risarcimento dei danni nei confronti di essi congiunti, parti civili costituite, e chiedevano la condanna solidale di costui e del Comune al pagamento in proprio favore di tali danni, che quantificavano in L. 600.000.000 (ovvero in quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa) nonchè delle spese sostenute nel procedimento penale in ragione di L. 6.910.000. Il Comune contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che le sentenze penali non gli erano opponibili, in quanto non aveva mai partecipato al giudizio penale come responsabile civile e che, in ogni caso, la dinamica dei fatti come ricostruita con la sentenza penale di condanna escludeva che la condotta delittuosa fosse inquadrabile nell'ambito dei fini istituzionali cui era preposto il (@@@). Questi restava contumace. Con la sentenza di primo grado, entrambi i convenuti venivano condannati in solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di L. 320.000.000, sul presupposto che, in virtù del rapporto di dipendenza esistente tra il Comune di (@@@) ed il (@@@), vigile urbano presso detto Comune, poteva affermarsi la responsabilità del primo in solido con il secondo, riconosciuto autore del fatto delittuoso, poichè l'esclusione della responsabilità extracontrattuale della P.A. avrebbe potuto essere riconosciuta soltanto ove fosse risultata dimostrata l'autonoma volontarietà dell'azione delittuosa realizzata al di fuori dei compiti istituzionali. Le parti convenute proponevano separati appelli, ai quali i congiunti del (@@@) resistevano, spiegando altresì rispettivi appelli incidentali. Pronunciando sugli appelli riuniti, la Corte di Appello di Lecce: 1) dichiarava nei confronti di (@@@), la nullità della citazione e di tutti gli atti susseguenti; 2) rigettava l'appello del Comune; 3) rideterminava l'ammontare del danno che liquidava in Euro 75.000,00 per il padre, in Euro 75.000,00 per la madre ed in Euro 50.000,00 per il fratello oltre accessori. Contro detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune; ha resistito con controricorso (@@@) quale tutrice del (@@@), nonchè i congiunti del (@@@), che hanno anche proposto ricorso incidentale.
2. Con sentenza n. 20986 dell'8 ottobre 2007, questa Corte respingeva il primo motivo del ricorso principale del Comune - ritenendo che la declarat(@@@) di nullità del giudizio per nullità della notifica nei confronti del (@@@) non potesse estendersi all'ente locale non ricorrendo, rispetto all'obbligazione solidale in lite, un'ipotesi di litisconsorzio necessario - ma ne accoglieva il secondo, sotto il profilo dell'insufficiente motivazione dell'originaria sentenza di appello in ordine alla sussistenza, o meno, dell'immedesimazione organica con l'ente pubblico nello sviluppo dell'azione delittuosa posta in essere dal (@@@). Ha, di conseguenza, rinviato la causa, per nuovo esame alla Corte territ(@@@)le ed ha ritenuto assorbita ogni altra doglianza. Per quanto in questa sede rileva, la sentenza di annullamento con rinvio, ha osservato: "Va anzitutto confermato il seguente principio di diritto: "Affinchè ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A." (Cass. n. 24744 del 21/11/2006; Cass. n. 10803 del 12.08.2000). Ciò premesso si osserva che la Corte di Lecce ha concluso per la sussistenza della responsabilità del comune, in quanto: 1) (@@@), vigile urbano, ".....si trovava in loco "comandato in servizio" in (OMISSIS), con il compito di vigilanza all'ingresso Stadio e vigilanza sosta in (OMISSIS)...."; 2) "...nell'espletamento di tale compito di sorveglianza si inquadra la vicenda poi degenerata nell'omicidio del (@@@): il vigile che aveva sorpreso tre giovani mentre scavalcavano il muro dello stadio per assistere gratuitamente allo spettacolo, contesta alla vittima, che si trovava nei pressi dello stesso muro, le medesime intenzioni suscitando reazioni verbali che lo indispettiscono alimentando il risentimento nei confronti del ragazzo con il quale, sempre nell'espletamento della propria attività (il vigile aveva sorpreso il minore a bordo di un motociclo su cui trasportava un passeggero) aveva avuto un battibecco il giorno prima..."; 3) "...rientra nei compiti istituzionali del vigile urbano il controllo del territorio ai fini della prevenzione e repressione di eventuali reati: per l'effetto, il (@@@) C., in presenza di una violazione di legge (scavalcamento del muro dello stadio) avrebbe dovuto comunque intervenire ancorchè non preposto alla vigilanza sul posto....".
