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Amministrazione dell'Economia e delle Finanze: concessione del più favorevole trattamento di pensione

Dettagli

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C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 16-07-2012, n. 78

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso all'esame la ricorrente - vedova del Si(#########) V.(#########), già titolare di trattamento pensionistico di guerra n. iscr. 5834576 - censurava il diniego frapposto dall'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze alla concessione di più favorevole trattamento pensionistico di guerra.
Risulta dagli atti che con determinazione n. 25.438 del 6 dicembre 2005 del Dipartimento Provinciale Servizi Vari di Ancona, le veniva rigettata l'istanza di concessione del trattamento di pensione di tabella G; tanto avveniva a seguito dell'attribuzione (a far data dal 28 marzo 2005) della pensione definitiva di reversibilità di 3a categoria di Tabella N (determinazione n. 25240 del 17 maggio 2005 della D.P.S. V. di Ancona; istanza pensionistica presentata il 13 maggio 2005).
Va al riguardo richiamato che il V. - già titolare di trattamento pensionistico di guerra, per l'infermità "esiti di toracoplastica destra t.b.c. nodulare produttiva al 3° superiore destro - fibrosi sinistra ed esiti pleurici", concesso con decreto ministeriale n. 2084218 del 18 giugno 1951, da ultimo correlato alla terza categoria vitalizia più assegni di cura a far data dal 1° novembre 1953 (D.M. 2617695 dell'8 agosto 1955) - decedeva in data 27 marzo 2005 per "cardiopatia ischemica con insufficienza ventricolare - schock cardiogeno".
L'interessata quindi, con istanza presentata l'8 luglio 2005, domandava la concessione del più favorevole trattamento di pensione, affermando le infermità letali "comunque direttamente conseguenti dalle malattie riconosciute e pensionate per causa di guerra" (rif.: documentazione allegata all'istanza medesima).
Tale istanza veniva rigettata con la precitata determinazione del dicembre 2005, sulla base del verbale della Commissione di Verifica di Ancona del 30 novembre 2005 (n.d.r.: non risultante in atti).
Avverso detto provvedimento veniva presentato ricorso gerarchico in data 9 gennaio 2006 (n. 119579/RIGE), a sua volta rigettato con decreto n. 0807/RIGE del 2 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e Finanze, sulla base del parere espresso dalla Commissione Medica Superiore nella seduta del 15 novembre 2006, secondo il quale la mortis causa doveva riconoscersi riconducibile a fenomeni prettamente cardiospecifici su base verosimilmente aterosclerotico-degenerativa, dovendosi pertanto escludere qualunque significativo ruolo concausale alla invocata insufficienza respiratoria restrittiva derivante dalle infermità già pensionate.
Nella sede giurisdizionale, la ricorrente - sulla base di nutrita documentazione medico-legale - rivendicava il proprio diritto al trattamento pensionistico di tabella G, fondamentalmente sostenendo che:
- la severa affezione respiratoria della quale soffriva il marito, se non causa prima del relativo decesso, aveva certamente influenzato in negativo l'evoluzione della patologia cardiaca verso l'exitus;
- rilevavano in fattispecie le presunzioni legali operanti nella materia (articolo 3 legge n. 648 del 1950 e articolo 7 del D.(#########) n. 915 del 1978);
- i responsi della C.M.V. di Ancona e della C.M.S. risultavano chiaramente influenzati dal certificato necroscopico che, data la complessità della patologia cardiaca di specie, dal punto di vista scientifico non si configurava utile ai fini dello studio degli antecedenti causali possibili che avevano condotto al decesso il dante causa della ricorrente.
Il ricorso concludeva per l'accertamento che la morte del V. avveniva per infermità dipendenti da quelle pensionate e per la dichiarazione del diritto della vedova alla tabella G più favorevole sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione, per la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato, con interessi sui ratei da ogni scadenza al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata il 17 novembre 2010 si costituiva in giudizio l'Amministrazione, concludendo per il rigetto del ricorso sulla base del giudizio tecnico espresso dalla C.M.S. in data 15 novembre 2006.
A seguito dell'udienza del 26 ottobre 2011 veniva interpellato, nella sede giurisdizionale, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione distaccata presso la Corte dei conti, affinché esprimesse parere in ordine al seguente quesito: "Se la malattia oggetto di pensione di guerra abbia cagionato ovvero concorso a determinare la morte del Si(#########) V." (ordinanza n. 74 del 17 novembre 2011).
