Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti.

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Creato Domenica, 22 Luglio 2012 01:09
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 18-7-2012 n. 4/12/UPPA
Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento personale.Nota 18 luglio 2012, n. 4/12/UPPA (1).
Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti.(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento personale.
 
 
AllaCittà di Castellammare di Stabia 
Avvocatura 
Castellamare di Stabia (NA)e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
 
Dipartimento R.G.S. - I.G.O.P. 
Roma All’Aran
 
Roma


 In riferimento alla lettera n. 23213 del 15 maggio 2012 avente ad oggetto una richiesta di parere in merito alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, si espongono le seguenti considerazioni.L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti trova il proprio fondamento normativo nell'art. 9 della L. n. 113/1985. La disciplina della predetta indennità, nonostante i dubbi sorti negli anni pregressi con riguardo ad un'eventuale disapplicazione della norma, deve intendersi ancora vigente. Infatti, la speciale normativa non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto. D'altra parte, poiché la disapplicazione ad opera dei CCNL, a mente degli artt. 2, secondo comma, e 69, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001, può riguardare rispettivamente solo "le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi" e "le norme generali e speciali del pubblico impiego", la stessa non avrebbe potuto travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.

Pertanto, in linea con precedenti orientamenti espressi dall'ARAN, si è dell'avviso che l'indennità in parola debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista.

Il Capo dipartimento
Antonio Naddeo
 L. 29 marzo 1985, n. 113, art. 9
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69