Tale motivazione, alla luce del sopra citato principio di diritto, deve ritenersi insufficiente. Infatti la Corte di appello ha omesso di valutare (sulla base della predetta sua ricostruzione dei fatti) se il vigile, pur trovandosi in un primo tempo ad agire solo nell'espletamento di un compito istituzionale, successivamente e cioè una volta provato (o provato in misura maggiore) il suddetto "...risentimento.." abbia (o meno) cessato di agire per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni in questione gli furono affidate ed abbia (o meno) invece iniziato ad agire per un fine strettamente personale ed egoistico (ad es. lo sfogo del risentimento predetto) assolutamente estraneo agli scopi dell'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue; e quindi per un fine privo di ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente (con conseguente cessazione del rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.). Il motivo di ricorso va dunque accolto (ex art. 360 c.p.c., n. 5...". 3. Il giudice di rinvio, con sentenza del 20 maggio 2010, ha accolto l'appello del Comune e rigettato l'originaria domanda risarcit(@@@), escludendo la sussistenza, in occasione del delitto, del rapporto organico fra l'attività del dipendente e l'ente pubblico. Il giudice di rinvio ha osservato sul punto: "se pure in un primo momento la condotta del (@@@) poteva esser riferibile alla sua attività di vigile urbano, comandato per il servizio di vigilanza all'ingresso dello stadio e di vigilanza e sosta in viale (OMISSIS), quando cioè ebbe ad avvistare il primo gruppo di ragazzi, che tentavano di scavalcare il muro di cinta dello stadio e pensò di rimproverarli, e subito dopo vide l'altro gruppo di ragazzi, tra i quali il (@@@), che si avvicinavano, e pensò che anch'essi avevano le stesse intenzioni, in un secondo momento, oltre all'errore (sottolineato dalla Corte Suprema) nell'aver ritenuto che anche questi ultimi ragazzi volessero scavalcare il muro di cinta, è evidente che la condotta, sempre più violenta, del vigile urbano (@@@) sia stata dettata in maniera molto chiara da una sua iniziativa nell'intento di seguire un istinto personale di "risentimento" (come definito dalla Corte di merito), legato all'episodio avvenuto il giorno precedente e comunque diretto ad affermare la propria supremazia sul ragazzo nei confronti del quale si dirigeva, prima cominciando a picchiarlo, tanto che il giovane tentava di proteggersi, piegando la testa e dando qualche strattone e addirittura cadendo e tentando di rialzarsi, e poi giungendo poi ad estrarre la pistola dalla fondina, da armarla e, preso il (@@@) per un braccio e tenendolo fermo, fare fuoco su di lui a distanza ravvicinata, attingendolo nel momento in cui era di spalle e colpendolo in testa, tanto che stramazzava subito al suolo. Rimasta, infatti, del tutto smentita la tesi sostenuta dal vigile (@@@) d'aver subito un'aggressione dal gruppo dei ragazzi e d'aver reagito per difendersi, sia in base a tutte le deposizioni, sul punto concordi, che alle risultanze dell'esame autoptico ed essendo, altresì, pacifico che il colpo dall'arma del vigile non fu esploso accidentalmente perchè, come puntualmente ricostruito nella sentenza della Corte d'Assise di Brindisi (e confermato dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione) sia per la distanza (estremamente ravvicinata) che per la direzione (testa) che per il movente (attrito creatosi tra il (@@@) ed il (@@@) perchè il ragazzo non aveva sopportato di essere umiliato in pubblico dal vigile e quest'ultimo non tollerava che i suoi metodi di espletamento del servizio, per quanto energici, fossero messi in discussione dal ragazzo), il (@@@) deliberatamente estrasse la pistola dalla fondina e tenendo il (@@@) per un braccio fece fuoco, ponendo in essere una condotta che, a quel punto ed in quel momento, esulava completamente dai suoi fini istituzionali perchè guidata unicamente dall'istinto di prevalere sul ragazzo e dargli una lezione. Dall'esame del fascicolo personale del (@@@) risulta, infatti, che il medesimo aveva la tendenza a gestire "a modo suo" con sistemi sbrigativi, eccedenti le reali necessità., situazioni quotidiane che si presentavano nel corso dell'espletamento del servizio: tendenza che trova il suo culmine nell'episodio in oggetto perchè (come sottolinea la sentenza della Corte d'Assise di Brindisi) non c'era alcuna necessità di estrarre la pistola per convincere i ragazzi a non salire sul muro e, anche ammesso che li volesse solo intimorire, non c'era nessuna necessità di mettere il colpo in canna, se non una sciagurata scelta, al termine di una serie di iniziative altrettanto sciagurate intraprese dal vigile (@@@) allo scopo di perseguire un fine esclusivamente personale e slegato dai suoi compiti istituzionali. Invero "il rapporto organico, in forza del quale la PA è chiamata a rispondere direttamente dei danni arrecati ai terzi, con dolo o colpa, dai propri dipendenti, deve ritenersi interrotto quando l'attività di questi ultimi sia stata rivolta ai fini propri e non già alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Per apprezzare, tuttavia, l'esatta portata di questo principio, occorre considerare che ogni attività diretta al conseguimento di un determinato scopo si articola normalmente in una serie di operazioni concettualmente isolabili in vista delle rispettive finalità di carattere intermedio, ma tuttavia riconducibili, per la loro funzione strumentale, alla finalità terminale quando si tratti di stabilire il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del dipendente e le incombenze ad esso affidate e la conseguente riferibilità dell'evento dannoso alla PA... "(Cass. 24/111976 n.227). Nel caso in esame non esiste la responsabilità del Comune per il fatto illecito del vigile urbano in assenza del presupposto della riferibilità alla PA della condotta del medesimo dipendente, che ha sparato contro il (@@@), uccidendolo, in attuazione di un fine strettamente personale ed egoistico, del tutto estraneo all'amministrazione e tale da escludere il nesso di necessaria occasionalità tra i suoi poteri e la riferibilità all'amministrazione dell'omicidio in danno del (@@@), che porta ad escludere il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la PA (cfr. in tal senso Cass. 21/11/2006 n.24744).
4. I congiunti del (@@@) propongono ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune resiste con controricorso e chiede il rigetto del ricorso.
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2043 c.c. e art. 28 Cost.. Premesso che nella prima sentenza di appello ed in quella conseguente di annullamento con rinvio vi sarebbe stato un travisamento del fatto che avrebbe indotto i giudicanti a ritenere sussistente il preteso "risentimento" del vigile verso la vittima, per l'episodio verificatosi il giorno precedente (risentimento che, invece, avrebbe nutrito la vittima nei confronti del primo) e ripercorsi, al riguardo, alcuni brani delle sentenze penali emesse in relazione all'omicidio, i ricorrenti censurano il decisum dell'impugnata sentenza per aver ritenuto interrotto il nesso d'immedesimazione organica, senza però offrire una minima motivazione fondata in fatto e giuridicamente sostenibile, anche in ordine all'eventuale tipologia e genesi di un presunto risentimento, che non emergerebbe da alcuna carta processuale.
Invero, lo Stato e gli altri enti pubblici non possono agire che a mezzo dei loro organi, il cui operato deve necessariamente ricondursi agli stessi enti in cui essi si immedesimano, proprio in virtù di tale rapporto organico, la responsabilità per l'attività illecita dei dipendenti risale a quelle persone giuridiche pubbliche delle quali essi sono espressione. La P.A. e, pertanto, lo stesso Comune, in forza dell'art. 28 Cost. risponderebbe immediatamente e direttamente per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti, quali che siano le mansioni effettivamente espletate (di concetto o di ordine, intellettuali o materiali (Cass. Sez. 3^ Civ., sent. del 17/9/97 n. 9260). Affinchè ricorra tale responsabilità della P.A. deve sussistere oltre al comportamento lesivo del dipendente (prius necessario), il nesso di causalità fra la condotta e l'evento dannoso, nonchè la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso. Questa potrebbe venir meno solo nelle ipotesi in cui il dipendente, operando al di fuori delle funzioni pubbliche cui è deputato (pertanto al di fuori del servizio e come semplice e privato cittadino), avesse agito per fini del tutto personali ed egoistici, sì da ritenersi escluso ogni rapporto di "necessaria occasionalità" tra le stesse incombenze e il comportamento determinante il cagionarsi del danno (Cass. 3959/75; Cass. 5544/79;
Cass. 7631/86; Cass. 12960/91; Cass. 17/9/97 n. 9260; Cass. 14/5/97n. 4232). Inoltre, ricordano i ricorrenti, non può ritenersi aprioristicamente non riferibile alla P.A. il fatto doloso del dipendente. A contrario, dovendo considerare sussistente tale riferibilità allorchè vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento dell'impiegato e le incombenze allo stesso affidate, esso deve essere accertato volta per volta dal giudicante di merito considerando non solo lo specifico comportamento costituente abuso, ma anche il complesso delle attività nelle quali esso si inserisce (Cass. 36121/79; Cass. 4195/83). Invero, quando il fatto doloso del dipendente si inserisce in un'attività che, complessivamente considerata (avuto riguardo anche alla sua finalità terminale) si appalesa non estranea rispetto alle esigenze perseguite dalla amministrazione, quel collegamento non può non essere ritenuto. Tale connessione con le finalità istituzionali deve ritenersi sussistente anche in presenza di prassi o comportamenti anche devianti o abusivi posti in essere dal pubblico dipendente, purchè sempre riconducibili ad uno specifico interesse della persona giuridica pubblica. Richiamano l'orientamento di questa S.C. secondo cui, per accertare il nesso tra il comportamento del dipendente e le finalità istituzionali proprie dell'ente per il quale egli