Il C.M.L. rispondeva al quesito con nota prot. 2940 dell'8 marzo 2012, nei seguenti termini:
"Dalla documentazione in atti risulta che il si(#########) V.(#########) è deceduto in data (...) per: "Cardiopatia ischemica con insufficienza ventricolare-shock cardiogeno". Risulta, inoltre, che lo stesso godeva di trattamento pensionistico di guerra per: "Esiti di torocoplastica destra e Tbc nodulare produttiva al 3° superiore". Il Dott. Francesco Capestro, specialista in cardiologia, in data 06.04.2005 così certificava: "Il signor V.(#########) è deceduto presso l'ospedale di Loreto per scompenso cardiaco refrattario. Il paziente presentava una patologia cardiaca complessa caratterizzata da una condizione di cuore polmonare cronico relativo agli esiti (fibrotorace) di malattia tubercolare apicale e cardiopatia valvolare (insufficienza mitralica e insufficienza aortica con aneurisma dell'aorta ascendente) ed esiti di pericardite specifica". Nella cartella clinica relativa al ricovero dal 19.04.2004 al 20.04.2004 presso il Polo ospedaliero di Osimo è riportata la seguente diagnosi: "Bronchite acuta. Insufficienza respiratoria cronica. Cuore polmonare cronico scompensato. Fibrotorace destro post tubercolare".
Per fibrotorace si intende totale aderenza di pleura viscerale e parietale, con obliterazione del cavo pleurico ed eventuale retrazione e deformazione della gabbia toracica. Trattasi di una condizione che diminuisce la elasticità dell'apparato polmonare. Le cause sono ravvisabili in processi pleuritici fibronosi e siero fibronosi specifici, pleuropolmoniti post-traumatiche e in irradiazione toracica ad alte dosi. Per quanto riguarda l'interdipendenza tra gli esiti di tbc e la bronchite cronica, riconoscere un nesso di interdipendenza causale fra due infermità significa in sostanza comprendere il meccanismo etiopatogenetico con il quale la prima di esse ha prodotto o ha concorso a produrre l'altra. Infatti: "in mateira di trattamento privilegiato di guerra la vigente legislazione - a differenza della legislazione sul trattamento di privilegio di dipendenti civili e militari dello Stato - riconosce quale fattore determinante utile la sola "concausa" senza alcuna aggettivazione che ne restringa la portata; pertanto ogni concausa, anche non preponderante può costituire titolo di riconoscimento, concorrendo gli altri requisiti di legge, del diritto a pensione di guerra (Corte dei conti, Sez. IV, 5 dicembre 1981, n. 55172).
Infatti, un'esplicita menzione al concetto di presunzione di interdipendenza causale tra infermità è contenuta nella legge 8 agosto 1991, n. 261, riguardante: "Norme concernenti la misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra", all'articolo 2, lett. m) di detta norma si afferma testualmente: "Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso".
Ciò premesso, sulla base della documentazione sanitaria in atti, risultando che il si(#########) V.(#########) fosse affetto da bronchite cronica e cuore polmonare cronico, essendo quest'ultima patologia strettamente connessa alla patologia polmonare, non si può escludere un rapporto, se non altro sotto l'aspetto della concausalità, tra la patologia oggetto del vitalizio di guerra e il decesso. Infatti considerando che la patologia tubercolare abbia avuto un ruolo ancorché concausale nell'insorgenza della bronchite cronica è indubbio che quest'ultima patologia abbia determinato nel tempo un cuore polmonare cronico, patologia nella quale è insito lo scompenso. Parere medico legale. In considerazione di quanto precedentemente evidenziato questo Collegio ritiene di poter assumere il seguente parere tecnico motivato: "che la malattia oggetto di pensione di guerra possa aver cagionato, ovvero concorso a determinare la morte del si(#########) V.(#########)".
A seguito del provvedimento di assegnazione del fascicolo giurisdizionale a questo Giudice unico, veniva fissata in data 10 luglio 2012 la nuova udienza di discussione della causa.
Con memoria depositata il 25 giugno 2012 l'Amministrazione dichiarava di prendere atto del parere espresso dal C.M.L. presso la Corte dei conti, esaustivo sui quesiti formulati con ordinanza n. 74 del 2011 di questa Sezione giurisdizionale; concludeva pertanto rimettendosi al consequenziale giudizio di merito.
