Nudisti: atti osceni e contrari alla pubblica decenza
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- Creato Sabato, 28 Luglio 2012 01:27
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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-05-2012) 13-06-2012, n. 23234
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.6.2009 il giudice del tribunale di Palermo assolse perchè il fatto non costituisce reato (#########) dalla imputazione di cui all'art. 527 c.p., per essere stato sorpreso verso le ore 12.50 in un'auto parcheggiata in una pubblica strada mentre dormiva privo di indumenti e mentre sull'altro sedile si trovava una ragazza con addosso solo qualche abito. Il giudice rilevò che il fatto non aveva turbato il passante e che la condotta non era stata volontaria perchè il (#########) si era addormentato nell'auto privo di vestiti.
A seguito di appello del Procuratore generale, la corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, dichiarò l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena di mesi tre di reclusione. Ritenne la corte d'appello che era verosimile che i due giovani avessero in precedenza avuto un rapporto sessuale in auto, dopo il quale l'imputato si era addormentato. In ogni caso, l'imputato volontariamente si era spogliato ed era rimasto nudo nella vettura, il che era sufficiente per integrare il reato.
L'imputato, a mezzo dell'avv. (#########) (#########), propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 527 c.p. e difetto di motivazione. Osserva che la sola esposizione della nudità non può definirsi oscena, essendo tale l'atto quando è espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, ma non anche quando possa offendere il sentimento della costumatezza e della compostezza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado ha accertato, in punto di fatto, che un passante aveva notato all'interno di un'auto parcheggiata lungo la strada due persone che dormivano: un uomo senza vestiti e una donna con qualche vestito; che i due soggetti erano immobili; che il passante pensò che i due fossero svenuti o stessero male e quindi avvisò la polizia per far prestare loro soccorso.
Il giudice ritenne quindi che non era ravvisabile il contestato reato di atti osceni in quanto non vi era prova che il (#########), addormentatosi all'interno della sua auto, avesse avuto la volontà cosciente di porre in essere il comportamento illecito.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Palermo, con la sua impugnazione eccepì invece che doveva ritenersi che i due, prima di addormentarsi, si fossero intrattenuti sessualmente per diverse ore all'interno dell'auto e che tale comportamento integrava il reato di atti osceni.
La corte d'appello ha dichiarato il prevenuto colpevole del reato di cui all'art. 527 c.p. con una motivazione perplessa. Innanzitutto, ha ritenuto verosimile la ricostruzione avanzata dal Procuratore generale, circa la consumazione nell'auto di un rapporto sessuale fra i due giovani, a seguito del quale il (#########) si era addormentato. Si tratta però di una motivazione del tutto congetturale ed apodittica, in quanto non sono stati nemmeno indicati gli elementi in base ai quali si dovrebbe presumere che all'interno dell'auto parcheggiata lungo la strada in pieno giorno i due avesse certamente compiuto un rapporto sessuale e che tale rapporto, inoltre, fosse avvenuto nelle stesse condizioni di visibilità.
La realtà è che - come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, con motivazione che sul punto non è stata specificamente confutata dalla corte d'appello - l'unico dato appurato dai giudici del merito e che il prevenuto è stato sorpreso mentre dormiva nudo all'interno dell'auto.
E difatti, subito dopo, la sentenza impugnata, modificando la motivazione, ha affermato che l'imputato era colpevole del delitto contestato non perchè a-vesse compiuto un rapporto sessuale, ma perchè volontariamente e scientemente, prima di addormentarsi, si era spogliato ed era rimasto nudo all'interno della vettura, e ciò a prescindere dalle ragioni del gesto (relazione sessuale, mero esibizionismo, ecc.). Secondo la corte d'appello, quindi, il delitto di atti osceni dovrebbe ritenersi integrato per il solo fatto che l'imputato stava dormendo nudo all'interno di un'auto parcheggiata, dopo essersi volontariamente spogliato.
Sennonchè esattamente il ricorrente lamenta che la mera esposizione della nudità integrale non integra necessariamente di per sè il reato di atti osceni, giacchè, quando non sia espressione di concupiscenza e dimostrazione di libido, l'atto non può definirsi osceno, perchè offende solo il sentimento collettivo della scostumatezza e della compostezza.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido)" (Sez. 3, 13.5.2004, n. 26388, Arriga, m.
228942); "ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 c.p. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sè, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni, che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti valenze..." (Sez. 3, 3.7.1997, n. 8959, Gallone, m.
208445).
In altre parole, secondo la giurisprudenza, per integrare il reato di atti osceni occorre che l'atto abbia, intenzionalmente, una non equivoca attinenza con la sfera sessuale. Sulla base di questo criterio discretivo, si è ritenuto, ad esempio, che "integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza" (Sez. 3, 25.3.2010, n. 15676, S., 246971); o "l'esibizione dell'organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di una masturbazione, in quanto tale condotta lede palesemente il comune sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale" (Sez. 3, 5.11.2008, n. 46356, Sgarbi, m. 241791).
Al contrario, è stato ritenuto, con un orientamento risalente nel tempo, che "configura l'ipotesi prevista e punita dall'art. 726 c.p.... la completa denudazione del corpo, poichè ha l'attitudine a destare disagio e repulsione o curiosità erotica, nell'osservatore dotato di comune sensibilità" (Sez. 3, 22.9.1982, n. 10824, Pettini, m. 156129); e che "poichè la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo, la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti, integra comunque gli estremi del reato di cui all'art. 726 c.p., non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto" (Sez. 3, 27.6.2006, n. 31407, Bompadre, m. 235750).
Nella specie è pacifico che l'imputato, pur essendo nudo, si trovava assolutamente immobile all'interno della vettura mentre dormiva profondamente. Egli quindi non stava compiendo alcun comportamento o gesto aventi inequivoca attinenza con la sfera sessuale o dimostrativo di concupiscenza o di libidine, bensì teneva un atteggiamento idoneo piuttosto ad offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza.
Il fatto contestato ed accertato dai giudici del merito va pertanto qualificato non come delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p., bensì come contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell'art. 726 c.p..
Di conseguenza, poichè per detta contravvenzione il termine massimo di prescrizione è di cinque anni e poichè il reato è stato commesso il (OMISSIS) la prescrizione (in mancanza di cause di sospensione) è maturata il (OMISSIS).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annulla senza rinvio perchè il reato di cui all'art. 727 c.p. (così riqualificato il fatto contestato) si è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Qualificato il fatto come contravvenzione prevista dall'art. 726 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il resto è estinto per prescrizione.