opera, deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere, per cui l'abuso di potere commesso nel corso delle operazioni tendenti a quel fine non esclude il collegamento di necessaria occasionalità con le attribuzioni istituzionali del dipendente quando - quale che sia il motivo che lo ha determinato - risulti strumentale rispetto alle attività di ufficio o di servizio (così Cass. 12960/91 e Cass. 7631/86, nonchè Cass. Sez. 3^ Civ., 15/5/97 n. 4232). Pertanto anche la commissione di un reato doloso da parte del pubblico dipendente non può interrompere, sussistendone i presupposti di cui sopra, la riferibilità all'ente medesimo dell'attività del funzionario. Sottolineano che con la sentenza n. 4232 del 1415/97, questa S.C. ha ritenuto la sussistenza della riferibilità del comportamento del dipendente alla P.A. per la quale operava in un caso in cui il funzionario dell'Ufficio postale di una località ligure dal 1982 al 1984si era appropriato di un'ingentissima somma di denaro (L. 560.000.000) a lui consegnata, nell'espletamento delle sue funzioni, dal personale dell'agenzia della Cassa di Risparmio di La Spezia, sita in un comune finitimo, affinchè fosse versato sul conto corrente a detto istituto di credito intestato. In tale circostanza (definitosi il procedimento penale per truffa con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a causa della premorienza dell'imputato), pur atteggiandosi l'allora Ente Poste Italiane quale parte offesa e danneggiata dal reato, la Suprema Corte ne aveva affermato la responsabilità civile per il fatto del dipendente nei confronti ed a favore dall'istituto di credito (attore), ritenendo il funzionario non agente per fini privati ed egoistici estranei all'amministrazione di appartenenza, ma nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'espletamento delle finalità proprie dell'ente, pur abusando della sua qualità e traendone ingiusto profitto. Per la fattispecie per cui è causa apparirebbe quantomeno insostenibile e difficilmente configurabile la sussistenza del fine privatistico in capo al vigile (@@@). La sentenza de qua pare ritenere interrotto il nesso di immedesimazione organica solo ed esclusivamente perchè il vigile ha agito con dolo, rappresentandosi e volendo la condotta e l'evento antigiuridici. Emergerebbe limpidamente dalle sentenze penali qui allegate che, sia nella circostanza attinente alla specifica commissione del tragico evento delittuoso, sia in quella relativa al rimprovero mosso dal pubblico ufficiale al (@@@) il giorno prima ("Multa non te ne faccio ma ti spezzo le ossa"), il V.U. (@@@) stesse espletando il proprio servizio alle dipendenze della amministrazione comunale allo scopo di perseguire i fini istituzionali di essa, pertanto indossando la divisa e le dotazioni di ordinanza. In entrambi i casi il pubblico ufficiale non ha agito al fine di perseguire un intento privato ed egoistico (quale avrebbe potuto essere la ricezione di una somma di denaro da parte del cittadino per impedire la comminazione di una sanzione amministrativa abusando della propria posizione e al fine di trame un ingiusto profitto, oppure la puntuale e preordinata persecuzione posta in essere dal pubblico ufficiale nei confronti di un cittadino allo scopo di realizzare una personale vendetta avente origine da questioni di carattere privato), bensì ha operato con tutte le deviazioni, gli abusi e le deprecabili storture del caso, al fine di raggiungere gli scopi ultimi e istituzionali dell'ente da cui dipendeva e non contro e in danno del medesimo ente, in modo da configurare la amministrazione comunale quale soggetto passivo di quella condotta delittuosa. Tale considerazione sarebbe confortata da un importante passaggio della sentenza (pure allegata in atti) n. 3/93 del 4/2/93 pronunciata nel medesimo procedimento penale dalla Corte di Assise di Appello di Lecce (p.20): "Arbitrario fu dunque, a quel punto, l'atto di estrarre la pistola di ordinanza dalla fondina e, ancora di più quello di caricarla, atteso che egli doveva vedersela con uno sparuto numero di giovincelli. Egli dunque, nell'occorso abusò dei suoi poteri, pur essendo un soggetto fornito di un titolo di studio e pur avendo avuto modo di misurarsi in precedenza in circostanze consimili". Infine, definitivamente illuminante e determinante, risulta essere l'evidente circostanza che lo stesso V. U. (@@@) veniva condannato, a seguito dei tre gradi del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 575 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, "...non essendovi dubbi circa il fatto che nell'occasione il vigile abusava delle proprie funzioni e dei propri poteri, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico (pag. 38 della sentenza della Corte di Assise di Brindisi). Richiamano altri precedenti in cui questa S.C. avrebbe ritenuto non troncato il rapporto organico anche in attività non strettamente riconducibili a quelle di servizio, con conseguente affermazione della responsabilità dell'amministrazione, per dedurne che sarebbe proprio l'occasionalità necessaria della condotta rispetto