Con memoria depositata il 27 giugno 2012, la difesa della ricorrente, altresì tenuto conto del parere del C.M.L. acquisito nella sede giurisdizionale, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero resistente alle spese e onorari di lite.
Nell'udienza del 10 luglio 2012, le parti confermavano le conclusioni già versate in atti. Il rappresentante dell'Amministrazione, in particolare, domandava il rigetto del ricorso affermando che il parere del C.M.L. si era espresso per la mera sussistenza della "possibilità" che la morte avrebbe potuto trovare causa nelle infermità già pensionate, mentre tale nesso di causalità veniva motivatamente escluso dai pareri medici della C.M.V. e della C.M.S. . Su richiesta del Giudice, il rappresentante dell'Amministrazione depositava il verbale n. 2346/05/SC del 30 novembre 2005 della C.M.V. di Ancona.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio pensionistico verte sull'accertamento della dipendenza ovvero dell'interdipendenza, da causa di servizio di guerra, dell'infermità "Cardiopatia ischemica con insufficienza ventricolare-schock cardiogeno - conducente al decesso, in data 27 marzo 2005, il marito della ricorrente (già in godimento di trattamento pensionistico di guerra per l'infermità "esiti di toracoplstica dstra t.b.c. nodulare produttiva al 3° superiore destro - fibrosi sinistra ed esiti pleurici") - allo scopo di determinare il trattamento derivato spettante alla vedova.
Al riguardo il Dipartimento Provinciale Servizi Vari di Ancona, con determinazione n. 25348 del 6 dicembre 2005 2005, ha denegato il trattamento pensionistico definitivo di reversibilità di terza categoria di tabella G, sull'avviso tecnico della C.M.V. di Ancona (del 30 novembre 2005), giudizio quindi confermato dal decreto ministeriale n. 0807/RIGE del 9 gennaio 2006 rigettante il successivo ricorso gerarchico sulla base del parere della C.M.S. formulato nella seduta del 15 novembre 2006, secondo il quale la mortis causa doveva riconoscersi riconducibile a fenomeni prettamente cardiospecifici su base verosimilmente aterosclerotico-degenerativa, dovendosi pertanto escludere qualunque significativo ruolo concausale alla insufficienza respiratoria restrittiva derivante dalle infermità già pensionate.
Nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha affermato l'interdipendenza dell'infermità letale con quella già compensata ai fini pensionistici di guerra, sulla base di nutrita documentazione medico legale.
Il C.M.L. del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti, interpellato da questo Giudice, ha a sua volta fondamentalmente argomentato per la sussistenza di interdipendenza tra l'infermità dell'apparato respiratorio, indennizzata, e i successivi esiti di bronchite cronica e cuore polmonare scompensato sofferti dal de cuius (rif. ricovero dal 19 aprile 2004 e 20 aprile 2004), ponendo quindi in rilievo la concausalità relabile tra il cuore polmonare cronico e la cardiopatia determinante il decesso del V.:
- "considerando che la patologia tubercolare abbia avuto un ruolo ancorché concausale nell'insorgenza della bronchite cronica (n.d.r.: altresì con riferimento alla presunzione d'interdipendenza ex articolo 2, lett. m) della legge n. 261 del 1991) è indubbio che quest'ultima patologia abbia determinato nel tempo un cuore polmonare cronico" a sua volta concorrente a determinare il decesso avvenuto per scompenso cardiaco valvolare.
2. Nel merito la domanda appare fondata per quanto di successiva motivazione.
Il riconoscimento del più favorevole trattamento derivato ha trovato ostacolo, sostanzialmente, nelle articolate argomentazioni tecniche addotte dalla Commissione Medica Superiore, nella seduta del 15 novembre 2006, fondamentalmente escludente qualsiasi significativo ruolo concausale della insufficienza respiratoria sofferta dal pensionato nel determinismo dei fenomeni cardio-specifici alla base del decesso del dante causa della ricorrente.
Tale valutazione medico-legale risulta confutata sia dalla relazione del 22 aprile 2009 del Dott. Francesco Capestro, sia dal parere del C.M.L. che, nella sede giurisdizionale, hanno evidenziato il collegamento sussistente tra la disfunzione cardiaca, letale, e il cuore polmonare cronico di cui soffriva il pensionato; infermità a sua volta ritenuta derivante da una bronchite cronica interdipendente con le infermità dell'apparato respiratorio a suo tempo indennizzate con il trattamento pensionistico privilegiato di guerra.
