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Lavoratori e lavoratrici del settore agricolo: la pensione va riliquidata considerando il salario medio immediatamente successivo alla decorrenza del trattamento previdenziale

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 6 giugno 2012,  n. 9158
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella                   -  Presidente   -
Dott. MANNA             Antonio                     -  Consigliere  -
Dott. BERRINO           Umberto                     -  Consigliere  -
Dott. MELIADO'          Giuseppe                    -  Consigliere  -
Dott. MANCINO           Rossana                -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ricorrente -
contro
P.A.; - intimata -
avverso  la  sentenza  n. 1351/2008 della CORTE D'APPELLO  di  LECCE, depositata il 18/07/2008 R.G.N. 179/2007;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
                
Fatto
1. Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame svolto da P.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato, in contraddittorio con l'INPS, la domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso l'utilizzo delle retribuzioni giornaliere medie per gli operai agricoli a tempo determinato, come fissate per gli anni precedenti il pensionamento con dd.mm. pubblicati nell'anno immediatamente successivo, oltre accessori.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che per la liquidazione del trattamento pensionistico si dovesse tener conto del salario medio convenzionale individuato con il decreto pubblicato per l'anno successivo, essendovi uno sfasamento tra la data di pubblicazione dell'atto normativo e l'epoca di individuazione della retribuzione media convenzionale. A tanto la Corte è pervenuta sulla base del rinvio alle norme generali ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, norme che collegano la prestazione pensionistica anche alla retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza.
3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L'intimata non ha resistito.
Diritto
4. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28; della L. n. 457 del 1972, art. 3; della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 1; del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 perchè la lettura combinata di queste disposizioni e soprattutto la norma di interpretazione autentica di cui alla citata L. n. 144 del 1999, deporrebbe nel senso che il legislatore abbia voluto ridefinire il sistema pensionistico previsto per i lavoratori agricoli discostandosi, in ragione della peculiarità del settore, dai canoni generali, ed in particolare prevedendo un'unica base per contributi e prestazioni, ivi comprese le pensioni, base costituita dai D.P.R. dell'anno di riferimento, registranti i salari medi convenzionali dell'anno precedente. Inoltre l'erogazione delle pensioni potrebbe essere tempestiva solo se il calcolo venisse ancorato alle retribuzioni medie dell'anno precedente.
5. Questa Corte ha rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 2007, affermando, nelle sue più recenti decisioni (v., da ultimo, Cass. 6120/2012; 2531/2009 e numerose altre) il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai D.M., sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente, ciò trovando conferma - oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l'equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore -anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell'interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l'applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l'intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente".
6. Il significato di quest'ultima disposizione, così come ricostruito dalla giurisprudenza sopra richiamata, è il medesimo esplicitato dallo ius superveniens costituito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5 (Finanziaria 2010), del seguente tenore: "La L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato".
7. Investita da varie censure di illegittimità costituzionale, la norma interpretativa è stata oggetto della recente sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, che le ha ritenute non fondate (in particolare, con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., il contrasto con i quali era stato denunciato in relazione alla portata precettiva degli artt. 6 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo) premettendo come, di fronte a una norma che si dichiari di interpretazione autentica, non sia decisivo verificare se la stessa abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (dovendosene soltanto verificare la ragionevolezza e la non contrarietà con altri valori e interessi costituzionalmente protetti) ed osservando, quindi, con specifico riferimento alla norma censurata, che non ne appare irragionevole la finalità, in quanto diretta a ricondurre il sistema a una disciplina uniforme per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato utilizzando come parametro, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, siano esse di carattere temporaneo ovvero di durata (come le pensioni) la media salariale convenzionale riferita all'anno precedente rispetto a quello di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
8. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da P.A..
9. La problematicità delle questioni dibattute, tale da aver determinato il contrasto di giurisprudenza, nonchè gli interventi legislativi e costituzionali sopra richiamati, giustificano la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da P. A.. Spese compensate dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

 

 

   

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