alle attribuzioni e ai compiti affidati all'agente nel perseguimento delle finalità istituzionali, che permetterebbe di radicare e fondare in maniera indissolubile il rapporto organico, quand'anche quella stessa condotta risultasse deviata per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere o per personale interpretazione delle modalità di svolgimento del servizio, ma pur sempre finalizzata, nella sua attuazione aberrante, al raggiungimento dei fini istituzionali, non avendo quegli mai sostituito i suoi fini personali, non ricorrenti nel caso di specie, a quelli propri dell'Ente. Ricordano anche che questa Suprema Corte, spingendosi oltre, ha anche affermato che "la P.A. risponde del danno cagionato dal proprio dipendente quando la condotta di quest'ultimo sia strumentalmente connessa all'attività dell'ufficio. Tale nesso di connessione strumentale, però, non viene meno per il solo fatto che la condotta illecita sia consistita nell'abuso di un potere o nella violazione di un ordine, commessi per scopi egoistici, (ritenendo nell'occasione la P.A. responsabile del danno causato da un Carabiniere, il quale, smontato dal servizio, aveva scaricato la propria pistola di ordinanza molto tempo dopo, a casa, ed in presenza di amici, lasciando partire accidentalmente un colpo e causando la morte di uno dei presenti - Cassazione Civile, Sez. 3^, 12 novembre 1999, n. 12553). Pertanto, le finalità egoistiche del soggetto dovrebbero essere del tutto estranee alle mansioni espletate. Il vigile urbano (@@@) non ha condannato a morte la sua vittima perchè questa" aveva criticato una sua personale e privata condotta di vita o un suo altrettanto personale pensiero o aveva leso la sua personale e privata reputazione (forse per tali motivi non avrebbe sacrificato la vita di un innocente), atteggiandosi, in tale sciagurata condotta, il medesimo vigile, dapprima come pubblico dipendente e poi come soggetto mosso da intenti privati; ma tanto ha fatto solo ed esclusivamente perchè un giovincello aveva leso la sua autorità di vigile urbano, di uomo armato, di uomo che rappresenta le istituzioni e la legge e, credendo che la autorità e le istituzioni si sorreggono e si auto-giustificano con la forza e la violenza, ha voluto ristabilire nell'unico modo, orribile e aberrante, che conosceva questa superiorità e questa gerarchia nell'interesse dell'ente e dei suoi fini istituzionali, nell'interesse della legge e della divisa che indossava, secondo la sua personale e sconvolgente interpretazione. Se il vigile urbano non avesse impugnato la sua arma e avesse fatto fuoco, ma si fosse meramente frapposto fisicamente alla critica del povero (@@@), senza fare scempio della sua vita, forse in sede penale avremmo celebrato davanti al Pretore un giudizio di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. (nella sua originaria formulazione), magari scriminato dal compimento degli atti arbitrari D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, ex art. 4, allora vigente, in cui magari il Comune di (@@@), avrebbe potuto costituirsi parte civile, in barba alla ritenuta interruzione del rapporto organico. La Corte di Appello, al fine di elidere la responsabilità dell'Ente e ad affermare il non condivisibile principio della isolabilità e frazionabilità delle operazioni che costituiscono una unica e intera attività e condotta, giunge a citare (alla pagine dieci della motivazione) una vetusta sentenza del 1976 (Cass. Civ. Sez. 49^ 24/1/1976 n. 227), limitandosi a riportare, in maniera quantomeno capziosa e surrettizia, testualmente il seguente passaggio, che sembrerebbe avvalorare la tesi sposata dal Giudicante di merito: "Il rapporto organico, in forza del quale la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere direttamente dei danni arrecati ai terzi, con dolo o con colpa, dai propri dipendenti, deve ritenersi interrotto quando l'attività di questi ultimi sia stata rivolta ai fini propri e non già alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Per apprezzare, tuttavia, l'esatta portata di questo principio, occorre considerare che ogni attività diretta al conseguimento di un determinato scopo si articola normalmente in una serie di operazioni, concettualmente isolabili in vista delle rispettive finalità di carattere intermedio, ma tuttavia riconducibili, per la loro funzione strumentale, alla finalità terminale, cui tende l'attività nel suo complesso. E' appunto a questa ultima finalità che occorre richiamarsi, quando si tratti di stabilire il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del dipendente e le incombenze ad esso affidate, e la conseguente riferibilità dell'evento dannoso alla pubblica amministrazione.". Invero, tale assunto costituisce la premessa dell'intero testo massimato della sentenza, che seguendo il modello del ragionamento logico a contrario, giunge ad affermare un principio di diritto totalmente contrapposto rispetto a quello che la Corte di merito ha tentato di far passare e conforme a quelli sopra riportati e da sempre ribaditi dalla giurisprudenza della Cassazione.