Nel merito, è avviso di questo Giudicante che l'infermità "Cuore polmonare cronico" abbia avuto un effetto concausale efficiente e determinante nell'evoluzione della patologia letale ("Cardiopatia ischemica con insufficienza ventricolare - schock cardiogeno"), considerato che la prima è il complesso delle manifestazioni morbose che deriva dalla ripercussione sul cuore delle malattie interessanti primitivamente l'apparato respiratorio, comportanti la riduzione del letto vascolare polmonare e, quindi, l'aumento della pressione polmonare con conseguente sovraccarico di lavoro per il ventricolo destro che si traduce in un'ipertrofia ventricolare destra e, successivamente, nella dilatazione del ventricolo con insufficienza e scompenso.
Ordunque, premesso che il "Cuore polmonare cronico" ha indubbiamente trovato la sua origine in una "Bronchite cronica" (in termini, il parere del C.M.L. del Ministero della Difesa, precit.), non può che darsi per accertata l'interdipendenza tra la "Bronchite cronica" e gli "Esiti di t.b.c." già indennizzata, quantomeno in base alla "mera" presunzione ex articolo 2, lett. m) della legge n. 261 del 1991 - neppure considerata nei pareri negativi, precit. - secondo la quale si presumono sempre interdipendenti con le infermità che hanno dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi e apparati cofunzionali.
Ne deriva, ad avviso di questo Giudicante, che una volta ritenuta validamente comprovata la predetta interdipendenza, in termini più che verosimili si configura sussistente il nesso di concausalità tra le infermità già pensionate e gli scompensi cardiaci determinanti il decesso del Si(#########) V..
In definitiva, non evidenziandosi in atti elementi in grado di superare la presunzione ex articolo 2, lett. m) della legge n. 261 del 1991, favorevole alla parte ricorrente (vale a dire la prova dell'esclusione del nesso d'interdipendenza tra le infermità dell'apparato respiratorio, compensate ai fini pensionistici di guerra, e la patologia "Bronchite cronica") e sussistendo, in positivo, argomenti tecnici - dispiegati segnatamente nel parere precitato del C.M.L. estesamente riportato in FATTO - che avvalorerebbero pertanto il dato che l'infermità cardiaca letale "Cardiopatia ischemica con insufficienza ventricolare - schock cardiogeno" abbia trovato efficiente e determinante fattore concausale nel processo fisiopatologico sopra descritto, deve conseguente ritenersi altresì comprovata, con giuridica certezza, l'interdipendenza tra la patologia già indennizzata ai fini pensionistici e l'infermità letale.
Sulla base delle correlazioni sopra chiarite e precisate - superanti le motivazioni dei pareri della C.M.V. di Ancona e della C.M.S., correlazioni peraltro non riguardate da specifiche controdeduzioni di parte resistente (al di là della terminologia utilizzata dal C.M.L. nel parere reso nella sede giurisdizionale) - il decesso del dante causa della ricorrente va dichiarato avvenuto per infermità interdipendente da causa di servizio di guerra e, pertanto, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto dell'istante al trattamento pensionistico di guerra di tabella G, con decorrenza siccome stabilito dalla legge (istanza presentata il 13 maggio 2005).
3. Inoltre, sulle somme spettanti risulta ulteriormente dovuto alla ricorrente, ai sensi dell'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile - nei termini fondamentalmente chiariti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 18 ottobre 2002, n. 10/QM/2002 - il c.d. "maggior importo" tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione (secondo gli indici ISTAT ex articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rilevati anno per anno).
4. Considerata la natura eminentemente tecnica della disaminata questione, la cui risoluzione ha impegnato e richiesto qualificate conoscenze scientifiche, risultano ad avviso di questo Giudice integrati i gravi ed eccezionali motivi comportanti l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio (articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile).
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede in Ancona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 21241/PG del Registro di Segreteria proposto dalla Si(#########)ra (#########) e, per l'effetto, dichiara - nei sensi di cui in motivazione - il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di guerra di tabella (#########)
Spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria come in motivazione determinati.
Spese compensate.

   

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