Così il testo prosegue testualmente: "Ne tale nesso rimane escluso per il solo fatto che, nel corso delle operazioni intermedie, il dipendente commetta abuso di poteri, allorchè tale abuso - ancorchè determinato in ipotesi da esigenze puramente egoistiche - appaia strumentalmente connesso, anche in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente (nella specie, un brigadiere di ps, incaricato di accompagnare, con mezzi pubblici, due profughi all'apposito centro di raccolta, si era servito, invece, della propria auto con la quale era stato coinvolto in un incidente stradale; il giudice del merito, nel successivo giudizio di danni promosso dagli occupanti l'autovettura, riteneva che l'uso indebito di essa non aveva interrotto il rapporto organico tra il pubblico dipendente e la p.a.; questa S.C. aveva confermato la decisione, enunciando detto principio). Appare evidente che la massima indicata dalla sentenza impugnata, se integralmente riportata la sua motivazione, avrebbe avvalorato la sussistenza, nel caso di specie, del rapporto di occasionalità necessaria e di immedesimazione organica nelle condotte poste in essere dal vigile urbano (@@@).
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; contraddittorietà e insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalla sopravvenienza, nella mente del vigile urbano, del fine privatistico ed egoistico che avrebbe determinato l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica con la P.A. Non apparirebbe sufficiente affermare che nell'intero evolversi della condotta posta in essere dal vigile urbano (@@@), l'infausta determinazione ad estrarre la pistola e a fare fuoco sul ragazzino, avrebbe manifestato ictu oculi l'insorgere, intermedio e parcellizzato, della volontà di affermare la sua supremazia sul ragazzo; e poi quale supremazia? Quella sua personale, atteso che non si riporta in motivazione, e non esiste nei giudicati delle sentenze penali, nessun elemento che indirizzi su tale versante il successivo agire? O quella sua, nella qualità di vigile urbano, e sono stati richiamati nel precedente motivo molteplici passaggi delle pronunce delle Corte di Assise da cui si evincerebbe il modo totalmente arbitrario, violento, abusivo e distorto con cui quegli interpretava il suo ruolo ed applicava la legge? Nessun chiarimento fornirebbe su questo punto la ricorsa motivazione, anche perchè non vi sarebbe alcun elemento probatorio, in quanto mai emerso ed esistito, per poter affermare che il vigile, nell'occorso, avesse iniziato ad operare come pubblico ufficiale, per poi cessare nei suoi intenti da tale qualifica, dismettere nella sua mente la divisa, ed operare come un qualunque cittadino-criminale. Alla pagina 10 della motivazione parrebbe che nella intera condotta posta in essere dall'agente, l'elemento isolato ed intermedio (in realtà mai verificatosi come sopra chiarito) che avrebbe determinato l'insorgere del fine personale sarebbe da individuarsi "...nell'intento di seguire un istinto personale di risentimento (come definito dalla Corte di merito), legato all'episodio avvenuto il giorno precedente e comunque diretto ad affermare la propria supremazia sul ragazzo". Con tale argomentazione contrasta quanto di seguito afferma la stessa Corte territ(@@@)le alla pag. 11 della motivazione, dove, nel descrivere il movente, non fa più riferimento a quel ritenuto risentimento personale che sarebbe improvvisamente balenato nella mente del vigile, bensì "...per il movente (attrito creatosi tra il (@@@) e il (@@@) perchè il ragazzo non aveva sopportato di essere umiliato in pubblico dal vigile e quest'ultimo non tollerava che i suoi metodi di espletamento del servizio, per quanto energici, fossero messi in discussione dal ragazzo), il (@@@) deliberatamente estrasse la pistola dalla fondina e tenendo il (@@@) per un (@@@) fece fuoco, ponendo in essere una condotta che, a quel punto e in quel momento, esulava completamente dai suoi fini istituzionali perchè guidata unicamente dall'istinto di prevalere sul ragazzo e dargli una lezione". Appare evidente dal tale passaggio appena sopra riportato che se il movente del vigile era determinato, oltre che dall'attrito con la vittima perchè, quella non aveva gradito la pubblica umiliazione nel corso dell'espletamento del suo servizio di vigile, soprattutto dal fatto che il medesimo vigile "...non tollerava che i suoi metodi di espletamento del servizio, per quanto energici, fossero messi in discussione dal ragazzo", (pertanto ".. il (@@@) deliberatamente estrasse la pistola dalla fondina e tenendo il (@@@) per un (@@@) fece fuoco"), scompare dalla motivazione, in fatto, lo spazio temporale e mentale che avrebbe consentito al vigile di trasformarsi in privato cittadino, ma ancor di più, nell'iter argomentativo che vorrebbe descrivere la frattura del rapporto di immedesimazione organica, scompare ogni menzione relativa all'insorgere e sopravvenire di quel preteso fine privatistico su cui si fonda la impugnata pronuncia.
Tanto perchè è il (@@@) - vigile urbano, e non il (@@@) - comune cittadino, che si vendica del giovincello che aveva osato mettere in discussione i suoi "energici" metodi di espletamento del servizio. Apparirebbe evidente, benchè incomprensibile, il tentativo della impugnata motivazione di ricorrere all'argomentazione tautologica pur di voler affermare la sussistenza o sopravvenienza di un quid rivelatore di quel fine egoistico che essa stessa, dopo averlo dato apoditticamente e dogmaticamente per acclarato, incespicando nel suo argomentare, giunge fatalmente a smentire, come non poteva non essere, non riuscendo minimamente a far comprendere quale fine personale, slegato e avulso dal suo deviato e arrogante modo di percepire e attuare il suo ruolo che in concreto ha guidato la sua mano, in realtà avesse voluto perseguire.
5. Osserva preliminarmente la Corte che il sindacato di questa S.C. sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. sez. un., 28/10/1997, n. 10598 Cass. 14/06/2000, n. 8125; Cass. 16/05/2003, n. 7635; Cass. 1507/2005 n. 15027; Cass. 23/02/2006 n. 4018; Cass. 22/04/2009 n. 9617).
6. Sulla base di tali principi deve escludersi che il giudice di rinvio sia venuto meno al proprio mandato, rivelandosi privi di pregio entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, riguardando entrambi la pretesa deviazione del giudice di rinvio rispetto alla sentenza di annullamento.
6.1. In particolare, il primo motivo si rivela inammissibile, perchè manca di riferibilità alla decisione impugnata. Esso, infatti, propone censure di violazione di legge, attribuendo al giudice di rinvio pretesi errores in iudicando che si rivelano in realtà attribuiti direttamente alla decisione di annullamento, essendo rivolti a criticare, in punto di diritto, la possibilità stessa di rilevare la sopravvenuta mancanza di immedesimazione organica del dipendente pubblico con l'ente di appartenenza nel corso dello sviluppo dell'azione di esso reo.
6.2. Il secondo motivo si rivela infondato, non sussistendo il dedotto vizio motivazionale, perchè, sotto il profilo dell'argomentazione della decisione, la Corte territ(@@@)le si è mantenuta nell'alveo tracciato nella sentenza di annullamento ed ha apprezzato le risultanze di causa, già accertate, in modo congruo e corretto.
6.3.1. Non v'è chi non veda, infatti, che è stata questa S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio n. 20986 del 2007 ad affidare alla Corte territ(@@@)le il compito di valutare "se il vigile, pur trovandosi in un primo tempo ad agire solo nell'espletamento di un compito istituzionale, successivamente e cioè una volta provato (o provato in misura maggiore) il suddetto "...risentimento.." abbia (o meno) cessato di agire per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni in questione gli furono affidate ed abbia (o meno) invece iniziato ad agire per un fine strettamente personale ed egoistico (ad es. lo sfogo del risentimento predetto) assolutamente estraneo agli scopi dell'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue; e quindi per un fine privo di ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente (con conseguente cessazione del rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.)". 6.3.2. Ebbene, esaminati i medesimi fatti che sono stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento, la Corte territ(@@@)le ha concluso, nella sentenza qui impugnata, che "il (@@@) deliberatamente estrasse la pistola dalla fondina e tenendo il (@@@) per un braccio fece fuoco, ponendo in essere una condotta che, a quel punto ed in quel momento, esulava completamente dai suoi fini istituzionali perchè guidata unicamente dall'istinto di prevalere sul ragazzo e dargli una lezione" e che, pertanto, "Nel caso in esame non esiste la responsabilità del Comune per il fatto illecito del vigile urbano in assenza del presupposto della riferibilità alla PA della condotta del medesimo dipendente, che ha sparato contro il (@@@), uccidendolo, in attuazione di un fine strettamente personale ed egoistico, del tutto estraneo all'amministrazione e tale da escludere il nesso di necessaria occasionalità tra i suoi poteri e la riferibilità all'amministrazione dell'omicidio in danno del (@@@), che porta ad escludere il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la PA (cfr. in tal senso Cass. 21/11/2006 n.24744)", così puntualmente uniformandosi proprio al principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza dell'8 ottobre 2007. Senza contare che il principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento con rinvio, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, s'inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, secondo cui "in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente occorre che questo sia e si manifesti come esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito del servizio al quale il dipendente è addetto. Consegue, che siffatta riferibilità deve ritenersi esclusa nel caso di attività strettamente personale del dipendente, estranea ai fini istituzionali, e non collegata neppure con nesso di occasionalità necessaria con le attribuzioni affidate (Cass. n. 6617/2000; 9260/1997; 10896/1996; 7631/1986).
6.4. Opinare diversamente, significherebbe porsi in collisione con il principio di diritto affermato nel caso di specie dalla S.C. nella sentenza di annullamento; si finirebbe, cioè, per porre nel nulla, o limitare, gli effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite. Ciò perchè, nella specie, il mandato affidato al giudice di rinvio, volto all'accertamento della perdurante immedesimazione organica del dipendente con l'Ente locale, era strettamente legato proprio alla "lettura" data nella circostanza da questa S.C. ai criteri per l'individuazione della responsabilità della P.A. per fatti dei propri agenti. Si deve, invero, tenere presente che: 1) la sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio, cosicchè trova applicazione il principio, secondo il quale i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere nè sindacata nè elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800), non potendo essa, ancorchè ritenuta inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, essere disapplicata - salvo il caso di giuridica inesistenza - dal giudice di rinvio (e neppure dalla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita: Cass. 25 settembre 2004 n. 19307; 8 aprile 1994 n. 3308); 2) pure quando la sentenza sia annullata per vizi di motivazione il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Cass. 8 novembre 2005 n. 21664;
16.12.2003, n. 19217).
6.5. Ciò comporta che, quando - come nella specie - la Corte di cassazione rilevi che la motivazione della sentenza di merito si rivela insufficiente alla stregua di un principio di diritto da applicare nella fattispecie, la pronuncia, indipendentemente dal concreto accertamento del vizio di violazione di legge, indirettamente, indica anche il principio di diritto al quale il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi nel riesame del punto della controversia investito dalla pronuncia (vedi sent. n. 7259/86).
Al principio enunciato dalla Corte di cassazione il giudice di rinvio doveva, dunque, uniformarsi senza alcun potere di controllo della sua giuridica correttezza o di manipolazioni interpretative eventualmente necessarie per renderlo coerente agli arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità (come impropriamente prospetta, invece, in questa sede parte ricorrente: è, infatti, del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che "una decisione di cassazione con rinvio, ancorchè inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, non può essere disapplicata nè dal giudice di rinvio nè dalla stessa Corte di cassazione ulteriormente adita (sent. n. 3308/94), ed, in altri termini, che "al giudice di rinvio non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. o comunque ricavabile dal contesto della motivazione, dal quale esso è comunque vincolato (Cass. n. 7494/96; n. 7743/93).
6.6. Nel caso in esame, pertanto, la Corte di merito ha fornito motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici della decisione adottata, nonchè rispettosa dei criteri fissati da questa S.C. nella sentenza di annullamento.
7. Ne deriva il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi, in ragione della peculiarità della controversia e della delicatezza dei temi in essa coinvolti, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso: Compensa le spese.

   

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